IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
  Visto  il  decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive
modificazioni,  concernente  la  soppressione dell'AIMA e istituzione
dell'Agenzia  per  le  erogazioni  in  agricoltura  (AGEA),  a  norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto lo Statuto dell'AGEA;
  Visto   il  regolamento  (CE)  n.  1663  del  7 luglio  1995  della
Commissione  che stabilisce modalita' di applicazione del regolamento
(CE)  n.  729/70 per quanto concerne la procedura di liquidazione dei
conti del FEOGA sezione «Garanzia»;
  Visto  il regolamento (CE) n. 1257 del 17 maggio 1999 del Consiglio
e  successive  modificazioni,  sul  sostegno  allo sviluppo rurale da
parte del FEOGA «Orientamento» e «Garanzia»;
  Visto  il regolamento (CE) n. 1258 del 17 maggio 1999 del Consiglio
e  successive modificazioni, relativo al finanziamento della politica
agricola comune;
  Visto  il regolamento (CE) n. 1259 del 17 maggio 1999 del Consiglio
e  successive  modificazioni, che stabilisce norme comuni relative ai
regimi  di  sostegno  diretto  nell'ambito  della  politica  agricola
comune;
  Visto  il regolamento (CE) n. 1260 del 21 giugno 1999 del Consiglio
e  successive  modificazioni  recante disposizioni generali sui Fondi
strutturali;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  2390  del  25 ottobre  1999 della
Commissione  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  recante
modalita'  di  applicazione del regolamento (CE) 1663/1995 per quanto
riguarda la forma e il contenuto delle informazioni contabili che gli
Stati  membri  devono  tenere  a  disposizione  della Commissione nel
quadro della liquidazione dei conti FEOGA, Sezione «Garanzia»;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1685  del  28 luglio  2000  della
Commissione   e  successive  modificazioni  recante  disposizioni  di
applicazione  del regolamento (CE) 1260/1999 del Consiglio per quanto
riguarda  l'ammissibilita'  delle  spese  concernenti  le  operazioni
cofinanziate dai Fondi strutturali;
  Visto   il  regolamento  (CE)  n.  963  del  17 maggio  2001  della
Commissione   e   successive   modificazioni,  recante  modalita'  di
applicazione  del  regolamento  (CE)  n.  1259/1999 del Consiglio per
quanto   riguarda   il   sostegno   supplementare  comunitario  e  la
trasmissione di informazioni alla Commissione;
  Vista  la decisione 94/442/CE del 1° luglio 1994 della Commissione,
relativa all'istituzione di una procedura di conciliazione nel quadro
della liquidazione dei conti del FEOGA, sezione «Garanzia»;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n.
118, e successive modificazioni, recante norme per la semplificazione
del  procedimento  per  la  disciplina  degli albi dei beneficiari di
provvidenze di natura economica, a norma dell'art. 20, comma 8, della
legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Considerato  che i regolamenti comunitari sopra richiamati, nonche'
il  regolamento  U.E.  n.  445/2002,  prevedono la rendicontazione da
parte  dell'AGEA delle spese legittimamente sostenute nell'annualita'
di  riferimento, ponendo l'esigenza di definire tutte le controversie
eventualmente insorte entro tale termine;
  Considerato  che i tempi occorrenti per l'espletamento dei relativi
giudizi  in  via  ordinaria rendono estremamente difficile rispettare
tale  termine  e  che  una significativa quantita' di controversie in
ragione  di  tali  possibili  ritardi  rischia  concretamente  di non
consentire la tempestiva rendicontazione delle relative spese;
  Valutato che la situazione determinatasi comporterebbe il non pieno
utilizzo delle risorse assegnate all'Italia dalla U.E., producendo un
danno sia ai beneficiari sia allo Stato stesso;
  Considerato  peraltro  che  per  far fronte in modo tempestivo alle
eventuali    necessita'   finanziarie   derivanti   dalla   possibile
conclusione  del  contenzioso  a favore dei beneficiari in annualita'
successive occorrerebbe realizzare, con fondi nazionali, stanziamenti
suppletivi  utili  a  coprire  tali  esigenze e che cio' violerebbe i
profili  di  concorrenza  comunitaria,  oltre che essere estremamente
oneroso per le risorse statali;
  Ritenuto  di  risolvere il problema attraverso la organizzazione di
apposite  procedure  di  conciliazione  e  procedure  arbitrali a cui
devolvere   la  risoluzione,  in  via  semplificata,  delle  predette
controversie  nel  pieno rispetto dei diritti dei beneficiari e nella
positiva  considerazione  dell'urgenza  di rispettare i termini posti
dall'ordinamento comunitario;
  Valutata   positivamente   la  possibilita'  di  ricorrere  a  tali
procedure   di   risoluzione  delle  controversie,  alternative  alla
giurisdizione  ordinaria,  perfettamente aderenti con i contenuti del
nostro   sistema   normativo,  ed  espressione  primaria  del  potere
organizzatorio   dei   soggetti   pubblici,  in  piena  sintonia  con
l'ordinamento    comunitario,    assicurando   procedure   facilmente
accessibili  e  meno  onerose  per una equa, tempestiva e trasparente
composizione delle controversie;
  Visti  gli  articoli 806  e seguenti del codice di procedura civile
che  prevedono  la possibilita' di ricorrere, al fine di semplificare
le procedure di risoluzione delle controversie, a procedure arbitrali
nonche' di conciliazione;
  Vista la deliberazione del commissario straordinario AGEA n. 31 del
7 giugno  2002 con la quale sono stati definiti i principi cui devono
ispirarsi le procedure di risoluzione semplificata delle controversie
di competenza AGEA, mediante la realizzazione di una Camera arbitrale
e di uno Sportello di conciliazione;
  Visto  il decreto ministeriale 1° luglio 2002, n. 743, con il quale
si  approva  la  succitata  delibera  n.  31  del  7 giugno  2002 del
commissario straordinario dell'AGEA;
  Visto  il  decreto legislativo n. 99 del 29 marzo 2004 con il quale
vengono affidati alla Camera Nazionale Arbitrale in Agricoltura nuovi
compiti   relativi,   in   particolare,   alla  certificazione  della
definizione delle posizioni dei soggetti istanti per l'ottenimento di
agevolazioni creditizie;
  Visto  che  l'Agea,  a  fronte  del  citato decreto legislativo, ha
ritenuto  opportuno sospendere le attivita' della Camera Arbitrale in
attesa  della  attivazione degli strumenti procedurali ed informativi
che  consentissero  le  certificazioni  suddette  nonche'  al fine di
riorganizzare la stessa camera Arbitrale in modo piu' funzionale alle
aspettative  del  mondo  agricolo  in relazione all'entrata in vigore
della riforma a medio termine della Politica Agricola Comune;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  79, del
23 marzo  2005; che nel prescrivere la riorganizzazione del Ministero
delle  politiche  agricole  e  forestali,  attribuiva,  come disposto
dall'art.   3,  al  Dipartimento  delle  politiche  di  sviluppo,  la
competenza relativa all'istituzione della Camera Arbitrale;
  Valutato  necessario  fornire i criteri e i riferimenti obbligatori
di  natura  organizzativa  finalizzati a garantire, nell'ambito delle
procedure   tecniche   relative   al  funzionamento  delle  strutture
arbitrali  e  di  conciliazione,  il  rispetto  dei principi, come di
seguito indicati:
    a) l'indipendenza   rispetto   ai   soggetti   interessati   alle
controversie;
    b) la  tempestivita'  della  risoluzione delle controversie entro
tempi compatibili con le esigenze U.E.;
    c) la trasparenza e la economicita' delle procedure rispetto alle
procedure ordinarie;
    d) la  pubblicizzazione  delle  decisioni  adottate  in  modo  da
favorire  la  rapida  composizione  di controversie successive aventi
analogo contenuto;
    e) strutturazione dell'Albo arbitrale e dell'elenco dei periti;
    f)  la  definizione  di  un codice deontologico che sottolinei in
modo  assoluto  l'alta qualificazione tecnica, professionale e morale
degli arbitri;
    g) la   strutturazione  del  procedimento  in  modo  analitico  e
completo  atta ad eliminare ogni profilo discrezionale nella concreta
gestione delle strutture arbitrali e di conciliazione;
  Ritenuto  indispensabile  garantire  il rispetto di tali principi e
riferimenti  organizzativi  attraverso l'approvazione delle procedure
tecniche  allegate,  relative al funzionamento della Camera nazionale
arbitrale e dello sportello di conciliazione;
  Valutata  la  necessita'  di  fornire, da parte del Ministero delle
politiche  agricole  e  forestali.,  le  risorse finanziarie, umane e
strumentali  indispensabili  per  l'attivazione  ed  il funzionamento
della camera nazionale arbitrale e dello Sportello di conciliazione;
  Ritenuto   opportuno   procedere   alla  istituzione  della  Camera
Nazionale   arbitrale   in  Agricoltura  presso  il  Ministero  delle
politiche   agricole   forestali   in   ossequio  delle  disposizioni
intervenute;
                              Decreta:
                               Art. 1.
Semplificazione  e accelerazione delle procedure di risoluzione delle
                            controversie
  1.  Il presente decreto ministeriale disciplina l'organizzazione ed
il  funzionamento  della conciliazione e dell'arbitrato relativi alle
vertenze  e  controversie  nelle  quali  A.G.E.A.  e'  l'unica  parte
pubblica  e che concernono crediti od obbligazioni non sottratti alla
disponibilita' delle parti.
  2.  Le  procedure  realizzano la semplificazione e la riduzione dei
tempi  per  la  risoluzione  delle  controversie  di cui al comma che
precede,  definendo  modalita'  operative facilmente accessibili, per
una  equa,  tempestiva e trasparente composizione delle controversie,
mediante  il  ricorso  a  strumenti  alternativi ai giudizi ordinari,
semplificati,  accelerati,  secondo  le  norme  di  cui ai successivi
articoli.
  3.  Possono  essere  devolute  ad  arbitrato, ai sensi del presente
decreto  ministeriale le controversie di valore non inferiore ad euro
ventimila  tra  AGEA  ed  imprese  o  soggetti con esse condebitori o
corresponsabili.
  4.  Il  valore  delle  vertenze  e controversie e' determinato, nel
presente  decreto ministeriale, ai sensi degli articoli 10 e seguenti
del Codice di procedura civile.
  5.  Della  Camera Arbitrale e del Comitato di Conciliazione possono
avvalersi  anche  le  regioni  e  gli  enti  e  gli organismi da esse
eventualmente istituiti.