IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Vista la direttiva del Consiglio dell'8 maggio 2000, n. 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, pubblicato nel supplemento ordinario n. 169/L alla Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2005, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali; Vista la decisione della Commissione U.E. n. 2005/477/CE del 29 giugno 2005 che autorizza gli Stati membri a derogare a determinate disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio riguardo alle piante di Vitis L., ad eccezione dei frutti, originarie della Croazia; Considerato che l'applicazione delle misure fitosanitarie fissate dal presente decreto farebbero escludere i rischi fitosanitari per l'introduzione in Italia degli organismi nocivi da quarantena; Acquisito il parere favorevole della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 26 gennaio 2006; Decreta: Art. 1. 1. Come prevede la decisione della Commissione U.E. n. 2005/477/CE del 29 giugno 2005, il materiale di moltiplicazione del genere di Vitis L. sotto forma di gemme dormienti delle varieta' riportate al punto 1, dell'allegato di seguito definito «marze», originario della Croazia, puo' essere introdotto nel territorio della Repubblica italiana nel seguente periodo: dal 1° gennaio 2006 al 31 marzo 2006. 2. Le marze di Vitis L. di cui all'art. 1 possono essere importate alle condizioni previste nell'allegato del presente decreto.