IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi; Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni; Visto l'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, il quale prevede che gli uffici del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze elaborino, in relazione ai vari settori economici, appositi studi di settore; Visto il medesimo art. 62-bis del citato decreto-legge n. 331 del 1993, che prevede che gli studi di settore siano approvati con decreto del Ministro delle finanze; Visto l'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, che individua le modalita' di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento nonche' le cause di esclusione dall'applicazione degli stessi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, recante disposizioni concernenti i tempi e le modalita' di applicazione degli studi di settore; Considerato che, a seguito delle analisi e delle valutazioni effettuate allo stato, sulla base dei dati in possesso dell'Amministrazione finanziaria, sono emerse cause di non applicabilita' degli studi di settore; Visto il decreto del Ministro delle finanze 10 novembre 1998, che ha istituito la Commissione di esperti prevista dall'art. 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, integrata e modificata con successivi decreti del 5 febbraio 1999, del 24 ottobre 2000, del 2 agosto 2002 e del 14 luglio 2004; Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha trasferito le funzioni dei Ministeri del bilancio, del tesoro e della programmazione economica e delle finanze al Ministero dell'economia e delle finanze; Visto l'art. 57 del medesimo decreto legislativo n. 300 del 1999, che ha istituito le Agenzie fiscali; Visto il decreto del Direttore generale del Dipartimento delle Entrate 24 dicembre 1999, concernente le modalita' di annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore; Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 23 dicembre 2003, concernente l'approvazione della tabella di classificazione delle attivita' economiche; Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 13 aprile 2004, concernente l'approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore relativi alle attivita' economiche dei servizi; Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 22 ottobre 2004, concernente l'approvazione di questionari per gli studi di settore; Visti i decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze 25 marzo 2002, 18 luglio 2003, 14 luglio 2004 e 19 maggio 2005, concernenti i criteri per l'applicazione degli studi di settore ai contribuenti che esercitano due o piu' attivita' d'impresa ovvero una o piu' attivita' in diverse unita' di produzione o di vendita; Acquisito il parere della predetta Commissione di esperti in data 22 febbraio 2006; Decreta: Art. 1. Approvazione degli studi di settore 1. Sono approvati, in base all'art. 62-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, gli studi di settore relativi alle seguenti attivita' economiche nel settore dei servizi: a) Studio di settore TG51U (che sostituisce lo studio di settore SG51U) - Attivita' di conservazione e restauro di opere d'arte, codice attivita' 92.31.H; b) Studio di settore TG58U (che sostituisce lo studio di settore SG58U) - Campeggi ed aree attrezzate per roulotte, codice attivita' 55.22.0; Villaggi turistici, codice attivita' 55.23.1; c) Studio di settore TG60U (che sostituisce lo studio di settore SG60U) - Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali, codice attivita' 92.72.1; d) Studio di settore TG68U (che sostituisce lo studio di settore SG68U) - Trasporto di merci su strada, codice di attivita' 60.24.0; e) Studio di settore TG72B (che sostituisce lo studio di settore SG72B) - Altri trasporti terrestri, regolari, di passeggeri, codice attivita' 60.21.0; Altri trasporti terrestri non regolari di passeggeri, codice attivita' 60.23.0. 2. Gli elementi necessari alla definizione presuntiva dei ricavi relativi agli studi di settore indicati nel comma 1 sono determinati sulla base della nota tecnica e metodologica, delle tabelle dei coefficienti nonche' della lista delle variabili per l'applicazione dello studio di cui agli allegati: -- 1, per lo studio di settore TG51U; -- 2, per lo studio di settore TG58U; -- 3, per lo studio di settore TG60U; -- 4, per lo studio di settore TG68U; -- 5, per lo studio di settore TG72B. 3. Il programma per l'applicazione degli studi di settore segnala anche, con riferimento ad indici significativi, la coerenza economica rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore. 4. Gli studi di settore si applicano ai contribuenti che svolgono in maniera prevalente le attivita' indicate nel comma 1, nonche' ai contribuenti che svolgono, in maniera secondaria, le predette attivita' per le quali abbiano tenuto annotazione separata, fermo restando il disposto dell'art. 2. In caso di esercizio di piu' attivita' d'impresa, per le quali non e' stata tenuta la annotazione separata, per attivita' prevalente si intende quella da cui deriva nel periodo d'imposta la maggiore entita' dei ricavi. 5. Gli studi di settore approvati con il presente decreto sono utilizzabili a partire dagli accertamenti relativi al periodo di imposta 2005.