IL MINISTRO
                     DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
                            di intesa con
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                     E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
203,  recante  attuazione  delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884,
84/360  e  85/203 concernenti norme in materia di qualita' dell'aria,
relativamente  a  specifici  agenti  inquinanti,  e  di  inquinamento
prodotto  dagli  impianti  industriali,  ai  sensi dell'art. 15 della
legge  16 aprile  1987,  n.  183,  nonche'  il  decreto  del Ministro
dell'ambiente,  di  concerto  con  il Ministro della sanita' e con il
Ministro  dell'industria, del commercio e dell'artigianato, 12 luglio
1990 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 1990),
concernente   linee   guida   per  il  contenimento  delle  emissioni
inquinanti  degli  impianti  industriali  e  la fissazione dei valori
minimi di emissione;
  Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, per l'attuazione
della  direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno
dell'energia  elettrica  e,  in  particolare,  gli articoli 1 e 3 che
disciplinano   le   competenze   del  Ministero  dell'industria,  del
commercio  e  dell'artigianato  in  materia  di sicurezza del sistema
elettrico  nazionale,  nonche' del Gestore della rete di trasmissione
nazionale  in  materia  di trasmissione e dispacciamento dell'energia
elettrica e sicurezza della rete;
  Visto   il   decreto   legislativo  23 maggio  2000,  n.  164,  per
l'attuazione  della  direttiva  93/80/CE  recante norme comuni per il
mercato interno del gas naturale, ed in particolare l'art. 28;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente e della tutela del
territorio  2 aprile 2002, n. 60, recante recepimento della direttiva
1999/30/CE  del  Consiglio  del  22 aprile  1999 concernente i valori
limite  di  qualita'  dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il
biossido  di  azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e
della  direttiva  n. 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualita'
dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
11 maggio  2004,  concernente  criteri,  modalita'  e  condizioni per
l'unificazione della proprieta' e della gestione della rete elettrica
nazionale  di  trasmissione,  e  in  particolare  l'art.  1, comma 1,
secondo  il  quale  sono  trasferiti  a  Terna  Spa  le attivita', le
funzioni, i beni, i rapporti giuridici attivi e passivi, facenti capo
al  Gestore  della rete di trasmissione nazionale Spa ad eccezione di
quelli di cui alle lettere a), b), c) del medesimo comma, ivi incluse
le attivita' connesse alla gestione delle importazioni;
  Visto  il  decreto-legge  25 gennaio  2006,  n.  19, recante misure
urgenti  per  garantire  l'approvvigionamento  di gas naturale, ed in
particolare  l'art.  1, comma 3, che prevede, tra l'altro, l'adozione
di  provvedimenti  adottati di intesa tra il Ministro delle attivita'
produttive ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
recanti  prescrizioni di esercizio e tempi per il ritorno all'impiego
di  gas  naturale  o olio combustibile senza zolfo negli impianti che
abbiano utilizzato altri tipi di combustibile;
  Considerato  che,  a  decorrere dal 1° novembre 2005, in attuazione
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004,
la  societa'  Terna  rete  nazionale  elettrica  Spa  e'  il soggetto
derivante  dalla  unificazione  fra  proprieta' e gestione della rete
elettrica  nazionale  di  trasmissione e che, dalla medesima data, il
Gestore   della  rete  di  trasmissione  nazionale  Spa  ha  cambiato
denominazione sociale in Gestore del sistema elettrico-GRTN Spa;
  Considerato  il decreto ministeriale del 13 marzo 1992 con il quale
la  societa'  Enel  Produzione Spa, gia' Ente nazionale per l'energia
elettrica-ENEL,  e'  stata  autorizzata,  tra  l'altro, all'esercizio
della  centrale  termoelettrica  di  Montalto  di  Castro  (Viterbo),
successivamente   denominata  dalla  Societa'  proprietaria  centrale
termoelettrica «Alessandro Volta»;
  Considerato il decreto interministeriale del 27 gennaio 2006 con il
quale  la  societa'  Enel  Produzione  Spa, previa l'osservanza delle
prescrizioni  fissate  con  il decreto medesimo, e' esonerata sino al
31 marzo  2006  dall'obbligo  di  osservanza  dei  valori  limite  di
emissioni  in  atmosfera  fissati nel provvedimento di autorizzazione
13 marzo 1992 sopra richiamato;
  Considerata  la  nota  n. 3340 del 21 febbraio 2006 con la quale la
Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero
delle  attivita'  produttive  ha chiesto alle societa' produttrici di
energia  elettrica  interessate,  nonche' alla societa' Terna Spa, di
comunicare   ogni   elemento   utile   per   la  predisposizione  dei
provvedimenti  di  cui  all'art.  1,  comma  3,  ultimo  periodo, del
predetto  decreto  interministeriale,  anche  al  fine  di consentire
un'adeguata programmazione delle modalita' di esercizio e di definire
condizioni certe per il ritorno all'impiego del combustibile di norma
utilizzato nelle sezioni termoelettriche;
  Considerato  che  la  societa'  Enel Produzione Spa, in adempimento
alle  prescrizioni  di  cui  al  citato decreto interministeriale del
27 gennaio  2006, con lettera del 10 febbraio 2006 ha evidenziato che
per l'esercizio secondo il programma di massimizzazione dell'utilizzo
di    olio    combustibile    sono   state   stipulate   intese   per
l'approvvigionamento di un quantitativo di olio combustibile BTZ pari
a  circa  450.000  tonnellate  da  consumarsi entro il 31 marzo 2006,
precisando,  altresi',  che  al  termine  dell'utilizzo  del predetto
combustibile  e'  necessario  procedere  alla  bonifica  del  sistema
logistico  di  deposito  del  combustibile mediante la diluizione dei
fondami di olio combustibile BTZ con olio STZ, da approvvigionarsi in
tempi che vengono stimati non inferiori a tre mesi;
  Considerato  che  con successiva nota del 3 marzo 2006, la medesima
societa'   ha   rappresentato  che  a  causa  di  avverse  condizioni
meteomarine le attivita' di discarica delle navi sono state ritardate
e  cio'  ha  reso necessario, tra l'altro, una riallocazione parziale
della  fornitura di olio combustibile BTZ pari a 85.000 tonnellate su
altre   basi   Enel   e  che  pertanto  il  combustibile  ricevuto  a
Civitavecchia  e  successivamente inoltrato alla centrale di Montalto
di Castro e' stato pari a 383.000 tonnellate;
  Preso  atto  dalle dichiarazioni della societa' Enel Produzione Spa
che,  in  considerazione  della  giacenza  iniziale,  delle forniture
approvvigionate  e  dei  consumi  attesi di olio combustibile BTZ, si
prevede  un residuo al 31 marzo prossimo di circa 70.000 tonnellate e
che,  come  anticipato  nella  citata  nota  del  10  febbraio, sara'
necessario  eseguire  un'attivita'  di  bonifica tramite miscelazione
delle giacenze di olio combustibile BTZ con olio STZ pregiato, avente
un   tenore   di   zolfo   in   peso  non  superiore  allo  0,2%,  da
approvvigionarsi tramite almeno tre carichi del suddetto combustibile
nei  tempi  dettati  dalle  disponibilita'  sul  mercato del prodotto
stesso;  conseguentemente,  il termine delle operazioni di bonifica e
di ritorno alla normalita' e' prevedibilmente da fissare al 31 agosto
2006;
  Considerate le informazioni trasmesse con cadenza settimanale dalla
Terna   Spa   con   le   quali   e'   stato  evidenziato  l'andamento
dell'esercizio  degli  impianti  oggetto delle disposizioni di cui al
citato decreto-legge 25 gennaio 2006, n. 19, nonche' per ogni singolo
impianto  sono  state  riportate  le  motivazioni  degli  scostamenti
rilevanti rispetto al programma di esercizio ipotizzato;
  Considerata   l'esigenza   di   adottare   misure   per  consentire
nell'esercizio  della  centrale  termoelettrica di Montalto di Castro
(Viterbo) il ritorno all'impiego di gas naturale ed olio combustibile
senza zolfo in tempi piu' possibile contenuti, compatibilmente con le
caratteristiche  del  sistema  logistico per l'approvvigionamento dei
combustibili;
  Considerata  la  dichiarazione  di  cessazione  dell'emergenza  gas
disposta  nella  riunione  del  Comitato  tecnico  di  emergenza e di
monitoraggio  del  sistema  del  gas  naturale del 22 marzo 2006 e le
disposizioni  adottate  per  il  ripristino  graduale a condizioni di
normale esercizio del sistema;
  Ritenuta  la necessita' di fissare prescrizioni atte a garantire le
complessive  condizioni  ambientali  del  territorio  circostante  la
centrale,  tra  le  quali  prevedere  un riferimento temporale per la
verifica  del  rispetto dei limiti di emissione di 24 ore anziche' di
30  giorni,  come  prospettato  dalla  societa' esercente l'impianto,
nonche'  di  assicurare il mantenimento di un'adeguata disponibilita'
della   riserva   di   potenza   atta   a  garantire  la  continuita'
dell'esercizio del sistema elettrico nazionale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.   A  partire  dal  1° aprile  2006,  l'esercizio  delle  sezioni
termoelettriche  della  centrale  denominata «Alessandro Volta», sita
nel  territorio  del  comune  di  Montalto  di  Castro (Viterbo) e di
proprieta'  della  societa'  Enel  Produzione Spa, di potenza termica
superiore  a  300  MW,  prosegue  nel  rispetto delle prescrizioni ed
indicazioni  fissate  dal  decreto  13 marzo  1992,  richiamato nelle
premesse.
  Per  il  periodo temporaneo di cinque mesi, e comunque non oltre il
31 agosto  2006,  i  limiti  di emissione relativi a ciascuna sezione
termoelettrica  policombustibile  si intendono rispettati se la media
delle  24 ore delle emissioni e' inferiore o uguale ai valori fissati
dal  citato  decreto  13 marzo  1992  per  il  funzionamento  ad olio
combustibile.
  2.  La  societa' Enel Produzione Spa e' tenuta a comunicare la data
di  termine dell'effettivo esercizio della centrale di cui all'art. 1
alle condizioni temporanee sopra indicate.