IL MINISTERO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
                           di concerto con
                      IL MINISTERO DELLA SALUTE
                                  e
              LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
           dipartimento per l'innovazione e le tecnologie

    Visto  l'art.  50,  del  decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
e  successive  modificazioni,  recante  disposizioni  in  materia  di
monitoraggio  della  spesa  nel settore sanitario e di appropriatezza
delle prescrizioni sanitarie;
    Visto  il  comma 1  del  citato  art.  50,  il quale dispone, tra
l'altro  che  il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto
adottato  di  concerto  con  il  Ministero  della  salute  e  con  la
Presidenza   del   Consiglio   dei   Ministri   -   Dipartimento  per
l'innovazione  e  le  tecnologie, definisce i parametri della tessera
sanitaria  (TS);  il  Ministero dell'economia e delle finanze cura la
generazione  e  la  progressiva  consegna  della  TS,  a  partire dal
1° gennaio  2004, a tutti i soggetti gia' titolari di codice fiscale,
nonche'  ai  soggetti  che fanno richiesta di attribuzione del codice
fiscale ovvero ai quali lo stesso e' attribuito d'ufficio;
    Visto  il  decreto  11 marzo  2004  del Ministero dell'economia e
delle  finanze,  di  concerto  con il Ministero della salute e con la
Presidenza   del   Consiglio   dei   Ministri   -   Dipartimento  per
l'innovazione  e le tecnologie, attuativo del comma 1 del citato art.
50,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 25 ottobre 2004,
che,  in  particolare,  riporta  nell'allegato  A  le caratteristiche
tecniche della tessera sanitaria (TS).
    Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 605, e successive modificazioni, concernente le disposizioni
relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale;
    Visto  il  decreto  del  Ministro delle finanze 23 dicembre 1976,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale, supplemento ordinario, n. 345
del  29 dicembre  1976,  e  successive  modificazioni, concernente le
modalita'  per  l'attribuzione  e  comunicazione del numero di codice
fiscale;
    Visto  il  decreto  del Ministero delle finanze 15 novembre 1983,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  333  del 5 dicembre 1983,
concernente  l'approvazione  del  tesserino  plastificato  di  codice
fiscale;
    Visto  il  decreto  30 giugno  2004  del Ministro dell'economia e
delle  finanze,  di concerto con il Ministro della salute, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  153  del 2 luglio 2004, attuativo del
comma  6  del  citato  art.  50, concernente le modalita' di gestione
della tessera sanitaria e il programma di applicazione del sistema di
monitoraggio della spesa nel settore sanitario, il quale prevede, tra
l'altro,   nelle   premesse,  che  la  TS  sostituisce  il  tesserino
plastificato di codice fiscale;
    Visto  il  comma  11 del citato art. 50, il quale stabilisce, tra
l'altro,  che  l'adempimento  regionale, di cui all'art. 52, comma 4,
lettera a),   della   legge   27 dicembre   2002,  n.  289,  ai  fini
dell'accesso all'adeguamento del finanziamento del Servizio sanitario
nazionale  (SSN)  per  gli  anni  2003,  2004  e  2005,  si considera
rispettato dall'applicazione delle disposizioni del medesimo art. 50.
Tale  adempimento  s'intende  rispettato  anche  nel  caso  in cui le
regioni  e  le  province  autonome  dimostrino  di  avere  realizzato
direttamente  nel  proprio  territorio  sistemi di monitoraggio delle
prescrizioni  mediche nonche' di trasmissione telematica al Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  di  copia  dei  dati  dalle  stesse
acquisiti,   i   cui   standard   tecnologici   e  di  efficienza  ed
effettivita',  verificati  d'intesa  con il Ministero dell'economia e
delle  finanze,  risultino  non  inferiori  a  quelli  realizzati  in
attuazione del richiamato art. 50;
    Vista  la  nota  del  Ministero  dell'economia e delle finanze n.
141622  del  1° dicembre  2004  di  autorizzazione della richiesta di
adesione totale al comma 11 del citato art. 50 da parte della regione
Lombardia,   per  l'adozione,  tra  l'altro,  della  propria  tessera
sanitaria  i  cui standard tecnologici, di efficienza ed effettivita'
risultano  non inferiori a quelli realizzati in attuazione del citato
art.   50,  subordinatamente  al  rispetto  da  parte  della  regione
Lombardia degli impegni assunti in sede di autorizzazione;
    Vista  la  nota  del  Ministero  dell'economia e delle finanze n.
59366 del 9 maggio 2005 di autorizzazione della richiesta di adesione
parziale  al  comma 11  del  citato  art.  50  da parte della regione
Veneto,  per  l'adozione,  in  parte  del territorio regionale, della
propria  tessera  sanitaria i cui standard tecnologici, di efficienza
ed  effettivita'  risultano  non  inferiori  a  quelli  realizzati in
attuazione  del citato art. 50, subordinatamente al rispetto da parte
della regione Veneto degli impegni assunti in sede di autorizzazione;
    Vista  la  nota  del  Ministero  dell'economia e delle finanze n.
158689  del  21 dicembre  2005  di  autorizzazione della richiesta di
adesione  parziale  al  comma 11  del  citato  art. 50 da parte della
regione  Sardegna, per la personalizzazione del fronte della TS nello
spazio riservato ai dati regionali;
    Vista  la  nota  del  Ministero  dell'economia e delle finanze n.
166655  del  12 dicembre  2005  di  autorizzazione della richiesta di
adesione  parziale  al  comma 11  del  citato  art. 50 da parte della
Regione  siciliana,  per l'adozione della propria tessera sanitaria i
cui   standard   tecnologici,  di  efficienza  ed  effettivita'  sono
risultati  non inferiori a quelli realizzati in attuazione del citato
art.   50,  subordinatamente  al  rispetto  da  parte  della  Regione
siciliana degli impegni assunti in sede di autorizzazione;
    Vista  la  nota  del  Ministero  dell'economia e delle finanze n.
36214 del 10 marzo 2006 di autorizzazione della richiesta di adesione
parziale  al  comma 11  del  citato  art.  50  da parte della regione
Friuli-Venezia Giulia, per l'adozione della propria tessera sanitaria
i  cui  standard  tecnologici,  di  efficienza  ed  effettivita' sono
risultati  non inferiori a quelli realizzati in attuazione del citato
art.   50,  subordinatamente  al  rispetto  da  parte  della  regione
Friuli-Venezia    Giulia   degli   impegni   assunti   in   sede   di
autorizzazione;
    Tenuto  conto  dello  stato  di avanzamento degli impegni assunti
dalle  predette  regioni  aderenti  al  comma 11 del citato art. 50 e
degli  obblighi  di  comunicazione  del  codice fiscale e di ogni sua
variazione  da  parte del Ministero dell'economia e delle finanze, di
cui  al  citato  decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973,   n.  605,  e  successive  modificazioni  e  che  non  si  sono
integralmente  perfezionati  per  la regione Lombardia sia i predetti
impegni  realizzativi  sia  gli  obblighi  di  comunicazione e per la
regione Veneto gli obblighi di comunicazione;
    Ritenuto  di  dover integrare il citato decreto 11 marzo 2004 del
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
della  salute  e  con  la  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri -
Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, attuativo del comma 1
del  citato  art.  50,  al fine di definire i parametri delle tessere
sanitarie regionali autorizzate ai sensi del comma 11 del citato art.
50,  in  quanto risultano non inferiori agli standard tecnologici, di
efficienza  ed  effettivita'  a  quelli  realizzati in attuazione del
citato art. 50.
                              Decreta:
                               Art. 1.
    Dopo   l'art.   1   del   decreto  11 marzo  2004  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  di concerto con il Ministero della
salute  e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per  l'innovazione  e  le  tecnologie  concernente le caratteristiche
tecniche  della  tessera  sanitaria  (TS),  sono  inseriti i seguenti
articoli:
    «Art.  1-bis  (Tessere  sanitarie  regionali).  - 1. Ai sensi del
comma 11  dell'art.  50, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
e   successive   modificazioni,   sono   riconosciute  conformi  alle
caratteristiche tecniche della tessera sanitaria (TS) di cui all'art.
1,  le  tessere  adottate  dalle regioni Lombardia, Veneto, Sardegna,
Sicilia,   Friuli-Venezia   Giulia,   di   cui  all'allegato  B,  che
costituisce parte integrante del presente decreto.».
    «Art.   1-ter   (Tessere   sanitarie  regionali  sostitutive  del
tesserino plastificato del codice fiscale). - 1. Con riferimento alle
tessere  sanitarie  regionali  di  cui  all'art.  1-bis,  le  tessere
adottate  dalle  regioni  Sardegna,  Sicilia  e Friuli-Venezia Giulia
risultano  anche  sostitutive  del  tesserino plastificato del codice
fiscale  di  cui  al  decreto  15 novembre  1983  del Ministero delle
finanze.
    2.  Con  successivi  decreti  sono  indicate le ulteriori tessere
sanitarie  regionali  che  risultano  anche sostitutive del tesserino
plastificato  del  codice  fiscale di cui al decreto 15 novembre 1983
del Ministero delle finanze.».

      Roma, 19 aprile 2006

                    p. Il Ministero dell'economia
                           e delle finanze
                 Il Ragioniere generale dello Stato
                               Canzio

                    p. Il Ministero della salute
               Il capo del Dipartimento della qualita'
                             Mastrocola

             p. La Presidenza del Consiglio dei Ministri
     Il capo del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie
                               Pelosi