IL MINISTRO DELLE POLITICHE
                        AGRICOLE E FORESTALI
  Visto   il   regolamento   CE   n.  1782/2003  del  Consiglio,  del
29 settembre   2003,  che  stabilisce  in  particolare  norme  comuni
relative  ai  regimi  di  sostegno diretto nell'ambito della politica
agricola comune, ed in particolare gli articoli 21, 43 e 46;
  Visto   il  regolamento  CE  n.  795/2004  della  Commissione,  del
21 aprile 2004, ed in particolare l'art. 25;
  Visto   il  regolamento  CE  n.  796/2004  della  Commissione,  del
21 aprile 2004, ed in particolare l'art. 7;
  Visto  il  decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive
modificazioni, relativo alla soppressione dell'AIMA e all'istituzione
dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA);
  Visto   il  decreto  legislativo  29 marzo  2004,  n.  99,  recante
«Disposizioni   in   materia  di  soggetti  e  attivita',  integrita'
aziendale  e  semplificazione  amministrativa in agricoltura, a norma
dell'art.  1,  comma  2,  lettere  d),  f),  g), l), ee), della legge
7 marzo 2003, n. 38»;
  Visto   il   decreto-legge   9 settembre  2005,  n.  182,  recante:
«Interventi  urgenti  in agricoltura e per gli organismi pubblici del
settore,  nonche'  per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle
filiere  agroalimentari»,  convertito, con modificazioni, dalla legge
11 novembre 2005, n. 231;
  Visto  in  particolare  l'art. 3 del predetto decreto-legge, che al
comma  1  prevede,  in  attuazione  della  politica  agricola comune,
l'istituzione da parte dell'AGEA di un Registro nazionale titoli, nel
quale   sono  inscritti,  per  ciascun  agricoltore  intestatario,  i
relativi  titoli  di cui al regolamento CE n. 1782/2003, identificati
univocamente e distinti per tipologia e valore;
  Visto  il  proprio decreto 5 agosto 2004, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 191 del 16 agosto 2004, ed in particolare l'art. 10;
  Considerato  che  i  trasferimenti  dei  titoli effettuati ai sensi
dell'art.  46 del regolamento CE n. 1782/2003, disciplinati dall'art.
10  del  decreto  ministeriale  del  5 agosto 2004 sopra citato, sono
registrati,  a  norma  del  comma  3  dell'art.  3  del decreto-legge
9 settembre 2005, n. 182, nel Registro nazionale titoli;
  Considerato  che  occorre  garantire che le transazioni relative ai
trasferimenti  dei  titoli  avvengano  nel  rispetto  della normativa
comunitaria   e   nazionale,  e  secondo  criteri  di  correttezza  e
trasparenza,  anche  mediante  modalita'  operative  che  favoriscano
l'incontro della domanda e dell'offerta di titoli;
  Considerato   altresi'   che   occorre  assicurare  che  le  stesse
transazioni  siano  oggetto  di  costante monitoraggio, anche ai fini
delle  verifiche  di  conformita' alla normativa comunitaria previste
dall'art. 25 del regolamento CE n. 795/2004, nonche' della successiva
trascrizione nel Registro nazionale titoli;
  Ritenuto  pertanto  di  dover realizzare un sistema di negoziazione
dei  titoli  che assicuri, nel rispetto della normativa comunitaria e
nazionale,  il  corretto  andamento delle relative transazioni, anche
mediante   l'erogazione,   agli   utenti  del  sistema,  dei  servizi
eventualmente connessi;
  Ritenuto  che,  alla  luce  delle competenze in materia di Registro
nazionale titoli attribuite all'AGEA, occorre affidare alla stessa la
realizzazione  e  la  gestione,  attraverso  il  SIAN, del sistema di
negoziazione dei titoli;
  Ritenuto  di  dover  assicurare  la  separazione tra le funzioni di
gestione   del   Registro   nazionale   titoli   e  le  attivita'  di
realizzazione e gestione del sistema di negoziazione dei titoli;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                      Realizzazione e gestione
               del sistema di negoziazione dei titoli
  1.  L'AGEA e' incaricata della realizzazione e gestione del sistema
di  negoziazione  dei titoli previsti dall'art. 43 del regolamento CE
n.  1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, secondo i criteri
stabiliti  dall'art.  46  dello stesso regolamento e dall'art. 10 del
decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali  del
5 agosto  2004,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  191  del
16 agosto 2004.
  2.  Allo  scopo  di  assicurare  la  separazione tra le funzioni di
gestione   del   Registro   nazionale   titoli   e  le  attivita'  di
realizzazione  e  gestione  del sistema di negoziazione dei titoli di
cui  al  comma  1,  l'AGEA si avvale della societa' affidataria della
gestione e dello sviluppo del SIAN, costituita ai sensi dell'art. 14,
comma   10-bis,   del  decreto  legislativo  29 marzo  2004,  n.  99,
introdotto  dall'art.  4  del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231.
  3. Nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale in materia
di  trasferimento  dei titoli agli aiuti e con riferimento al sistema
di negoziazione dei titoli di cui al comma 1, l'AGEA adotta, entro il
31 marzo  2006,  con propri provvedimenti, le modalita' operative per
la  realizzazione  del sistema stesso, curando l'approfondimento e la
soluzione  delle  problematiche connesse, relative, tra l'altro, alla
sicurezza  della circolazione dei titoli, alla validazione degli atti
di  trasferimento,  alla  tutela  della riservatezza dei dati ed alla
prevenzione degli abusi.