IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
  Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Visto  l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006
che  stabilisce  che  le  denominazioni  che  alla data di entrata in
vigore  del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento
(CE)  n.  1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento
(CE)  n.  2400/96,  sono automaticamente iscritte nel «registro delle
denominazioni  di  origine  protette  e delle indicazioni geografiche
protette»;
  Visto il regolamento (CE) n. 417/2006 del 10 marzo 2006, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione  europea  n. 72 dell'11 marzo
2006,  con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione
della  indicazione  geografica  protetta Melannurca Campana, prevista
dall'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
  Visto   l'art.  10  del  predetto  regolamento  (CE)  n.  510/2006,
concernente i controlli;
  Vista  la  legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee  - legge comunitaria 1999, ed in particolare
l'art.  14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari,  istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati
con  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali,
sentite  le  regioni  ed  individua  nel  Ministero  delle  politiche
agricole  e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento
dell'attivita'  di  controllo  e  responsabile  della vigilanza sulla
stessa;
  Vista  l'indicazione  espressa  congiuntamente  dalla  Associazione
produttori     ortofrutticoli     e    melaannurca    A.P.O.M.A.    e
dell'Associazione     produttori     ortofrutticoli    irpino-sanniti
A.P.O.I.S.,  quali  associazioni richiedenti la registrazione, con la
quale veniva indicato, quale organismo privato per svolgere attivita'
di  controllo sul prodotto di che trattasi, l'Istituto IS.ME. CERT. -
Istituto  mediterraneo  di certificazione agroalimentare, con sede in
Napoli, via G. Porzio - Centro direzionale Isola G/1;
  Considerato  che il Ministero delle politiche agricole e forestali,
ai  sensi  del  citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso
del gruppo tecnico di valutazione;
  Considerato  che  le  decisioni concernenti le autorizzazioni degli
organismi  di  controllo  privati  di cui all'art. 10 del regolamento
(CE)  n.  510/2006  spettano  al Ministero delle politiche agricole e
forestali,  in  quanto  Autorita' nazionale preposta al coordinamento
dell'attivita'  di  controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della
legge n. 526/1999, sentite le regioni;
  Vista la documentazione agli atti del Ministero;
  Ritenuto  di  procedere  all'emanazione  del  provvedimento rinnovo
dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998,
n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n.
526;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'organismo   denominato  IS.ME.CERT  -  Istituto  mediterraneo  di
certficazione  agroalimentare,  con  sede  in Napoli, via G. Porzio -
Centro  direzionale Isola G/1 e' autorizzato ad espletare le funzioni
di  controllo, previste dall'art. 10 del regolamento (CE) n. 510/2006
per la indicazione geografica protetta Melannurca Campana, registrata
in   ambito   europeo   come   indicazione  geografica  protetta  con
regolamento (CE) n. 417/2006 del 10 marzo 2006.