IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
                           di concerto con
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  Vista  la  legge  14 novembre  1995,  n.  481, recante norme per la
concorrenza  e  la  regolazione  dei  servizi  di  pubblica utilita'.
Istituzione  delle  autorita'  di regolazione dei servizi di pubblica
utilita';
  Visto  il  decreto  legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione
della  direttiva  n.  96/92/CE  recante  norme  comuni per il mercato
interno  dell'energia elettrica, e in particolare l'art. 3, comma 11,
concernente gli oneri generali afferenti al sistema elettrico;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato,  di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del
bilancio  e  della programmazione economica, 26 gennaio 2000, recante
individuazione  degli  oneri  generali afferenti al sistema elettrico
(di seguito il decreto 26 gennaio 2000);
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato,  di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del
bilancio  e  della  programmazione economica, 17 aprile 2001, recante
modifiche al decreto 26 gennaio 2000;
  Considerato  che  i dati previsionali del programma delle attivita'
di  cui  all'art.  9  del decreto 26 gennaio 2000 inoltrato, entro il
30 settembre  di ogni anno, dalla societa' Sogin S.p.a. all'Autorita'
per   l'energia   elettrica  e  il  gas  sono  relativi  all'anno  di
presentazione   dello   stesso   programma,   e   sono   riferiti  ai
preconsuntivi formulati entro il 30 giugno;
  Considerato  che la rideterminazione degli oneri di cui all'art. 9,
comma 2,  del decreto 26 gennaio 2000, dovendo tener conto di criteri
di  efficienza  economica,  richiede  la  disponibilita'  di  dati di
consuntivo;
  Ritenuto  opportuno posticipare la scadenza della presentazione del
programma  da  parte  della societa' Sogin S.p.a. dal 30 settembre al
31 marzo  in  modo  tale  da poter disporre di dati di consuntivo per
l'anno  precedente,  oltre  che  di  dati  previsionali  di  bilancio
approvati  per  l'anno corrente; e di conseguenza fissare la scadenza
entro  la  quale  l'Autorita'  per  l'energia  e il gas provvede alla
rideterminazione degli oneri al 30 giugno di ogni anno;
  Ritenuto  opportuno  che  la  rideterminazione  degli  oneri di cui
all'art.  9,  comma 2, del decreto 26 gennaio 2000 avvenga ogni anno,
ai  fini  di migliorare l'accuratezza nella previsione dei costi e il
controllo dei dati di esercizio a consuntivo;
                              Decreta:
                               Art. 1.
          Modifiche al decreto ministeriale 26 gennaio 2000
  1.  Il comma 1 dell'art. 9 del decreto del Ministro dell'industria,
del  commercio  e  dell'artigianato,  di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica 26 gennaio 2000
e' sostituito dal seguente:
  «1.  La  societa'  Sogin  S.p.a. inoltra, entro il 31 marzo di ogni
anno,  all'Autorita' per l'energia e il gas, un dettagliato programma
di  tutte  le  attivita'  di cui all'art. 8, anche se svolte da altri
soggetti,   con   riferimento  ad  un  arco  temporale  possibilmente
triennale,  con  il  preventivo  dei  relativi costi ed una relazione
sulle   attivita'   e   sui  costi  a  consuntivo  relativi  all'anno
precedente.».
  2. Al primo periodo del comma 2 dell'art. 9 dello stesso decreto le
parole  «e  successivamente  ogni  tre  anni,»  sono sostituite dalle
seguenti:  «e  successivamente  ogni  anno  entro il 30 giugno,» e le
parole  «sulla base del programma di cui al comma 1», sono sostituite
dalle  seguenti «sulla base del programma e della relazione di cui al
comma 1».