IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
  Vista  la  legge  25 novembre  1971,  n.  1096,  recante disciplina
dell'attivita' sementiera;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n.
1065, recante regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971,
n. 1096;
  Vista  la  legge  20 aprile 1976, n. 195, che modifica e integra la
legge n. 1096/1971;
  Vista   la   decisione   n.   2004/842/CE,  della  Commissione  del
1° dicembre  2004,  relativa alle norme applicative con cui gli Stati
membri   possono   autorizzare   la  commercializzazione  di  sementi
appartenenti a varieta' per le quali sia stata presentata una domanda
d'iscrizione  nel  catalogo  nazionale  delle  varieta'  di specie di
piante agricole e delle specie di ortaggi;
  Visto  l'art.  n. 37, comma 2, della legge n. 1096/1971, sostituito
dall'art. 10 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212;
  Visto  l'art.  3-bis,  comma 2, della legge n. 195/1976, introdotto
dall'art. 15 del decreto legislativo n. 212/2001;
  Visto  in  particolare  l'art.  2, comma 2, del decreto legislativo
24 aprile    2001,    n.    212,    recante    la    definizione   di
commercializzazione;
  Visto  il  proprio decreto del 1° dicembre 2005 di attuazione della
decisione 2004/842/CE;
  Ritenuta  la  necessita',  per  le  varieta'  di  piante ortive, di
conformarsi alla detta decisone comunitaria;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  Le  autorizzazioni di cui al decreto ministeriale 1° dicembre 2005,
nel  caso  delle specie ortive, possono essere richieste anche per le
varieta'  per  le quali sia stata presentata domanda di iscrizione in
un catalogo nazionale di uno Stato membro dell'Unione europea.
  Il  presente  decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
    Roma, 6 aprile 2006
                                                Il Ministro: Alemanno