IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
  Vista  la direttiva del Consiglio dell'8 maggio 2000, n. 2000/29/CE
concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati
membri  di  organismi  nocivi  ai  vegetali  o ai prodotti vegetali e
successive modificazioni;
  Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, pubblicato nel
supplemento  ordinario n. 169/L alla Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24
ottobre   2005,   concernente   le   misure   di   protezione  contro
l'introduzione e la diffusione nella comunita' di organismi nocivi ai
vegetali o ai prodotti vegetali;
  Vista  la  decisione  della  Commissione U.E. n. 2005/477/CE del 29
giugno  2005  che autorizza gli Stati membri a derogare a determinate
disposizioni  della  direttiva 2000/29/CE del Consiglio riguardo alle
piante  di  Vitis  L.,  ad  eccezione  dei  frutti,  originarie della
Croazia;
  Considerato  che  l'applicazione delle misure fitosanitarie fissate
dal  presente  decreto  farebbero escludere i rischi fitosanitari per
l'introduzione in Italia degli organismi nocivi da quarantena;
  Acquisito  il  parere  favorevole della conferenza permanente per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, espresso nella seduta del 26 gennaio 2006;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Come prevede la decisione della Commissione U.E. n. 2005/477/CE
del  29  giugno  2005,  il materiale di moltiplicazione del genere di
Vitis  L.  sotto forma di gemme dormienti delle varieta' riportate al
punto  1, dell'allegato di seguito definito «marze», originario della
Croazia,  puo'  essere  introdotto  nel  territorio  della Repubblica
italiana nel seguente periodo:
    dal 1° gennaio 2006 al 31 marzo 2006.
  2.  Le marze di Vitis L. di cui all'art. 1 possono essere importate
alle condizioni previste nell'allegato del presente decreto.