IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.  600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi;
  Visto  il  testo  unico  delle  imposte  sui redditi, approvato con
decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni;
  Visto  l'art.  62-bis  del  decreto-legge  30 agosto  1993, n. 331,
convertito  con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, il
quale  prevede  che  gli  uffici  del  Dipartimento delle entrate del
Ministero  delle  finanze  elaborino,  in  relazione  ai vari settori
economici, appositi studi di settore;
  Visto  il  medesimo art. 62-bis del citato decreto-legge n. 331 del
1993,  che  prevede  che  gli  studi  di  settore siano approvati con
decreto del Ministro delle finanze;
  Visto l'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, che individua le
modalita'  di  utilizzazione  degli  studi  di  settore  in  sede  di
accertamento  nonche'  le cause di esclusione dall'applicazione degli
stessi;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n.
195,  recante  disposizioni  concernenti  i  tempi  e le modalita' di
applicazione degli studi di settore;
  Considerato  che,  a  seguito  delle  analisi  e  delle valutazioni
effettuate   allo   stato,   sulla   base   dei   dati   in  possesso
dell'Amministrazione   finanziaria,   sono   emerse   cause   di  non
applicabilita' degli studi di settore;
  Visto  il  decreto del Ministro delle finanze 10 novembre 1998, che
ha  istituito  la  Commissione  di  esperti  prevista  dall'art.  10,
comma 7,  della  legge  n.  146  del 1998, integrata e modificata con
successivi  decreti  del  5 febbraio  1999,  del 24 ottobre 2000, del
2 agosto 2002 e del 14 luglio 2004;
  Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che
ha  trasferito  le  funzioni dei Ministeri del bilancio, del tesoro e
della   programmazione   economica   e  delle  finanze  al  Ministero
dell'economia e delle finanze;
  Visto  l'art.  57 del medesimo decreto legislativo n. 300 del 1999,
che ha istituito le Agenzie fiscali;
  Visto  il  decreto  del  Direttore  generale del Dipartimento delle
Entrate  24 dicembre  1999,  concernente  le modalita' di annotazione
separata  dei  componenti  rilevanti  ai fini dell'applicazione degli
studi di settore;
  Visto  il  provvedimento  del  Direttore dell'Agenzia delle Entrate
23 dicembre   2003,   concernente  l'approvazione  della  tabella  di
classificazione delle attivita' economiche;
  Visto  il  provvedimento  del  Direttore dell'Agenzia delle Entrate
13 aprile   2004,  concernente  l'approvazione  dei  modelli  per  la
comunicazione  dei  dati  rilevanti  ai  fini dell'applicazione degli
studi di settore relativi alle attivita' economiche dei servizi;
  Visto  il  provvedimento  del  Direttore dell'Agenzia delle Entrate
22 ottobre  2004,  concernente  l'approvazione di questionari per gli
studi di settore;
  Visti i decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze 25 marzo
2002,  18 luglio 2003, 14 luglio 2004 e 19 maggio 2005, concernenti i
criteri per l'applicazione degli studi di settore ai contribuenti che
esercitano due o piu' attivita' d'impresa ovvero una o piu' attivita'
in diverse unita' di produzione o di vendita;
  Acquisito  il  parere della predetta Commissione di esperti in data
22 febbraio 2006;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                 Approvazione degli studi di settore
  1.  Sono  approvati,  in  base  all'art.  62-bis  del decreto legge
30 agosto  1993,  n.  331,  convertito  con modificazioni dalla legge
29 ottobre  1993, n. 427, gli studi di settore relativi alle seguenti
attivita' economiche nel settore dei servizi:
    a) Studio  di settore TG51U (che sostituisce lo studio di settore
SG51U)  -  Attivita'  di  conservazione  e  restauro di opere d'arte,
codice attivita' 92.31.H;
    b) Studio  di settore TG58U (che sostituisce lo studio di settore
SG58U)  -  Campeggi ed aree attrezzate per roulotte, codice attivita'
55.22.0; Villaggi turistici, codice attivita' 55.23.1;
    c) Studio  di settore TG60U (che sostituisce lo studio di settore
SG60U)  -  Gestione  di  stabilimenti  balneari: marittimi, lacuali e
fluviali, codice attivita' 92.72.1;
    d) Studio  di settore TG68U (che sostituisce lo studio di settore
SG68U) - Trasporto di merci su strada, codice di attivita' 60.24.0;
    e) Studio  di settore TG72B (che sostituisce lo studio di settore
SG72B)  -  Altri trasporti terrestri, regolari, di passeggeri, codice
attivita'   60.21.0;   Altri  trasporti  terrestri  non  regolari  di
passeggeri, codice attivita' 60.23.0.
  2.  Gli  elementi  necessari alla definizione presuntiva dei ricavi
relativi  agli studi di settore indicati nel comma 1 sono determinati
sulla  base  della  nota  tecnica  e  metodologica, delle tabelle dei
coefficienti  nonche'  della lista delle variabili per l'applicazione
dello studio di cui agli allegati:
  -- 1, per lo studio di settore TG51U;
  -- 2, per lo studio di settore TG58U;
  -- 3, per lo studio di settore TG60U;
  -- 4, per lo studio di settore TG68U;
  -- 5, per lo studio di settore TG72B.
  3.  Il  programma per l'applicazione degli studi di settore segnala
anche, con riferimento ad indici significativi, la coerenza economica
rispetto  ai  valori  minimi  e  massimi assumibili con riferimento a
comportamenti normali degli operatori del settore.
  4.  Gli  studi di settore si applicano ai contribuenti che svolgono
in  maniera  prevalente le attivita' indicate nel comma 1, nonche' ai
contribuenti   che  svolgono,  in  maniera  secondaria,  le  predette
attivita'  per  le  quali  abbiano tenuto annotazione separata, fermo
restando  il  disposto  dell'art.  2.  In  caso  di esercizio di piu'
attivita'  d'impresa, per le quali non e' stata tenuta la annotazione
separata,  per  attivita'  prevalente si intende quella da cui deriva
nel periodo d'imposta la maggiore entita' dei ricavi.
  5.  Gli  studi  di  settore  approvati con il presente decreto sono
utilizzabili  a  partire  dagli  accertamenti  relativi al periodo di
imposta 2005.