IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.  600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi;
  Visto  il  testo  unico  delle  imposte  sui redditi, approvato con
decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni;
  Visto  l'art.  62-bis  del  decreto-legge  30 agosto  1993, n. 331,
convertito  con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, il
quale  prevede  che  gli  uffici  del  Dipartimento delle entrate del
Ministero  delle  finanze  elaborino,  in  relazione  ai vari settori
economici, appositi studi di settore;
  Visto  il  medesimo art. 62-bis del citato decreto-legge n. 331 del
1993,  il  quale prevede che gli studi di settore siano approvati con
decreto del Ministro delle finanze;
  Visto  l'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, come modificato
dall'art.  1  della  legge 30 dicembre 2004, n. 311, che individua le
modalita'  di  utilizzazione  degli  studi  di  settore  in  sede  di
accertamento  nonche'  le cause di esclusione dall'applicazione degli
stessi;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n.
195,  recante  disposizioni  concernenti  i  tempi  e le modalita' di
applicazione degli studi di settore;
  Considerato  che,  a  seguito  delle  analisi  e  delle valutazioni
effettuate   allo   stato,   sulla   base   dei   dati   in  possesso
dell'Amministrazione   finanziaria,   sono   emerse   cause   di  non
applicabilita' degli studi di settore;
  Visto  il  decreto del Ministro delle finanze 10 novembre 1998, che
ha  istituito  la  Commissione  di  esperti  prevista  dall'art.  10,
comma 7,  della  legge  n.  146  del 1998, integrata e modificata con
successivi  decreti  del  5 febbraio  1999,  del 24 ottobre 2000, del
2 agosto 2002 e del 14 luglio 2004;
  Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che
ha  trasferito  le  funzioni dei Ministeri del bilancio, del tesoro e
della   programmazione   economica   e  delle  finanze  al  Ministero
dell'economia e delle finanze;
  Visto  l'art.  57 del medesimo decreto legislativo n. 300 del 1999,
che ha istituito le Agenzie fiscali;
  Visto  il  decreto  del  Direttore  generale del Dipartimento delle
Entrate  24 dicembre  1999,  concernente  le modalita' di annotazione
separata  dei  componenti  rilevanti  ai fini dell'applicazione degli
studi di settore;
  Visto  il  provvedimento  del  Direttore dell'Agenzia delle Entrate
23 dicembre   2003,   concernente  l'approvazione  della  tabella  di
classificazione delle attivita' economiche;
  Visto  il  provvedimento  del  Direttore dell'Agenzia delle Entrate
13 aprile   2004,  concernente  l'approvazione  dei  modelli  per  la
comunicazione  dei  dati  rilevanti  ai  fini dell'applicazione degli
studi di settore relativi alle attivita' economiche del commercio;
  Visto  il  provvedimento  del  Direttore dell'Agenzia delle Entrate
22 ottobre  2004,  concernente  l'approvazione di questionari per gli
studi di settore;
  Visti i decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze 25 marzo
2002,  18 luglio 2003, 14 luglio 2004 e 19 maggio 2005, concernenti i
criteri per l'applicazione degli studi di settore ai contribuenti che
esercitano due o piu' attivita' d'impresa ovvero una o piu' attivita'
in diverse unita' di produzione o di vendita;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'Economia  e  delle  Finanze
17 marzo  2005,  concernente  l'approvazione  delle  evoluzioni di 21
studi  di  settore  relativi  ad attivita' economiche nel settore del
commercio;
  Acquisito  il  parere della predetta Commissione di esperti in data
22 febbraio 2006;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                 Approvazione degli studi di settore
  1.  Sono  approvate,  in  base  all'art.  62-bis  del decreto legge
30 agosto  1993,  n.  331,  convertito  con modificazioni dalla legge
29 ottobre  1993,  n.  427,  le  evoluzioni  degli  studi  di settore
relativi   alle   seguenti   attivita'  economiche  nel  settore  del
commercio:
    a) Studio  di settore TM18A (che sostituisce lo studio di settore
SM18A)  -  Commercio  all'ingrosso  di  fiori  e  piante,  codice  di
attivita' 51.22.0;
    b) Studio  di settore TM21A (che sostituisce lo studio di settore
SM21A) - Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi, codice attivita'
51.31.0;
    c) Studio  di settore TM21C (che sostituisce lo studio di settore
SM21C)  -  Commercio  all'ingrosso  di  prodotti della pesca freschi,
codice  attivita'  51.38.1;  Commercio all'ingrosso di prodotti della
pesca  congelati,  surgelati,  conservati,  secchi,  codice attivita'
51.38.2;
    d) Studio  di settore TM21D (che sostituisce lo studio di settore
SM21D)   -  Commercio  all'ingrosso  di  carne  fresca,  congelata  e
surgelata, codice attivita' 51.32.1;
    e) Studio  di settore TM21E (che sostituisce gli studi di settore
SM21E  e  SM21F)  -  Commercio all'ingrosso di prodotti di salumeria,
codice   attivita'   51.32.2;   Commercio  all'ingrosso  di  prodotti
lattiero-caseari  e  di  uova,  codice  attivita'  51.33.1; Commercio
all'ingrosso  di  oli  e grassi alimentari, codice attivita' 51.33.2;
Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato, dolciumi, prodotti da
forno,  codice  attivita'  51.36.0;  Commercio  all'ingrosso  di te',
cacao,   droghe   e   spezie,  codice  attivita'  51.37.B;  Commercio
all'ingrosso  di altri prodotti alimentari, codice attivita' 51.38.3;
Commercio  all'ingrosso  non  specializzato  di  prodotti  surgelati,
codice attivita' 51.39.1; Commercio all'ingrosso non specializzato di
prodotti alimentari, bevande e tabacco, codice attivita' 51.39.2;
    f) Studio  di settore TM22B (che sostituisce lo studio di settore
SM22B)  -  Commercio  all'ingrosso di vetrerie e cristallerie, codice
attivita'  51.44.1; Commercio all'ingrosso di ceramiche e porcellane,
codice  attivita'  51.44.2;  Commercio  all'ingrosso  di coltelleria,
posateria e pentolame, codice attivita' 51.44.5;
    g) Studio  di settore TM22C (che sostituisce lo studio di settore
SM22C)  -  Commercio  all'ingrosso  di mobili di qualsiasi materiale,
codice attivita' 51.47.1;
    h) Studio  di settore TM25B (che sostituisce lo studio di settore
SM25B)  -  Commercio  all'ingrosso  di articoli sportivi (comprese le
biciclette), codice attivita' 51.47.7;
    i) Studio  di settore TM32U (che sostituisce lo studio di settore
SM32U)  -  Commercio  al  dettaglio  di oggetti d'arte, di culto e di
decorazione, chincaglieria e bigiotteria, codice attivita' 52.48.6;
    j) Studio  di settore TM36U (che sostituisce lo studio di settore
SM36U)  - Commercio all'ingrosso di libri, riviste e giornali, codice
attivita' 51.47.3.
  2.  Gli  elementi  necessari alla definizione presuntiva dei ricavi
relativi  agli studi di settore indicati nel comma 1 sono determinati
sulla  base  delle  note  tecniche e metodologiche, delle tabelle dei
coefficienti  nonche'  della lista delle variabili per l'applicazione
dello studio di cui agli allegati:
    -- 1, per lo studio di settore TM18A;
    -- 2, per lo studio di settore TM21A;
    -- 3, per lo studio di settore TM21C;
    -- 4, per lo studio di settore TM21D;
    -- 5, per lo studio di settore TM21E;
    -- 6, per lo studio di settore TM22B;
    -- 7, per lo studio di settore TM22C;
    -- 8, per lo studio di settore TM25B;
    -- 9, per lo studio di settore TM32U;
    -- 10, per lo studio di settore TM36U.
  3.  Il  programma per l'applicazione degli studi di settore segnala
anche, con riferimento ad indici significativi, la coerenza economica
rispetto  ai  valori  minimi  e  massimi assumibili con riferimento a
comportamenti normali degli operatori del settore.
  4.  Gli  studi di settore si applicano ai contribuenti che svolgono
in  maniera  prevalente le attivita' indicate nel comma 1, nonche' ai
contribuenti   che  svolgono,  in  maniera  secondaria,  le  predette
attivita'  per  le  quali abbiano tenuto contabilita' separata, fermo
restando  il  disposto  dell'art.  2.  In  caso  di esercizio di piu'
attivita' d'impresa, per le quali non e' stata tenuta la contabilita'
separata,  per  attivita'  prevalente si intende quella da cui deriva
nel periodo d'imposta la maggiore entita' dei ricavi.
  5.  Gli  studi  di  settore  approvati con il presente decreto sono
utilizzabili  a  partire  dagli  accertamenti  relativi al periodo di
imposta 2005.
  6.  Allo  studio  di  settore  TM04U  -  Farmacie, codice attivita'
52.31.0,  approvato in evoluzione con decreto del 17 marzo 2005, sono
introdotti   dei   correttivi   le  cui  modalita'  applicative  sono
specificate nella nota tecnica e metodologica (allegato 11).