IL DIRETTORE GENERALE
delle risorse umane e delle professioni sanitarie
Vista l'istanza con la quale il sig. Deyneka Konstantin,
cittadino russo, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Medico»
conseguito nella Federazione Russa, ai fini dell'esercizio in Italia
della professione di medico chirurgo;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero e successive modifiche ed
integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma
dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», e
successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del
Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;
Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed
in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il
riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di
una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei
cittadini non comunitari, nonche' dei titoli accademici di studio e
di formazione professionale, complementari dei predetti titoli
abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione
agli impieghi e dello svolgimento di attivita' sanitarie nell'ambito
del Servizio sanitario nazionale;
Vista la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12
del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dell'art. 14 del decreto
legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 30 settembre 2004 ha
ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai
sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto
legislativo n. 115/1992;
Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data
12 dicembre 2005 e in data 2 febbraio 2006, ai sensi dell'art. 8,
comma 1, del gia' citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito
del quale il sig. Deyneka Konstantin, e' risultato idoneo;
Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il
riconoscimento del titolo di medico chirurgo;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Decreta:
1. Il titolo di «Medico», rilasciato in data 28 giugno 1994
dall'Universita' statale di medicina della Russia nella citta' di
Mosca (Federazione Russa) al sig. Deyneka Konstantin, nato a Mosca
(Federazione Russa) il 22 giugno 1971, e' riconosciuto quale titolo
abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico
chirurgo.
2. Il dott. Deyneka Konstantin e' autorizzato ad esercitare in
Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di
medico chirurgo, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e
degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da
parte dell'Ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e
delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in
Italia.
3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il
presente decreto e' consentito esclusivamente nell'ambito delle quote
stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di
validita' ed alle condizioni previste dal permesso o carta di
soggiorno.
4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il
sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde
efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.
5. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 17 marzo 2006
Il direttore generale: Leonardi