IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visto  il  proprio  decreto  datato  8 luglio 2005, con il quale si
riconosceva  il  titolo  professionale  conseguito dal sig. Kolomiets
Alexander  in  Russia,  quale  titolo  abilitante  per l'esercizio in
Italia della professione di ingegnere;
  Considerato  che  nel  decreto  datato  8 luglio  2005  sono  stati
riportati dati inesatti;
  Ritenuto  pertanto  che  detto decreto sia sostituito integralmente
dal seguente provvedimento;
  Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico
delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e
norme  sulla  condizione  dello  straniero, cosi' come modificato con
legge 30 luglio 2002, n. l89;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  norme  di attuazione del citato decreto legislativo n.
286/1998,  a  norma  dell'art.  1, comma 6, cosi' come modificato con
legge 30 luglio 2002, n. l89;
  Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di
attuazione   della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre  1988,
relativa  ad  un  sistema  generale  di  riconoscimento di diplomi di
istruzione  superiore  che  sanzionano  formazioni  professionali  di
durata minima di tre anni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista l'istanza del sig. Kolomiets Alexander, nato a Reny (Ucraina)
il  21 giugno  1961,  cittadino  israeliano,  diretta ad ottenere, ai
sensi  dell'art.  49  del  decreto del Presidente della Repubblica n.
394/1999,  come sopra modificato, in combinato disposto con l'art. 12
del  decreto  legislativo  n.  115/1992, il riconoscimento del titolo
professionale    di    ingegnere    delle    vie   di   comunicazione
elettromeccaniche rilasciato nel 1986 dall'Universita' «Obrastzov» di
Leningrado  ai  fini  dell'accesso  all'albo  e l'esercizio in Italia
della professione di ingegnere;
  Considerato  che  il richiedente e' in possesso di ampia esperienza
professionale nel settore;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta
del 22 febbraio 2005;
  Preso  atto  del  parere  espresso dal rappresentante del Consiglio
nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;
  Ritenuto  che  il  richiedente  abbia  una  formazione accademica e
professionale   completa  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della
professione  di  ingegnere  -  sezione  A  settore  industriale, come
risulta  dai  certificati  prodotti,  per  cui  non appare necessario
applicare misure compensative;
  Visti  gli  articoli 6  del  decreto  legislativo n. 286/1998, come
sopra  modificato,  e  14  e  39, comma 7, del decreto del Presidente
della  Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle
quote  relative  ai  flussi di ingresso nel territorio dello Stato di
cui  all'art.  3  del  decreto  legislativo  n.  286/1998, come sopra
modificato,  non  e'  richiesta  per  i  cittadini  stranieri gia' in
possesso  di  permesso  di  soggiorno  per lavoro subordinato, lavoro
autonomo o per motivi familiari;
  Considerato  che  il  richiedente possiede un permesso di soggiorno
per  motivi  familiari,  rinnovato  dalla  Questura  di  Pisa in data
21 ottobre 2004 valido fino al 20 ottobre 2006;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Al  sig.  Kolomiets  Alexander,  nato a Reny (Ucraina) il 21 giugno
1961,  cittadino  israeliano,  e'  riconosciuto  il titolo accademico
professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo   degli   ingegneri  -  sezione  A  settore  industriale,  e
l'esercizio  della  professione  in Italia, fatta salva la perdurante
validita'  del  permesso  di  soggiorno e il rispetto delle quote dei
flussi migratori.