IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
  Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visti  i  decreti  3 maggio  2005,  1° settembre 2005 e 14 dicembre
2005,   con   i  quali  la  validita'  dell'autorizzazione  triennale
rilasciata  all'organismo  di  controllo denominato I.C.Q. - Istituto
Calabria  Qualita'  Srl  con  decreto  del  7 giugno  2002,  e' stata
prorogata fino al 2 maggio 2006;
  Considerato  che  il  predetto  organismo non ha ancora adeguato in
modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione
di  origine  protetta  «Capocollo  di  Calabria», allo schema tipo di
controllo,  trasmessogli  con  nota  ministeriale  del 7 aprile 2005,
protocollo numero 62450;
  Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo
concernente  la  denominazione  di  origine  protetta  «Capocollo  di
Calabria»;
  Ritenuto    di    dover    differire    il   termine   di   proroga
dell'autorizzazione  di  un  ulteriore periodo di centoventi giorni a
decorrere  dalla  data  di  scadenza  della  succitata  proroga, alle
medesime  condizioni  stabilite  nella  autorizzazione  concessa  con
decreto 7 giugno 2002;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'autorizzazione   rilasciata   all'organismo   I.C.Q.  -  Istituto
Calabria  Qualita'  Srl con sede in Cosenza, via F. Mancuso n. 1, con
decreto  7 giugno 2002, ad effettuare i controlli sulla denominazione
di  origine  protetta  «Capocollo  di  Calabria»  registrata  con  il
regolamento  della  Commissione  (CE)  n. 134/98 del 20 gennaio 1998,
gia'  prorogata  con  decreti  3 maggio  2005,  1° settembre  2005  e
14 dicembre  2005,  e' ulteriormente prorogata di centoventi giorni a
far data dal 2 maggio 2006.