IL DIRETTORE GENERALE
         dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

    Vista  la  legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e
dei tabacchi e successive modificazioni;
    Vista  la  legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di
imposizione  fiscale  dei  prodotti  oggetto  di monopolio di Stato e
successive modificazioni;
    Vista  la  legge  10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni
sulla  importazione  e  commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi
lavorati, e successive modificazioni;
    Vista  la  legge  13 maggio  1983,  n. 198, sull'adeguamento alla
normativa  comunitaria  della  disciplina  concernente i monopoli del
tabacco lavorato e dei fiammiferi;
    Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1983, sull'importazione e
commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati provenienti da
Paesi dell'Unione europea e successive modifiche ed integrazioni;
    Vista  la  legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni,
concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
    Visto  il  decreto  legislativo  24 giugno  2003,  n. 184 recante
l'attuazione  della  direttiva  2001/37/CE in materia di lavorazione,
presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;
    Visto  il  decreto  direttoriale 25 luglio 2005, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  del  1° agosto  2005,  con  il  quale sono state
determinate  le  disposizioni  in  materia  di  fissazione del prezzo
minimo di vendita al dettaglio delle sigarette;
    Visto   il   decreto   direttoriale   4 aprile  2006,  che  fissa
nell'allegata  tabella A, la nuova ripartizione dei prezzi di vendita
al pubblico delle sigarette in vigore dal 1° aprile 2006;
    Considerata la necessita' di adeguare il prezzo minimo di vendita
al  pubblico  delle  sigarette  con  le modalita' previste dal citato
decreto direttoriale 25 luglio 2005;

                              Decreta:

                               Art. 1.
    A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto il prezzo
minimo  di  vendita  al  dettaglio  delle  sigarette e' fissato nella
percentuale  del  93,11%  del  prezzo medio ponderato delle sigarette
rilevato  sulla  base  delle  vendite  registrate nel primo trimestre
2006, corrispondente in valore assoluto a 160,00 euro al chilogrammo,
pari  al  prezzo  di  3,20 euro per il pacchetto da 20 sigarette e di
1,60  euro per il pacchetto da 10 sigarette. Restano confermate tutte
le  altre  disposizioni  previste  dal decreto direttoriale 25 luglio
2005.