IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.  600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi;
  Visto  il  testo  unico  delle  imposte  sui redditi, approvato con
decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni;
  Visto  l'art.  62-bis  del  decreto-legge  30 agosto  1993, n. 331,
convertito  con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, il
quale  prevede  che  gli  uffici  del  Dipartimento delle entrate del
Ministero  delle  finanze  elaborino,  in  relazione  ai vari settori
economici, appositi studi di settore;
  Visto  il  medesimo art. 62-bis del citato decreto-legge n. 331 del
1993,  che  prevede  che  gli  studi  di  settore siano approvati con
decreto del Ministro delle finanze;
  Visto l'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, che individua le
modalita'  di  utilizzazione  degli  studi  di  settore  in  sede  di
accertamento  nonche'  le cause di esclusione dall'applicazione degli
stessi;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n.
195,  recante  disposizioni  concernenti  i  tempi  e le modalita' di
applicazione degli studi di settore;
  Considerato  che,  a  seguito  delle  analisi  e  delle valutazioni
effettuate   allo   stato,   sulla   base   dei   dati   in  possesso
dell'Amministrazione   finanziaria,   sono   emerse   cause   di  non
applicabilita' degli studi di settore;
  Visto  il  decreto del Ministro delle finanze 10 novembre 1998, che
ha  istituito  la  Commissione  di  esperti  prevista  dall'art.  10,
comma 7,  della  legge  n.  146  del 1998, integrata e modificata con
successivi  decreti  del  5 febbraio 1999, del 24 ottobre 2000, del 2
agosto 2002 e del 14 luglio 2004;
  Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che
ha  trasferito  le  funzioni dei Ministeri del bilancio, del tesoro e
della   programmazione   economica   e  delle  finanze  al  Ministero
dell'economia e delle finanze;
  Visto  l'art.  57 del medesimo decreto legislativo n. 300 del 1999,
che ha istituito le Agenzie fiscali;
  Visto  il  decreto  del  Direttore  generale del Dipartimento delle
Entrate  24 dicembre  1999,  concernente  le modalita' di annotazione
separata  dei  componenti  rilevanti  ai fini dell'applicazione degli
studi di settore;
  Visti  i  provvedimenti  del  Direttore  dell'Agenzia delle Entrate
15 aprile  2003  e  13 aprile  2004,  concernenti  l'approvazione dei
modelli   per   la   comunicazione   dei   dati   rilevanti  ai  fini
dell'applicazione  degli  studi  di  settore  relativi alle attivita'
economiche delle manifatture;
  Visti  i  provvedimenti  del  Direttore  dell'Agenzia delle Entrate
18 dicembre  2003,  22 ottobre  2004  e  22 marzo  2005,  concernenti
l'approvazione di questionari per gli studi di settore;
  Visto  il  provvedimento  del  Direttore dell'Agenzia delle Entrate
23 dicembre   2003,   concernente   l'pprovazione  della  tabella  di
classificazione delle attivita' economiche;
  Visti i decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze 25 marzo
2002,  18 luglio 2003, 14 luglio 2004 e 19 maggio 2005, concernenti i
criteri per l'applicazione degli studi di settore ai contribuenti che
esercitano due o piu' attivita' d'impresa ovvero una o piu' attivita'
in diverse unita' di produzione o di vendita;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'Economia  e  delle  Finanze
17 marzo  2005,  concernente  l'approvazione  delle  evoluzioni di 12
studi  di  settore relativi ad attivita' economiche nel settore delle
manifatture;
  Acquisito  il  parere della predetta Commissione di esperti in data
22 febbraio 2006;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                 Approvazione degli studi di settore
  1.  Sono  approvate,  in  base  all'art.  62-bis  del decreto-legge
30 agosto  1993,  n.  331,  convertito  con modificazioni dalla legge
29 ottobre  1993,  n.  427,  le  evoluzioni  degli  studi  di settore
relativi   alle  seguenti  attivita'  economiche  nel  settore  delle
manifatture:
    a) Studio  di settore TD03U (che sostituisce lo studio di settore
SD03U) - Molitura del frumento, codice attivita' 15.61.1; Molitura di
altri  cereali,  codice  attivita'  15.61.2;  Lavorazione del risone,
codice  attivita'  15.61.3;  Altre  lavorazioni  di semi e granaglie,
codice attivita' 15.61.4;
    b) Studio  di settore TD14U (che sostituisce gli studi di settore
SD10A e SD14U) - Preparazione e filatura di fibre tipo cotone, codice
di  attivita' 17.11.0; Preparazione delle fibre di lana e assimilate,
cardatura, codice attivita' 17.12.1; Filatura della lana cardata e di
altre  fibre  tessili  a  taglio  laniero,  codice attivita' 17.12.2;
Pettinatura  e ripettinatura delle fibre di lana e assimilate, codice
attivita'  17.13.1;  Filatura  della  lana  pettinata  e  delle fibre
assimilate,  codice  attivita'  17.13.2;  Preparazione  e filatura di
fibre   tipo   lino,   codice   di  attivita'  17.14.0;  Torcitura  e
testurizzazione  della  seta  e di filamenti sintetici o artificiali,
codice  attivita'  17.15.0;  Fabbricazione di filati cucirini, codice
attivita'  17.16.0;  Preparazione  e filatura di altre fibre tessili,
codice  attivita' 17.17.0; Tessitura di filati tipo cotone, codice di
attivita'  17.21.0;  Tessitura  di  filati  tipo lana cardata, codice
attivita'  17.22.0;  Tessitura  di filati tipo lana pettinata, codice
attivita'  17.23.0;  Tessitura  di filati tipo seta, codice attivita'
17.24.0;   Tessitura  di  altre  materie  tessili,  codice  attivita'
17.25.0; Fabbricazione di tessuti a maglia, codice attivita' 17.60.0;
    c) Studio  di settore TD21U (che sostituisce lo studio di settore
SD21U)  -  Fabbricazione  di armature per occhiali di qualsiasi tipo;
montatura  in  serie  di  occhiali  comuni, codice attivita' 33.40.1;
Confezionamento  ed  apprestamento  di  occhiali  da  vista e lenti a
contatto, codice attivita' 33.40.2;
    d) Studio  di settore TD22U (che sostituisce lo studio di settore
SD22U)  -  Fabbricazione  di  apparecchiature  per illuminazione e di
lampade elettriche, codice attivita' 31.50.0;
    e) Studio  di settore TD28U (che sostituisce lo studio di settore
SD28U)  -  Lavorazione  e  trasformazione  del  vetro  piano,  codice
attivita'  26.12.0;  Lavorazione  e  trasformazione  del  vetro cavo,
codice  attivita'  26.15.1;  Lavorazione  di vetro a mano e a soffio,
codice  attivita'  26.15.2;  Fabbricazione  e  lavorazione  di  vetro
tecnico, industriale, per altri lavori, codice attivita' 26.15.3;
    f) Studio  di settore TD33U (che sostituisce lo studio di settore
SD33U)  -  Produzione  di  metalli  preziosi  e  semilavorati, codice
attivita'   27.41.0;  Fabbricazione  di  oggetti  di  gioielleria  ed
oreficeria,  di  metalli  preziosi  o  rivestiti di metalli preziosi,
codice   attivita'   36.22.1;   Lavorazione   di  pietre  preziose  e
semipreziose  per gioielleria e per uso industriale, codice attivita'
36.22.2;
    g) Studio  di settore TD35U (che sostituisce lo studio di settore
SD35U)  -  Edizione  di  libri, codice attivita' 22.11.0; Edizione di
riviste e periodici, codice attivita' 22.13.0; Altre edizioni, codice
attivita'  22.15.0;  Altre  stampe di arti grafiche, codice attivita'
22.22.0;  Legatoria,  rilegatura  di libri, codice attivita' 22.23.0;
Lavorazioni   preliminari  alla  stampa,  codice  attivita'  22.24.0;
Lavorazioni   ausiliarie   connesse  alla  stampa,  codice  attivita'
22.25.0;
    h) Studio  di settore TD37U (che sostituisce gli studi di settore
SD37U  e  SD48U) - Cantieri navali per costruzioni metalliche, codice
attivita'  35.11.1;  Cantieri  navali per costruzioni non metalliche,
codice  attivita'  35.11.2;  Cantieri  di  riparazioni navali, codice
attivita'  35.11.3;  Costruzione  e  riparazione  di  imbarcazioni da
diporto e sportive, codice attivita' 35.12.0.
  2.  Gli  elementi  necessari alla definizione presuntiva dei ricavi
relativi  agli studi di settore indicati nel comma 1 sono determinati
sulla  base  della  nota  tecnica  e  metodologica, delle tabelle dei
coefficienti  nonche'  della lista delle variabili per l'applicazione
dello studio di cui agli allegati:
  -- 1, per lo studio di settore TD03U;
  -- 2, per lo studio di settore TD14U;
  -- 3, per lo studio di settore TD21U;
  -- 4, per lo studio di settore TD22U;
  -- 5, per lo studio di settore TD28U;
  -- 6, per lo studio di settore TD33U;
  -- 7, per lo studio di settore TD35U;
  -- 8, per lo studio di settore TD37U.
  3.  Il  programma per l'applicazione degli studi di settore segnala
anche, con riferimento ad indici significativi, la coerenza economica
rispetto  ai  valori  minimi  e  massimi assumibili con riferimento a
comportamenti normali degli operatori del settore.
  4.  Gli  studi di settore si applicano ai contribuenti che svolgono
in  maniera  prevalente le attivita' indicate nel comma 1, nonche' ai
contribuenti   che  svolgono,  in  maniera  secondaria,  le  predette
attivita'  per  le  quali abbiano tenuto contabilita' separata, fermo
restando  il  disposto  dell'art.  2.  In  caso  di esercizio di piu'
attivita' d'impresa, per le quali non e' stata tenuta la contabilita'
separata,  per  attivita'  prevalente si intende quella da cui deriva
nel periodo d'imposta la maggiore entita' dei ricavi.
  5.  Gli  studi  di  settore  approvati con il presente decreto sono
utilizzabili  a  partire  dagli  accertamenti  relativi al periodo di
imposta 2005.
  6.  Agli  studi  di  settore  TD18U  (ceramica),  TD20U  (meccanica
leggera)  e  TD32U  (meccanica  pesante), approvati in evoluzione con
decreto del 17 marzo 2005, e' introdotto un fattore di adattamento le
cui  modalita'  applicative  sono  specificate  nelle note tecniche e
metodologiche (allegati 9 e 10).