IL VICE MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
  Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 23 maggio 2005,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 132 del
9 giugno  2005  con  il  quale al Sottosegretario di Stato, on. Mario
Tassone,  e'  stato  attribuito  il titolo di vice Ministro presso il
Ministero   delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  a  seguito  del
conferimento  allo  stesso  di speciali funzioni a norma dell'art. 10
della legge 31 agosto 1988, n. 400;
  Visto l'art. 5 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito,
con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1992, n. 217, che consente
l'affidamento  in  concessione  dei  servizi  di  controllo esistenti
nell'ambito  aeroportuale  per  il  cui espletamento non e' richiesto
l'esercizio  di  pubbliche  potesta' o l'impiego di appartenenti alle
forze di polizia;
  Visto  il  decreto  interministeriale  29 gennaio  1999,  n. 85, di
approvazione del regolamento recante norme di attuazione dell'art. 5,
comma  2,  della  citata legge n. 217/1992, in materia di affidamento
dei servizi di sicurezza negli aeroporti;
  Visti  gli articoli 5, comma 3, del citato decreto-legge 18 gennaio
1992, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge n. 217/1992 ed
8 del citato regolamento di attuazione, che attribuiscono al Ministro
dei  trasporti e della navigazione, ora Ministro delle infrastrutture
e  dei  trasporti, la competenza di determinare, con proprio decreto,
gli  importi  dovuti  all'erario  dal concessionario e quelli posti a
carico  dell'utente  che,  effettivamente, ne fruisce a copertura dei
costi e quale corrispettivo del servizio reso;
  Viste   le   disposizioni  del  Programma  nazionale  di  sicurezza
approvate,  a  seguito dei fatti dell'11 settembre 2001, dal Comitato
interministeriale  per  la  sicurezza  dei  trasporti  aerei  e degli
aeroporti (C.I.S.A.);
  Visto  il  regolamento  n.  2320/2002  del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  16 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della  Comunita' europea del 30 dicembre 2002, che detta disposizioni
comuni  per  la  sicurezza  dell'aviazione  civile,  alle  cui  linee
essenziali  si e' gia' uniformato il Programma nazionale di sicurezza
in precedenza richiamato e successivi aggiornamenti;
  Visto  il  decreto  ministeriale  14 marzo  2003, con il quale sono
stati  determinati,  in  prima  applicazione,  i  corrispettivi per i
controlli  di sicurezza sul bagaglio da stiva, fissando come scadenza
il 30 marzo 2004;
  Visti  i  decreti  ministeriali  31 marzo  2004, 23 dicembre 2004 e
13 luglio   2005,  con  i  quali  e'  stata  prorogata  la  validita'
dell'ammontare dei corrispettivi di cui sopra e sono stati definiti i
corrispettivi  per  i controlli di sicurezza sul 100% del bagaglio da
stiva   negli   aeroporti  di  Perugia,  Carbone,  Cuneo  e  Trapani,
Pantelleria e Lampedusa;
  Visto  il decreto ministeriale 13 luglio 2005 con il quale e' stato
fissato  l'ammontare  del  canone  concessorio, dovuto all'erario dal
concessionario  per l'affidamento dei servizi di sicurezza, in ambito
aeroportuale;
  Visto il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, coordinato con la
legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248 ed in particolare l'art.
11-duodecies  che prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti individui, mediante decreto, da emanarsi di concerto con il
Ministero  dell'interno,  le  attivita',  necessarie  a  garantire la
sicurezza  aeroportuale, relative al controllo bagagli e passeggeri -
lo  svolgimento delle quali e' affidato ai gestori aeroportuali ed ai
vettori  -  individuando le diverse competenze e responsabilita' agli
stessi assegnate;
  Vista la nota prot. 900216 del 17 gennaio 2006, con la quale l'ENAC
e'  stato invitato a predisporre la relazione istruttoria, cosi' come
previste   nel   medesimo   art.   11-duodecies   del   sopra  citato
decreto-legge;
  Considerato che gli aeroporti di Forli' e Parma hanno gia' attivato
i   controlli  di  sicurezza  sul  100%  dei  bagagli  da  stiva,  in
ottemperanza al regolamento n. 2320/2002;
  Considerato  che  in  attesa  della predetta relazione istruttoria,
propedeutica  all'emanazione  del  decreto interministeriale previsto
dall'art.  11-duodecies  del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito  con  modificazioni  in  legge 2 dicembre 2005, n. 248, e'
necessario  fissare,  in  via provvisoria, anche per gli aeroporti di
Forli'  e  Parma,  le tariffe per i controlli di sicurezza effettuati
sul 100% dei bagagli da stiva;
  Vista  l'istruttoria  trasmessa dall'ENAC con nota 40130/DIRGEN/VDG
del  12 dicembre  2005  per  la  determinazione dei corrispettivi dei
menzionati  servizi  di sicurezza sul 100% dei bagagli da stiva negli
aeroporti di Forli' e Parma;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  In  attesa  dell'emanazione  dei decreti ministeriali di cui al
comma 1, art. 11-nonies, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
coordinato  con  la  legge  di  conversione  2 dicembre 2005, n. 248,
nonche'  del  decreto  ministeriale  di cui all'art. 11-duodecies del
medesimo  decreto-legge,  le tariffe per i controlli di sicurezza sul
100%  del  bagaglio  da  stiva degli aeroporti di Forli' e Parma sono
provvisoriamente fissate ai valori di:
    aeroporto di Forli': euro 2,04;
    aeroporto di Parma: euro 1,55.
  2.  I  corrispettivi  di cui al comma 1 avranno validita' fino alla
stipula dei contratti di programma tra i singoli gestori aeroportuali
e  l'ENAC,  redatti  sulla  base  dei  parametri  indicati  nell'art.
11-nonies della legge di conversione citata al precedente comma.