Al    Ministero    dell'interno   -
                                  Dipartimento     della     pubblica
                                  sicurezza
                                  A tutti gli uffici territoriali del
                                  Governo - Prefetture
                                  Alle Amministrazioni regionali
                                  Alla      Amministrazione     della
                                  provincia autonoma di Bolzano
                                  Alla      Amministrazione     della
                                  provincia autonoma di Trento
                                  Alle Amministrazioni provinciali
                                  Alle Amministrazioni comunali
                                  All'ANAS   -   Direzione   generale
                                  tecnica  -  Ispett.  2° - Uff. 4° -
                                  Via Monzambano, 10
                                  Ai compartimenti viabilita' ANAS
                                  Ai   S.I.I.T.   (Servizi  Integrati
                                  Infrastrutture   e   Trasporti)   -
                                  Settore infrastrutture
                                  Alla C.S.A.I. (Commissione Sportiva
                                  Automobilistica)  -  Via Solferino,
                                  32
                                  Alla       F.M.I       (Federazione
                                  Motociclistica  Italiana)  -  Viale
                                  Tiziano, 70

1. Premesse.
  1.1.  L'art.  9  del nuovo codice della strada (decreto legislativo
30 aprile  1992,  n.  285,  e  successive  modificazioni, al comma 1,
precisa  che  sulle strade ed aree pubbliche le competizioni sportive
con  veicoli  o  animali  e quelle atletiche possono essere disputate
solo se regolarmente autorizzate.
  In particolare per le gare con veicoli a motore l'autorizzazione e'
rilasciata,  sentite  le  federazioni nazionali sportive competenti e
dandone  tempestiva informazione all'autorita' di pubblica sicurezza:
dalla regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per le
strade  che  costituiscono  la  rete  di  interesse  nazionale; dalla
regione  per  le  strade  regionali;  dalle  province  per  le strade
provinciali;  dai comuni per le strade comunali. Nelle autorizzazioni
sono precisate le prescrizioni alle quali le gare sono subordinate.
  A  tale  proposito,  gia'  con  gli  articoli 162 e 163 del decreto
legislativo   31 marzo   1998,   n.   112,   era  stato  disposto  il
trasferimento   alle  regioni,  alle  province  ed  ai  comuni  della
competenza  al  rilascio  della  autorizzazione per l'espletamento di
gare  con  autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori su strade ordinarie
rispettivamente   di   interesse   di  piu'  province,  di  interesse
sovracomunale   ed   esclusivamente   provinciale,   e  di  interesse
esclusivamente comunale.
  Con  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre
2000   e'  stato  disposto,  a  decorrere  dal  1° gennaio  2001,  il
trasferimento  della funzione di rilascio delle autorizzazioni per lo
svolgimento   delle   competizioni   motoristiche  sopra  richiamate.
Pertanto  la  presente  circolare  e' essenzialmente indirizzata alle
regioni,  province  e  comuni  in qualita' di enti che autorizzano lo
svolgimento  delle  gare,  ferma  restando,  ai sensi dell'art. 7 del
decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 2000,
l'attivita'  di supporto per lo svolgimento dei compiti trasferiti da
parte  delle  Prefetture,  in  precedenza competenti alla trattazione
della materia trasferita.
  Allo  scopo di evitare inutili appesantimenti procedurali, a parere
dello  scrivente,  la  procedura per il rilascio delle autorizzazioni
nel   caso   di  competizioni  motoristiche  che  interessano  strade
appartenenti  ad  enti  diversi  deve  rimanere  quella delineata dai
richiamati  articoli 162 e 163 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, e piu' precisamente le autorizzazioni sono di competenza:
    delle  regioni  e  province  autonome  di Trento e di Bolzano per
l'espletamento  di gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori su
strade   ordinarie  appartenenti  alla  rete  stradale  di  interesse
nazionale;
    delle   regioni   per  le  competizioni  motoristiche  su  strade
regionali e per competizioni che interessano piu' province e comuni;
    delle   province  per  le  competizioni  motoristiche  su  strade
provinciali e per competizioni che interessano piu' comuni;
    dei   comuni   per   le   competizioni   motoristiche  su  strade
esclusivamente comunali.
  Per  competizioni  che  interessano  piu' regioni o piu' province e
comuni  di  regioni  diverse  l'autorizzazione puo' essere rilasciata
dalla regione da cui ha inizio la competizione.
  In coerenza con quanto espresso dal comma 2, dell'art. 9, del nuovo
codice  della  strada,  l'ente che autorizza acquisisce il nulla osta
degli altri enti proprietari di strade su cui deve svolgersi la gara.
  1.2.  Dalla  disciplina  restano  escluse le manifestazioni che non
comportano  lo  svolgersi di una gara intesa come la competizione tra
due   o   piu'   concorrenti   o   squadre   impegnate   a  superarsi
vicendevolmente e in cui non e' prevista alcuna classifica.
  Non  rientrano  quindi in tale disciplina le manifestazioni che non
hanno  carattere  agonistico.  Per esse restano in vigore le consuete
procedure di autorizzazione previste dal Titolo III del regio decreto
6 maggio  1940,  n. 635 (regolamento per l'esecuzione del testo unico
18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza).
  Il  comma 3  dell'art.  9 del nuovo codice della strada prevede che
per  l'effettuazione  di  tutte  le  competizioni motoristiche che si
svolgono  su  strade ed aree pubbliche, di competenza delle regioni o
enti locali, di seguito denominati Enti competenti, gli organizzatori
(promotori)   devono  preliminarmente  richiedere  il  nulla-osta  al
Ministero  delle  infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i
trasporti terrestri - Direzione generale per la motorizzazione.
  Nell'intento di operare uno snellimento di procedure e' prevista la
predisposizione  di  un  programma delle competizioni da svolgere nel
corso   di  ogni  anno  sulla  base  delle  proposte  avanzate  dagli
organizzatori,  tramite le competenti federazioni sportive nazionali,
entro il 31 dicembre dell'anno precedente.
  Il  comma 5  dell'art.  9  citato disciplina poi il procedimento di
nulla-osta  ministeriale nei casi in cui, per motivate necessita', si
debba inserire una competizione non prevista nel programma.
  Come  detto, il nulla-osta del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti  e'  richiesto  quando  le gare motoristiche si svolgono su
strade  ed  aree  pubbliche  come definite al comma 1 dell'art. 2 del
Nuovo codice della strada.
  Pertanto  non  rientrano  nella presente disciplina neppure le gare
che  si  svolgono  fuoristrada,  anche  se  per i trasferimenti siano
percorse  strade  ordinarie  nel rispetto delle norme di circolazione
del  nuovo  codice  della  strada  e  quelle che si svolgono su brevi
circuiti provvisori, le gare karting, le gare su piste ghiacciate, le
gare   di  formula  challenge,  le  gimkane,  le  gare  di  minimoto,
supermotard e similari.
  Analogamente  puo' non essere richiesto il nulla-osta del Ministero
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  per  le  manifestazioni  di
regolarita'  amatoriali,  per  i  raduni  e  per le manifestazioni di
abilita'  di  guida (slalom) svolte su speciali percorsi di lunghezza
limitata (inferiore a 4 Km), appositamente attrezzati per evidenziare
l'abilita'  dei  concorrenti,  con velocita' di percorrenza ridotta e
che  non  creino  limitazioni  al servizio di trasporto pubblico e al
traffico ordinario.
  Il tutto riferito con ogni evidenza a quanto riportato nell'art. 9,
comma 3,  del  nuovo  codice  della strada in quanto il nulla-osta di
competenza occorre ai fini di una valutazione delle limitazioni e dei
condizionamenti alla normale circolazione nel caso di competizioni.
  Non  sono  invece  consentite  le gare di velocita' da svolgersi su
circuiti  cittadini  i cui effetti possono creare disagio o essere di
nocumento  alla  mobilita'  urbana  dei  veicoli  e dei pedoni e alla
sicurezza della circolazione ed in particolare dei trasporti urbani.
  E'  necessario  che  l'ente  competente,  quale  che sia il tipo di
manifestazione sportiva, acquisisca comunque il preventivo parere del
C.O.N.I.  espresso  dalle competenti federazioni sportive nazionali e
cio', anche per verificare il «carattere sportivo» delle competizioni
stesse,   al   cui   ambito   appare   logico   ricondurre  tutte  le
caratteristiche  che  garantiscano,  sotto il profilo della tipologia
della  gara,  ma  anche della professionalita' degli organizzatori, i
presupposti per uno svolgimento delle iniziative, ordinato e conforme
ai  canoni  di  sicurezza.  Il  preventivo parere del C.O.N.I. non e'
richiesto  per  le  manifestazioni di regolarita' a cui partecipano i
veicoli  di cui all'art. 60 del Nuovo codice della strada, purche' la
velocita'  imposta sia per tutto il percorso inferiore a 40 Km/h e la
manifestazione    sia   organizzata   in   conformita'   alle   norme
tecnico-sportive della federazione di competenza.
                       2. Programma-procedure.
  2.1.  Sulla base delle esperienze maturate nel corso dell'anno 2004
e  degli  anni  precedenti si formulano le considerazioni che seguono
per  offrire  un  utile  ed  uniforme  indirizzo alle Amministrazioni
interessate per gli atti di propria competenza.
  2.2.  Le  proposte  degli  organizzatori,  espresse  attraverso  le
competenti  federazioni  sportive  nazionali,  che ne garantiscono il
carattere  sportivo,  sono  pervenute  alla Direzione generale per la
motorizzazione,  che ha formulato il programma allegato alla presente
circolare  dopo  aver  verificato  il rispetto delle condizioni poste
dall'art. 9, comma 3, del nuovo codice della strada.
  2.3.  Nel  caso  di svolgimento di una competizione motoristica non
prevista  nel  programma annuale, (comma 5, art. 9) gli organizzatori
devono   chiedere  il  nulla-osta  alla  Direzione  generale  per  la
motorizzazione  almeno  sessanta giorni prima della gara motivando il
mancato inserimento nel programma.
  In tal caso, la richiesta di nulla-osta deve essere corredata dalla
seguente documentazione:
    a)  relazione  che elenchi e descriva le strade interessate dalla
gara,   le   modalita'  di  svolgimento  della  stessa,  i  tempi  di
percorrenza  previsti  per  le  singole  tratte,  la  velocita' media
prevista, le eventuali limitazioni al servizio di trasporto pubblico,
se sono necessarie chiusure al traffico ordinario di tratti di strada
e  la  loro durata, nonche' ogni ulteriore notizia ritenuta utile per
meglio  individuare  il  tipo  di  manifestazione e l'ente o gli enti
competenti al rilascio dell'autorizzazione;
    b) planimetria del percorso di gara dove, nel caso siano previste
tratte  stradali  chiuse  al  traffico,  devono  essere evidenziati i
percorsi alternativi per il traffico ordinario;
    c) regolamento di gara;
    d)  parere  favorevole  del CONI, espresso attraverso il visto di
approvazione  delle competenti federazioni sportive nazionali, ovvero
attestazione che la manifestazione e' organizzata in conformita' alle
norme   tecnico-sportive  della  federazione  di  competenza  per  le
manifestazioni di cui all'ultimo periodo del precedente punto 1.2;
    e) ricevuta  del  versamento dell'importo dovuto, su c.c. postale
n.  66782004,  intestato  al  Ministero  delle  infrastrutture  e dei
trasporti,  via Nomentana 2, 00161 Roma, per le gare fuori programma,
per le operazioni tecniche amministrative di competenza del Ministero
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti, come previsto dall'art. 405
(tab.  VII.1) del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992,  n.  495,  come  aggiornato  con  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti in data 29 dicembre 2004;
    f) dichiarazione  che  le  gare  di velocita' e le prove speciali
comprese  nelle  manifestazioni di regolarita' non interessano centri
abitati  ovvero  attestazione del comune nel quale rientrano i centri
abitati  interessati  da  tali  manifestazioni che lo svolgersi della
stessa  non crea disagio o risulti di nocumento alla mobilita' urbana
dei  veicoli  e  dei pedoni e alla sicurezza della circolazione ed in
particolare dei trasporti urbani.
  La  Direzione  generale  per la motorizzazione non potra' garantire
l'esame  delle  istanze  presentate  e  il  conseguente  rilascio del
nulla-osta   ove   non   siano  rispettati  i  tempi  previsti  e  la
documentazione trasmessa risulti incompleta.
  Completata    l'istruttoria,   la   Direzione   generale   per   la
motorizzazione rilascia il proprio nulla-osta trasmettendolo all'ente
competente.
  2.4.  Ai sensi dell'art. 9, comma 5, del nuovo codice della strada,
l'ente  competente  puo'  autorizzare,  per comprovate necessita', lo
spostamento  della  data  di  effettuazione  di una gara prevista nel
programma,  su richiesta delle Federazioni sportive competenti, dando
comunicazione della variazione alla predetta Direzione.
  Ai  fini  della  autorizzazione dell'ente competente, almeno trenta
giorni  prima della data di svolgimento della gara, gli organizzatori
devono avanzare richiesta allo stesso ente.
  Al  momento  della  presentazione  dell'istanza  gli  organizzatori
devono dimostrare di aver stipulato un contratto di assicurazione per
la   responsabilita'   civile,  ai  sensi  dell'art.  3  della  legge
24 dicembre  1969, n. 990, e successive modifiche, che copra anche la
responsabilita'  dell'organizzazione  e  degli altri obbligati, per i
danni comunque causati alle strade e alle relative attrezzature.
  Nell'istanza  deve  essere  esplicitamente  dichiarata la velocita'
media  prevista  per  le  tratte  di  gara da svolgersi sia su strade
aperte al traffico, sia su quelle chiuse al traffico.
  Alla  stessa  istanza  e'  opportuno che sia allegato il nulla-osta
dell'ente  o  degli  enti  proprietari  delle  strade,  su  cui  deve
svolgersi  la  gara.  Tale  nulla-osta  puo'  anche  essere acquisito
direttamente dall'Ente competente nel corso dell'istruttoria volta al
rilascio dell'autorizzazione.
  Si  precisa che ai sensi dell'art. 9, comma 7-bis, del nuovo codice
della    strada,   qualora,   per   particolari   esigenze   connesse
all'andamento  plano-altimetrico  del  percorso, ovvero al numero dei
partecipanti,  sia  necessaria la chiusura della strada, la validita'
della autorizzazione e' subordinata, ove necessario, all'esistenza di
un  provvedimento  di  sospensione  temporanea  della circolazione in
occasione  del  transito  dei  partecipanti  ai  sensi  dell'art.  6,
comma 1, ovvero, se trattasi di centro abitato, dell'art. 7, comma 1,
del nuovo codice della strada.
  Sentite   le   competenti   federazioni,   l'ente  competente  puo'
rilasciare  l'autorizzazione  alla  effettuazione della competizione,
subordinandola   al   rispetto  delle  norme  tecnico-sportive  e  di
sicurezza   vigenti   (ad  esempio,  quelle  emanate  dalle  suddette
federazioni),  di altre specifiche prescrizioni tecniche ed all'esito
favorevole  del  collaudo  del  percorso di gara e delle attrezzature
relative quando sia dovuto o ritenuto necessario.
  A  tale  proposito  giova  precisare  che,  a  norma  del  comma 4,
dell'art.  9, del nuovo codice della strada, il collaudo del percorso
di  gara  e' obbligatorio nel caso di gare di velocita' e nel caso di
gare di regolarita' per le tratte di strada sulle quali siano ammesse
velocita'  medie superiori a 50 Km/h od 80 Km/h, se, rispettivamente,
aperte o chiuse al traffico.
  In  tal  modo  e'  risolto  il  problema  riguardante  la  corretta
interpretazione  del termine «velocita' media» nel caso delle gare di
regolarita' in cui in una unica sezione di gara siano comprese tratte
di  regolarita'  e prove speciali a velocita' libera su tratte chiuse
al traffico.
  Negli altri casi il collaudo puo' essere omesso.
  Il  collaudo  del  percorso, sia nei casi in cui e' prescritto, che
nei  casi in cui rientra nella discrezionalita' dell'Ente competente,
e' effettuato da un tecnico di quest'ultimo ovvero richiesto all'ente
proprietario  della  strada  se  la  strada  interessata  non  e'  di
proprieta'.
  Ai  sensi  del  citato comma 4, dell'art. 9, del Nuovo codice della
strada,  al  collaudo del percorso di gara assistono i rappresentanti
del  Ministero  delle  infrastrutture e dei trasporti e dell'interno,
unitamente ai rappresentanti degli organi sportivi competenti e degli
organizzatori.
  Per  quanto attiene alla rappresentanza delle varie amministrazioni
citate,   l'ente  competente  ovvero  il  proprietario  della  strada
comunica  la  data  del  collaudo  e  richiede al piu' vicino ufficio
periferico   di   tali   amministrazioni   di  designare  il  proprio
rappresentante.
  Il rispetto dei termini previsti per la presentazione delle istanze
e'  essenziale  per  poter  svolgere  tutte le incombenze connesse al
conseguimento delle autorizzazioni.
  Al  termine  di  ogni  gara l'ente competente comunica al Ministero
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti -  Direzione generale per la
motorizzazione,  le  risultanze  della  competizione,  precisando  le
eventuali  inadempienze  rispetto  alla  autorizzazione e l'eventuale
verificarsi di inconvenienti o incidenti.
  Tali  comunicazioni sono tenute in conto per la predisposizione del
programma per l'anno successivo.
  3. Nulla-osta del ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  Tanto  premesso,  sono  state prese in esame e definite le proposte
avanzate   dagli   organizzatori   per   il  tramite  della  C.S.A.I.
(Commissione   Sportiva  Automobilistica  Italiana)  e  della  F.M.I.
(Federazione  Motociclistica Italiana) per la redazione del programma
delle  gare  automobilistiche e motociclistiche da svolgere nell'anno
2006. Le proposte sono state distinte in:
  -  programma  2006  di  gare  che  si  sono  gia'  svolte nell'anno
precedente,   e   per   le   quali   la  Direzione  generale  per  la
motorizzazione ha verificato che non si sono create gravi limitazioni
al  servizio di trasporto pubblico, nonche' al traffico ordinario per
effetto  dello  svolgersi  delle gare stesse e per le quali la stessa
Direzione ha gia' concesso il nulla-osta (allegato A);
  -  programma  2006  di  gare  di  nuova  formulazione  interessanti
percorsi   che   non  trovano  riscontro  nelle  manifestazioni  gia'
effettuate  nell'anno  precedente  per le quali la predetta Direzione
dovra'   procedere  a  specifica  istruttoria  per  il  rilascio  del
nulla-osta ad ogni singola gara (allegato B).
      Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Lunardi
    Roma, 1° marzo 2006

Registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto
del territorio, registro n. 1, foglio n. 261