IL DIRETTORE GENERALE
         dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

    Vista  la  legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e
dei tabacchi e successive modificazioni;
    Vista  la  legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di
imposizione  fiscale  dei  prodotti  oggetto  di monopolio di Stato e
successive modificazioni;
    Vista  la  legge  10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni
sull'importazione  e  commercializzazione  all'ingrosso  dei tabacchi
lavorati, e successive modificazioni;
    Vista  le  legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni,
concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;
    Visto  l'art.  1  della  legge  5 febbraio  1992,  n. 81, che dal
1° gennaio  1993  eleva  al  10  per  cento l'aggio ai rivenditori di
generi di monopolio;
    Visto  l'art.  28  del  decreto-legge  30 agosto  1993,  n.  331,
convertito   dalla  legge  29 ottobre  1993,  n.  427,  e  successive
modificazioni,  che  stabilisce  le  aliquote di base dell'imposta di
consumo sui tabacchi lavorati;
    Visto  l'art.  1  del  decreto-legge  29 settembre  1997, n. 328,
convertito  dalla legge 29 novembre 1997, n. 410, che modifica dal 19
al 20 per cento l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recanti misure
di   razionalizzazione   dell'organizzazione   delle  amministrazioni
pubbliche  e  revisione  della  disciplina  in  materia  di  pubblico
impiego;
    Visto  l'art.  4,  comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 2004, n.
24,  convertito  con  modificazione dalla legge 31 marzo 2004, n. 87,
che   fissa  l'ammontare  dell'imposta  di  consumo,  dovuta  per  le
sigarette  vendute  ad  un  prezzo inferiore a quello delle sigarette
della  classe  di  prezzo  piu' richiesta, nella misura del cento per
cento  dell'imposta  di  base, di cui all'art. 6, secondo comma della
predetta legge 7 marzo 1985, n. 76;
    Visto  il  decreto  direttoriale  15 ottobre  2004 che ha elevato
l'aliquota  di  base  della  tassazione delle sigarette, prevista dal
comma  1),  lettera a) dell'art. 28 del decreto-legge 30 agosto 1993,
n.  331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive
modificazioni, al 58,5%;
    Visto   il  decreto  direttoriale  22 dicembre  2005,  che  fissa
nell'allegata  tabella A,  la  ripartizione  dei prezzi di vendita al
pubblico delle sigarette;
    Visto  l'art. 1, comma 550, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
che  stabilisce la rideterminazione delle tabelle di ripartizione dei
prezzi  di  vendita  al pubblico delle sigarette con riferimento alle
sigarette  della  classe  di  prezzo  piu'  richiesta in base ai dati
rilevati trimestralmente;
    Considerato   che  in  base  ai  dati  risultanti  dalle  vendite
sull'intero  territorio  nazionale,  registrate  dall'Amministrazione
autonoma  dei  monopoli  di Stato nel primo trimestre dell'anno 2006,
per  le  sigarette,  la  classe di prezzo piu' richiesta e' risultata
essere  quella  di  euro  160,00 per chilogrammo convenzionale e che,
pertanto,  su  tale  classe  di  prezzo si applica l'aliquota di base
prevista  dal  citato  art.  28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto
1993,  n.  331  convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, nella
misura  del  58,5 per cento stabilita dal citato decreto direttoriale
15 ottobre 2004;
    Considerato  che,  per le sigarette il cui prezzo e' superiore ad
euro  160,00  per  chilogrammo convenzionale, l'imposta di consumo si
applica  in  base  ai  due  elementi, fisso e proporzionale, previsti
dall'art.  6  della  citata legge 7 marzo 1985, n. 76; che l'elemento
fisso e' pari al 5 per cento della somma dell'importo dell'imposta di
consumo  sulle  sigarette  della  classe  di  prezzo  piu'  richiesta
(importo  di  base) e dell'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto
percepito  sulle  medesime sigarette; che l'elemento proporzionale al
prezzo  di  vendita  al  pubblico  e'  pari all'incidenza percentuale
dell'importo  di  base,  diminuito dell'elemento fisso, sul prezzo di
vendita  al  pubblico  delle  sigarette  della  classe di prezzo piu'
richiesta;

                              Decreta:

    Ai  sensi  del  combinato  disposto  degli articoli 9 della legge
7 marzo  1985, n. 76, e 2, punto 6, del decreto-legge 12 luglio 2004,
n.   168,   convertito   nella  legge  30 luglio  2004,  n.  191,  la
ripartizione, per chilogrammo convenzionale, dei prezzi di vendita al
pubblico  delle  sigarette e' fissata, con decorrenza 1° aprile 2006,
secondo quanto riportato nella tabella allegato A).
    Detta tabella sostituisce quella allegata al decreto direttoriale
22 dicembre 2005.
    Il presente decreto, che sara' trasmesso alla Corte dei conti per
la   registrazione   e  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana, entra in vigore a decorrere dal 1° aprile 2006.
      Roma, 4 aprile 2006
                                          Il direttore generale: Tino
Registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 2006 Ufficio di controllo
atti   Ministeri  economico-finanziari,  registro  n.  2  Economia  e
finanze, foglio n. 106