IL DIRETTORE GENERALE delle politiche agricole Visto il regolamento (CE n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune ed istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e successive modifiche e integrazioni; Visto il regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, recante modalita' di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento CE) n. 1782/2003 del Consiglio, e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2004 concernente «Disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 191 del 16 agosto 2004, e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto ministeriale 24 marzo 2005, recante «Disposizioni nazionali di attuazione dell'art. 42 del regolamento (CE) n. 1782/2003 concernente la gestione della riserva nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 98 del 29 aprile 2005, e successive modifiche e integrazioni; Ritenuta la necessita' di definire le condizioni tecniche per l'accesso alla riserva nazionale per il 2006; Sentiti i rappresentanti tecnici delle Regioni nella riunione del 17 marzo 2006; Decreta: Art. 1. Nuovo agricoltore 1. In applicazione dell'art. 42, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1782/2003, un nuovo agricoltore che intende richiedere titoli all'aiuto a partire dalla riserva nazionale deve dichiarare, sotto la propria responsabilita', di trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2, lettera k) del regolamento (CE) n. 795/2004. 2. L'agricoltore che richiede titoli all'aiuto a partire dalla riserva nazionale deve detenere almeno un ettaro di superficie ammissibile.