IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni, concernente la soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto lo Statuto dell'AGEA; Visto il regolamento (CE) n. 1663 del 7 luglio 1995 della Commissione che stabilisce modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 729/70 per quanto concerne la procedura di liquidazione dei conti del FEOGA sezione «Garanzia»; Visto il regolamento (CE) n. 1257 del 17 maggio 1999 del Consiglio e successive modificazioni, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEOGA «Orientamento» e «Garanzia»; Visto il regolamento (CE) n. 1258 del 17 maggio 1999 del Consiglio e successive modificazioni, relativo al finanziamento della politica agricola comune; Visto il regolamento (CE) n. 1259 del 17 maggio 1999 del Consiglio e successive modificazioni, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune; Visto il regolamento (CE) n. 1260 del 21 giugno 1999 del Consiglio e successive modificazioni recante disposizioni generali sui Fondi strutturali; Visto il regolamento (CE) n. 2390 del 25 ottobre 1999 della Commissione e successive modificazioni ed integrazioni, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) 1663/1995 per quanto riguarda la forma e il contenuto delle informazioni contabili che gli Stati membri devono tenere a disposizione della Commissione nel quadro della liquidazione dei conti FEOGA, Sezione «Garanzia»; Visto il regolamento (CE) n. 1685 del 28 luglio 2000 della Commissione e successive modificazioni recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilita' delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali; Visto il regolamento (CE) n. 963 del 17 maggio 2001 della Commissione e successive modificazioni, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1259/1999 del Consiglio per quanto riguarda il sostegno supplementare comunitario e la trasmissione di informazioni alla Commissione; Vista la decisione 94/442/CE del 1° luglio 1994 della Commissione, relativa all'istituzione di una procedura di conciliazione nel quadro della liquidazione dei conti del FEOGA, sezione «Garanzia»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n. 118, e successive modificazioni, recante norme per la semplificazione del procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59; Considerato che i regolamenti comunitari sopra richiamati, nonche' il regolamento U.E. n. 445/2002, prevedono la rendicontazione da parte dell'AGEA delle spese legittimamente sostenute nell'annualita' di riferimento, ponendo l'esigenza di definire tutte le controversie eventualmente insorte entro tale termine; Considerato che i tempi occorrenti per l'espletamento dei relativi giudizi in via ordinaria rendono estremamente difficile rispettare tale termine e che una significativa quantita' di controversie in ragione di tali possibili ritardi rischia concretamente di non consentire la tempestiva rendicontazione delle relative spese; Valutato che la situazione determinatasi comporterebbe il non pieno utilizzo delle risorse assegnate all'Italia dalla U.E., producendo un danno sia ai beneficiari sia allo Stato stesso; Considerato peraltro che per far fronte in modo tempestivo alle eventuali necessita' finanziarie derivanti dalla possibile conclusione del contenzioso a favore dei beneficiari in annualita' successive occorrerebbe realizzare, con fondi nazionali, stanziamenti suppletivi utili a coprire tali esigenze e che cio' violerebbe i profili di concorrenza comunitaria, oltre che essere estremamente oneroso per le risorse statali; Ritenuto di risolvere il problema attraverso la organizzazione di apposite procedure di conciliazione e procedure arbitrali a cui devolvere la risoluzione, in via semplificata, delle predette controversie nel pieno rispetto dei diritti dei beneficiari e nella positiva considerazione dell'urgenza di rispettare i termini posti dall'ordinamento comunitario; Valutata positivamente la possibilita' di ricorrere a tali procedure di risoluzione delle controversie, alternative alla giurisdizione ordinaria, perfettamente aderenti con i contenuti del nostro sistema normativo, ed espressione primaria del potere organizzatorio dei soggetti pubblici, in piena sintonia con l'ordinamento comunitario, assicurando procedure facilmente accessibili e meno onerose per una equa, tempestiva e trasparente composizione delle controversie; Visti gli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile che prevedono la possibilita' di ricorrere, al fine di semplificare le procedure di risoluzione delle controversie, a procedure arbitrali nonche' di conciliazione; Vista la deliberazione del commissario straordinario AGEA n. 31 del 7 giugno 2002 con la quale sono stati definiti i principi cui devono ispirarsi le procedure di risoluzione semplificata delle controversie di competenza AGEA, mediante la realizzazione di una Camera arbitrale e di uno Sportello di conciliazione; Visto il decreto ministeriale 1° luglio 2002, n. 743, con il quale si approva la succitata delibera n. 31 del 7 giugno 2002 del commissario straordinario dell'AGEA; Visto il decreto legislativo n. 99 del 29 marzo 2004 con il quale vengono affidati alla Camera Nazionale Arbitrale in Agricoltura nuovi compiti relativi, in particolare, alla certificazione della definizione delle posizioni dei soggetti istanti per l'ottenimento di agevolazioni creditizie; Visto che l'Agea, a fronte del citato decreto legislativo, ha ritenuto opportuno sospendere le attivita' della Camera Arbitrale in attesa della attivazione degli strumenti procedurali ed informativi che consentissero le certificazioni suddette nonche' al fine di riorganizzare la stessa camera Arbitrale in modo piu' funzionale alle aspettative del mondo agricolo in relazione all'entrata in vigore della riforma a medio termine della Politica Agricola Comune; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 79, del 23 marzo 2005; che nel prescrivere la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali, attribuiva, come disposto dall'art. 3, al Dipartimento delle politiche di sviluppo, la competenza relativa all'istituzione della Camera Arbitrale; Valutato necessario fornire i criteri e i riferimenti obbligatori di natura organizzativa finalizzati a garantire, nell'ambito delle procedure tecniche relative al funzionamento delle strutture arbitrali e di conciliazione, il rispetto dei principi, come di seguito indicati: a) l'indipendenza rispetto ai soggetti interessati alle controversie; b) la tempestivita' della risoluzione delle controversie entro tempi compatibili con le esigenze U.E.; c) la trasparenza e la economicita' delle procedure rispetto alle procedure ordinarie; d) la pubblicizzazione delle decisioni adottate in modo da favorire la rapida composizione di controversie successive aventi analogo contenuto; e) strutturazione dell'Albo arbitrale e dell'elenco dei periti; f) la definizione di un codice deontologico che sottolinei in modo assoluto l'alta qualificazione tecnica, professionale e morale degli arbitri; g) la strutturazione del procedimento in modo analitico e completo atta ad eliminare ogni profilo discrezionale nella concreta gestione delle strutture arbitrali e di conciliazione; Ritenuto indispensabile garantire il rispetto di tali principi e riferimenti organizzativi attraverso l'approvazione delle procedure tecniche allegate, relative al funzionamento della Camera nazionale arbitrale e dello sportello di conciliazione; Valutata la necessita' di fornire, da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali., le risorse finanziarie, umane e strumentali indispensabili per l'attivazione ed il funzionamento della camera nazionale arbitrale e dello Sportello di conciliazione; Ritenuto opportuno procedere alla istituzione della Camera Nazionale arbitrale in Agricoltura presso il Ministero delle politiche agricole forestali in ossequio delle disposizioni intervenute; Decreta: Art. 1. Semplificazione e accelerazione delle procedure di risoluzione delle controversie 1. Il presente decreto ministeriale disciplina l'organizzazione ed il funzionamento della conciliazione e dell'arbitrato relativi alle vertenze e controversie nelle quali A.G.E.A. e' l'unica parte pubblica e che concernono crediti od obbligazioni non sottratti alla disponibilita' delle parti. 2. Le procedure realizzano la semplificazione e la riduzione dei tempi per la risoluzione delle controversie di cui al comma che precede, definendo modalita' operative facilmente accessibili, per una equa, tempestiva e trasparente composizione delle controversie, mediante il ricorso a strumenti alternativi ai giudizi ordinari, semplificati, accelerati, secondo le norme di cui ai successivi articoli. 3. Possono essere devolute ad arbitrato, ai sensi del presente decreto ministeriale le controversie di valore non inferiore ad euro ventimila tra AGEA ed imprese o soggetti con esse condebitori o corresponsabili. 4. Il valore delle vertenze e controversie e' determinato, nel presente decreto ministeriale, ai sensi degli articoli 10 e seguenti del Codice di procedura civile. 5. Della Camera Arbitrale e del Comitato di Conciliazione possono avvalersi anche le regioni e gli enti e gli organismi da esse eventualmente istituiti.