IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, recante: «Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attivita' contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 2003, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, nonche' in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della regione Calabria; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 2004, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2005, lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, nonche' in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della regione Calabria; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2006, di proroga fino al 31 maggio 2006 dello stato di emergenza sopra richiamato; Visto il decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53, ed in particolare l'art. 3, comma 2; Visto il decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152 e, in particolare, l'art. 2; Visto il decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21; Viste le ordinanze di protezione civile n. 2696 del 1997, n. 2707 del 1997, n. 2856 del 1997, n. 2881 del 1998, n. 2984 del 1999, n. 3062 del 2000, n. 3095 del 2000, n. 3106 del 2001, n. 3132 del 2001, n. 3149 del 2001, n. 3185 del 2002, n. 3220 del 2002, n. 3251 del 2002, n. 3337 del 13 febbraio 2004; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2006 con il quale, fra l'altro, viene nominato commissario delegato il prefetto della Repubblica gen. Carlo Alfiero; Vista la nota del Ministro dell'ambiente e del territorio del 1° febbraio 2006 con la quale si attribuisce per l'emergenza ambientale in Calabria la somma di euro 7.000.000,00; D'intesa con la regione Calabria; Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Art. 1. 1. In relazione alla situazione di accertata criticita' esistente nella regione Calabria per gli aspetti della gestione e della manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di depurazione delle acque, tenuto conto della conseguente necessita' di assicurare la tutela dell'ambiente, dell'integrita' della vita, dei beni e degli insediamenti della popolazione coinvolta, il Commissario delegato nominato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2006 e' autorizzato a porre in essere, nella ricorrenza delle condizioni di cui al comma 2 del presente articolo, i necessari interventi di natura sostitutiva delle strutture e degli enti ordinariamente competenti per la gestione e la manutenzione di detti impianti, nell'ambito dei rapporti temporanei comunque destinati ad esaurirsi con la conclusione dello stato di emergenza. 2. Il Commissario delegato pone in essere le attivita' di cui al comma 1 del presente articolo sulla base della individuazione degli impianti operata dalla regione Calabria con apposito atto, ed esclusivamente a fronte di accertate inerzie delle strutture e degli enti ordinariamente competenti, altresi' assegnando ai medesimi termini perentori per adempiere non inferiori a trenta giorni, decorsi inutilmente i quali il Commissario delegato provvede in sostituzione a valere sulle risorse finanziarie, se esistenti, gia' previste per l'evasione di tali incombenti, ovvero, in mancanza, utilizzando le risorse di cui al comma 3 del presente articolo, da trasferire su apposita contabilita' speciale, distinta rispetto a quella gia' intestata al Commissario. 3. Al fine di dare attuazione ai commi 1 e 2 del presente articolo, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e' autorizzato a trasferire sulla contabilita' speciale di cui al comma 2, istituita con le modalita' previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 367/1994, l'importo di euro 7.000.000,00 con oneri a carico dell'unita' previsionale di base 1.2.3.1, pag. 01, cap. 7082, residui 2005 dello stato di previsione del Ministero stesso. Per le medesime finalita' il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri trasferisce l'importo di euro 1.000.000,00 su detta contabilita' con oneri a carico del Fondo di protezione civile.