IL DIRETTORE GENERALE
                   per gli ordinamenti scolastici

  Visti  la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992,
n.  91;  il  decreto  legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto
legislativo   16 aprile   1994,   n.  297;  il  decreto  ministeriale
21 ottobre  1994,  n.  298,  e  successive  modificazioni; il decreto
ministeriale  del  30 gennaio  1998,  n.  39; il decreto ministeriale
28 maggio  1992;  il  decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto
legislativo  30 luglio  1999, n. 300; il decreto del Presidente della
Repubblica  28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo
2001,  n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto
del  Presidente  della  Repubblica  18 gennaio  2002, n. 54; la legge
28 marzo  2003,  n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277;
il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59;
  Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del
citato  decreto  legislativo  n.  115, di riconoscimento di titolo di
formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunita'
europea   dalla   sig.ra   Casteels   Rubino   Elisabeth  nonche'  la
documentazione  prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente
ai  requisiti  formali  prescritti  dall'art.  10  del citato decreto
legislativo n. 115, relativa al sotto indicato titolo di formazione;
  Rilevato  che il riconoscimento e' richiesto ai fini dell'esercizio
della  professione  corrispondente  (art.  1, comma 2, citato decreto
legislativo n. 115) a quella cui l'interessata e' abilitata nel Paese
che  ha  rilasciato  il  titolo  (art.  1,  comma  1,  citato decreto
legislativo n. 115);
  Rilevato,  altresi', che l'esercizio della professione in argomento
e'  subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3,
ed  art.  2  citato  decreto  legislativo n. 115), al possesso di una
formazione  comprendente  un  ciclo di studi post-secondari di durata
minima di tre anni;
  Tenuto  conto,  della valutazione espressa in sede di conferenza di
servizi  del  16 marzo  2005, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4,
del citato decreto legislativo n. 115;
  Visto il decreto direttoriale datato 14 aprile 2005 (prot. n. 3390)
che   subordina   al   superamento   di   misura   compensativa,   il
riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;
  Vista  la  nota  datata 24 febbraio 2006 e relativi allegati con la
quale l'Ufficio scolastico regionale per la Puglia ha fatto conoscere
l'esito   favorevole   della   suddetta  misura  compensativa  (prova
attitudinale);
  Accertato  che:  sussistono  i  presupposti  per il riconoscimento,
atteso   che   il  titolo  posseduto  dall'interessata  comprova  una
formazione  professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato
decreto legislativo n. 115;
                              Decreta:
  1.  Il  titolo  di  formazione  composto  da  diploma di istruzione
superiore  «Licence  en Archeologie et Histoire de l'Art», rilasciato
in  data  17 novembre  1971  dall'Universite'  Catholique de Louvaine
(Belgio) e dal titolo di abilitazione all'insegnamento «Agregation de
l'enseignement  secondaire  superieur  (Art Plastiques) rilasciato il
28 giugno  1972  dalla  Universite'  Catholique  de Louvaine (Belgio)
posseduto  dalla  cittadina italiana Casteels Rubino Elisabeth nata a
Rixensart  (Belgio)  -  il  14 dicembre  1948,  e' ai sensi e per gli
effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, titolo
di   abilitazione   all'esercizio   della   professione   di  docente
dell'istruzione secondaria di secondo grado nella classe di concorso:
    61/A «Storia dell'arte».
  Il  presente  decreto,  per  quanto dispone l'art. 12, comma 7, del
citato  decreto  legislativo  n.  115,  e'  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale.

    Roma, 24 marzo 2006

                                     Il direttore generale: Criscuoli