IL DIRETTORE GENERALE
                      delle politiche agricole
  Visto   il   regolamento   (CE   n.  1782/2003  del  Consiglio  del
29 settembre  2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di
sostegno  diretto  nell'ambito  della  politica  agricola  comune  ed
istituisce  taluni  regimi  di sostegno a favore degli agricoltori, e
successive modifiche e integrazioni;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  795/2004  della  Commissione  del
21 aprile  2004,  recante  modalita'  di  applicazione  del regime di
pagamento unico di cui al regolamento CE) n. 1782/2003 del Consiglio,
e successive modifiche e integrazioni;
  Visto   il   decreto   ministeriale   5 agosto   2004   concernente
«Disposizioni  per l'attuazione della riforma della politica agricola
comune»,   pubblicato   nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana  n.  191  del  16 agosto  2004,  e  successive  modifiche  e
integrazioni;
  Visto  il decreto ministeriale 24 marzo 2005, recante «Disposizioni
nazionali   di  attuazione  dell'art.  42  del  regolamento  (CE)  n.
1782/2003   concernente   la   gestione   della  riserva  nazionale»,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 98
del 29 aprile 2005, e successive modifiche e integrazioni;
  Ritenuta  la  necessita'  di  definire  le  condizioni tecniche per
l'accesso alla riserva nazionale per il 2006;
  Sentiti  i  rappresentanti tecnici delle Regioni nella riunione del
17 marzo 2006;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                          Nuovo agricoltore
  1.  In  applicazione dell'art. 42, paragrafo 3 del regolamento (CE)
n.  1782/2003,  un  nuovo  agricoltore  che intende richiedere titoli
all'aiuto a partire dalla riserva nazionale deve dichiarare, sotto la
propria responsabilita', di trovarsi nelle condizioni di cui all'art.
2, lettera k) del regolamento (CE) n. 795/2004.
  2.  L'agricoltore  che  richiede  titoli  all'aiuto a partire dalla
riserva  nazionale  deve  detenere  almeno  un  ettaro  di superficie
ammissibile.