IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari

  Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visti i decreti 28 settembre 2004, 20 gennaio 2005, 11 aprile 2005,
30 giugno   2005  e  14 dicembre  2005,  con  i  quali  la  validita'
dell'autorizzazione  triennale  rilasciata all'organismo di controllo
denominato CSQA Certificazioni Srl, con decreto del 4 aprile 2003, e'
stata prorogata fino al 28 aprile 2006;
  Considerato  che  il  predetto  organismo non ha ancora adeguato in
modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione
di   origine   protetta   «Sopressa   Vicentina»  allo  schema  tipo,
trasmessogli  con nota ministeriale del 20 agosto 2004, protocollo n.
65691;
  Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo
concernente   la   denominazione   di   origine   protetta  «Sopressa
Vicentina»;
  Ritenuto    di    dover    differire    il   termine   di   proroga
dell'autorizzazione  di  un  ulteriore periodo di centoventi giorni a
decorrere  dalla  data  di  scadenza  della  succitata  proroga, alle
medesime  condizioni  stabilite  nella  autorizzazione  concessa  con
decreto 4 aprile 2003;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  L'autorizzazione    rilasciata    all'organismo   denominato   CSQA
Certificazioni  Srl,  con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n.
74,  con  decreto  4 aprile  2003,  ad  effettuare  i controlli sulla
denominazione di origine protetta «Sopressa Vicentina» registrata con
il  regolamento della Commissione (CE) n. 492/2003 del 18 marzo 2003,
gia'  prorogata  con  decreti  28 settembre  2004,  20 gennaio  2005,
11 aprile  2005,  30 giugno 2005 e 14 dicembre 2005, e' ulteriormente
prorogata di centoventi giorni a far data dal 28 aprile 2006.