LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO,
        LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
  Nell'odierna seduta del 28 marzo 2006;
  Visto l'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131, il quale
prevede,  tra  l'altro,  che il Governo puo' promuovere la stipula di
intese  in  sede  di  Conferenza  Stato-regioni,  dirette  a favorire
l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di
posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;
  Visto l'art. 1, comma 172, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il
quale  prevede che il potere di accesso del Ministero della salute ai
sensi delle norme vigenti e' esteso alla potesta' di verifica, presso
le  aziende  unita'  sanitarie  locali  e  aziende  ospedaliere,  gli
Istituti  di  ricovero  e  cura  a  carattere  scientifico,  anche se
trasformati  in  fondazioni,  i policlinici universitari e le aziende
ospedaliere  universitarie,  dell'effettiva  erogazione  dei  livelli
essenziali  di  assistenza  compresa  la  verifica dei relativi tempi
d'attesa;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
29 novembre  2001,  pubblicato  nel  supplemento ordinario n. 26 alla
Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002 che definisce i livelli
essenziali  di  assistenza  da  garantire  a  tutti gli assistiti del
Servizio sanitario nazionale;
  Visti gli articoli 34 e 34-bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662
«Misure  di  razionalizzazione  della finanza pubblica», e successive
modificazioni,  che  prevedono  il finanziamento, con quote vincolate
delle  risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, di progetti
regionali   per   il   perseguimento  degli  obiettivi  di  carattere
prioritario  e  di  rilievo  nazionale  indicati  nel Piano sanitario
nazionale;
  Considerato  che  il  criterio  dell'appropriatezza  e quindi anche
l'erogazione   delle   prestazioni   entro   tempi  appropriati  alle
necessita'   di  cura  degli  assistiti  rappresenta  una  componente
strutturale dei livelli essenziali di assistenza;
  Visto l'accordo sancito dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta
del  14 febbraio  2002 con il quale Governo e regioni hanno convenuto
sui  criteri di priorita' per l'accesso alle prestazioni diagnostiche
e  terapeutiche  e  sui tempi massimi di attesa, integrando i livelli
essenziali  di  assistenza  sanitaria  gia'  definiti con decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  29 novembre  2001 con
apposite linee-guida, di cui alla lettera b) del suddetto accordo;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
16 aprile  2002  recante  Linee  guida  sui  criteri di priorita' per
l'accesso  alle  prestazioni  diagnostiche e terapeutiche e sui tempi
massimi di attesa, allegato 5 al decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 29 novembre 2001;
  Visto l'accordo sancito dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta
dell'11  luglio  2002  con il quale Governo e regioni hanno convenuto
sul  documento  di  indicazioni  per  l'attuazione  dell'accordo  del
14 febbraio   2002   sulle  modalita'  di  accesso  alle  prestazioni
diagnostiche  e  terapeutiche  e indirizzi applicativi sulle liste di
attesa;
  Visto l'art. 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il
quale  dispone,  che  l'accesso al finanziamento integrativo a carico
dello  Stato, di cui al comma 164 del medesimo art. 1, e' subordinato
alla  stipula di una specifica intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6,
della  legge  5 giugno  2003,  n. 131, che contempli, per il rispetto
degli  obiettivi  di finanza pubblica, ai fini del contenimento della
dinamica dei costi, specifici adempimenti;
  Vista  l'intesa  sancita  da  questa  Conferenza  nella  seduta del
23 marzo  2005,  in  attuazione  dell'art.  1, comma 173, della legge
30 dicembre  2004,  n. 311, (repertorio atti n. 2271), pubblicata nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale n. 105 del 7 maggio
2005;
  Visto l'art. 1, comma 279, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il
quale stabilisce che lo Stato, in deroga a quanto stabilito dall'art.
4,  comma 3, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito,
con  modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, concorre al
ripiano  dei  disavanzi del Servizio sanitario nazionale per gli anni
2002,  2003  e  2004  e,  a  tal  fine  e'  autorizzata,  a titolo di
regolazione  debitoria,  la spesa di 2.000 milioni di euro per l'anno
2006;
  Visto l'art. 1, comma 280, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il
quale  subordina l'accesso al concorso delle somme di cui al suddetto
comma  279,  tra  gli  altri  alla  stipula di una intesa tra Stato e
regioni, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.
131,  che  preveda  la  realizzazione  da  parte  delle regioni degli
interventi  previsti dal Piano nazionale di contenimento dei tempi di
attesa, da allegare alla medesima intesa e che contempli:
    a) l'elenco   di   prestazioni   diagnostiche,   terapeutiche   e
riabilitative   di   assistenza   specialistica  ambulatoriale  e  di
assistenza   ospedaliera,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  del
Consiglio   dei   Ministri   del  29 novembre  2001,  pubblicato  nel
supplemento  ordinario  alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio
2002,  e  successive  modificazioni,  per  le  quali sono fissati nel
termine  di  novanta  giorni  dalla stipula dell'intesa, nel rispetto
della  normativa  regionale  in materia, i tempi massimi di attesa da
parte delle singole regioni;
    b) la  previsione  che,  in  caso  di mancata fissazione da parte
delle  regioni  dei  tempi  di  attesa  di cui alla lettera a), nelle
regioni  interessate  si applicano direttamente i parametri temporali
determinati,  entro novanta giorni dalla stipula dell'intesa, in sede
di  fissazione  degli  standard  di  cui all'art. 1, comma 169, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311;
    c) fermo  restando  il  principio  di  libera scelta da parte del
cittadino,  il  recepimento,  da parte delle unita' sanitarie locali,
dei  tempi massimi di attesa, in attuazione della normativa regionale
in materia, nonche' in coerenza con i parametri temporali determinati
in  sede  di  fissazione degli standard di cui all'art. 1, comma 169,
della  legge  30 dicembre  2004,  n.  311,  per le prestazioni di cui
all'elenco   previsto  dalla  lettera  a),  con  l'indicazione  delle
strutture  pubbliche e private accreditate presso le quali tali tempi
sono  assicurati nonche' delle misure previste in caso di superamento
dei  tempi  stabiliti,  senza  oneri a carico degli assistiti, se non
quelli  dovuti  come partecipazione alla spesa in base alla normativa
vigente;
    d) la  determinazione  della  quota  minima  delle risorse di cui
all'art.  1,  comma  34,  della  legge  23 dicembre  1996, n. 662, da
vincolare alla realizzazione di specifici progetti regionali ai sensi
dell'art. 1, comma 34-bis, della medesima legge, per il perseguimento
dell'obiettivo del Piano sanitario nazionale di riduzione delle liste
di  attesa,  ivi compresa la realizzazione da parte delle regioni del
Centro unico di prenotazione (CUP), che opera in collegamento con gli
ambulatori  dei  medici  di  medicina  generale, i pediatri di libera
scelta  e  le  altre  strutture  del  territorio,  utilizzando in via
prioritaria  i  medici  di  medicina generale ed i pediatri di libera
scelta;
    e) l'attivazione  nel  Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS)
di  uno  specifico flusso informativo per il monitoraggio delle liste
di  attesa, che costituisca obbligo informativo ai sensi dell'art. 3,
comma 6, della citata intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005;
    f) la  previsione  che,  a  certificare  la  realizzazione  degli
interventi  in  attuazione  del  Piano  nazionale di contenimento dei
tempi  di  attesa,  provveda  il  Comitato permanente per la verifica
dell'erogazione  dei  livelli  essenziali di assistenza (LEA), di cui
all'art. 9 della citata intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005;
  Visto  l'art.  1,  comma 282, della suddetta legge n. 266/2005 che,
nel quadro degli interventi per il contenimento dei tempi di attesa a
garanzia  della  tutela  della  salute  dei cittadini ha stabilito il
divieto  di sospendere le attivita' di prenotazione delle prestazioni
disponendo  che le regioni sono tenute ad adottare misure nel caso in
cui  la  sospensione  dell'erogazione  sia  legata  a  motivi tecnici
dandone informazione periodica al Ministero della salute;
  Visto  l'art.  1,  comma 283, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
che     prevede    l'istituzione    della    Commissione    nazionale
sull'appropriatezza  delle prescrizioni, cui sono affidati compiti di
promozione di iniziative formative e di informazione per il personale
medico   e   per   i  soggetti  utenti  del  Servizio  sanitario,  di
monitoraggio,   studio   e  predisposizione  di  linee-guida  per  la
fissazione   di   criteri   di   priorita'  di  appropriatezza  delle
prestazioni,  di  forme idonee di controllo dell'appropriatezza delle
prescrizioni  delle  medesime  prestazioni,  nonche' di promozione di
analoghi  organismi a livello regionale e aziendale e che ha altresi'
affidato  alla  suddetta  Commissione il compito di fissare i criteri
per  la  determinazione  delle  sanzioni  amministrative previste dal
successivo comma 284;
  Visto  l'art.  1,  comma  284 della citata legge n. 266/2005 che ha
stabilito  le  sanzioni  amministrative, da applicarsi da parte delle
regioni  e  province  autonome,  sulla base dei criteri fissati dalla
anzidetta Commissione nazionale ai responsabili del divieto stabilito
dal  comma  282 del medesimo art. 1 di «agende chiuse», nonche' delle
violazioni  dell'obbligo  di  cui  all'art.  3,  comma 8, della legge
23 dicembre 1994, n. 724, delle aziende sanitarie locali, dei presidi
ospedalieri  delle  aziende  ospedaliere  di tenere il registro delle
prestazioni  specialistiche ambulatoriali, di diagnostica strumentale
e di laboratorio e dei ricoveri ospedalieri;
  Considerato   che  la  soprarichiamata  intesa  Stato  regioni  del
23 marzo  2005  all'art. 1 prevede che, per il triennio 2005-2007, le
regioni  e  le  province autonome assolvono agli adempimenti previsti
dalla  normativa  vigente  riportati  nell'allegato  1  e  agli altri
adempimenti  previsti  dalla  stessa intesa, tra cui e' espressamente
previsto  il  richiamo  all'art. 52, comma 4, lettera c), della legge
27 dicembre  2002, n. 289, che prevede iniziative in materia di liste
di  attesa,  nella  prospettiva dell'eliminazione o del significativo
contenimento;
  Considerato inoltre che la soprarichiamata intesa Stato-regioni del
23 marzo  2005,  all'art.  9  ha  previsto  l'istituzione  presso  il
Ministero  della  salute  del  Comitato  paritetico permanente per la
verifica  dell'erogazione  dei  livelli  essenziali  di assistenza in
condizioni  di  appropriatezza  e  di  efficienza nell'utilizzo delle
risorse  e  per la verifica della congruita' tra i predetti livelli e
le risorse messe a disposizione;
  Considerato  infine  che l'anzidetta intesa Stato-regioni, all'art.
12,  ai  fini  della  verifica  degli adempimenti per le finalita' di
quanto  disposto  dall'art.  1,  comma  184,  lettera  c) della legge
30 dicembre  2004,  n. 311, prevede l'istituzione presso il Ministero
dell'economia   e  delle  finanze  -  Dipartimento  della  Ragioneria
generale  dello  Stato,  del  Tavolo  tecnico  per  la verifica degli
adempimenti,  che  si  avvale  delle  risultanze  del Comitato di cui
all'art.  9  della  presente  intesa,  per  gli aspetti relativi agli
adempimenti  riportati  nell'allegato 1,  al punto 2, lettere c), e),
f),  g),  h),  e  agli adempimenti derivanti dagli articoli 3, 4 e 10
della stessa intesa;
  Vista  la  proposta di Piano nazionale di contenimento dei tempi di
attesa  per  il triennio 2006-2008, tenuto conto della interrelazione
del  medesimo  in  coerenza  con  gli obiettivi dello schema di Piano
sanitario nazionale 2006-2008, inviata dal Ministero della salute con
nota del 12 gennaio 2006;
  Considerato  che,  nel  corso  della  riunione tecnica del 24 marzo
2006,  il  Ministero  della  salute  ha consegnato una nuova versione
dello  schema  di Piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa
per  il  triennio 2006-2008, che tiene conto delle richieste avanzate
dalle  regioni  e che, nella successiva riunione tecnica del 27 marzo
2006,  a  seguito di ulteriori modifiche proposte dalle regioni si e'
registrato  comune  assenso sullo schema di Piano in parola nel testo
allegato sub-A, parte integrante del presente atto;
  Considerato  che, nel corso dell'odierna seduta, i presidenti delle
regioni  e  delle province autonome, hanno evidenziato che per l'anno
2006  non  sono  state  previste  risorse aggiuntive per la riduzione
delle liste d'attesa e che hanno fornito un contributo positivo sulla
base dell'esperienza maturata in materia;
  Rilevato  che il rappresentante del Ministero dell'economia e delle
finanze ha evidenziato che le risorse sono state aumentate;
  Rilevato  che  il  rappresentante  del  Ministero  della  salute ha
inoltre  osservato  che  il  tema  in questione e' stato proposto dal
Governo attuale e che il presidente della Conferenza delle regioni ha
comunque evidenziato che molte regioni hanno comunque gia' dato corso
ad una parte significativa del provvedimento in esame;
  Acquisito,  pertanto,  nel corso dell'odierna seduta, l'assenso del
Governo  e  dei  presidenti  delle  regioni e province autonome sulla
proposta  di  Piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa per
il triennio 2006-2008, nel predetto testo allegato sub-A;
                           Sancisce intesa
tra  il  Governo,  le  regioni  e le province autonome di Trento e di
Bolzano  sul  Piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa per
il  triennio  2006-2008,  nei  termini  di  cui  all'allegato  sub-A,
richiamato in premessa, parte integrante del presente atto.
  Roma, 28 marzo 2006

                                             Il presidente: La Loggia
Il segretario: Carpino