IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
    Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
    Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 e, in particolare, l'art.
4, comma 2;
    Vista  la  legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in particolare, l'art.
17, comma 117;
    Vista  la legge 2 agosto 1999, n. 264 recante norme in materia di
accessi ai corsi universitari e, in particolare, l'art. 4, comma 1;
    Vista  la legge 21 dicembre 1999, n. 508 «Riforma delle Accademie
di  belle  arti,  dell'Accademia  nazionale  di danza, dell'Accademia
nazionale  di  arte  drammatica,  degli  Istituti  superiori  per  le
industrie  artistiche,  dei  Conservatori  di musica e degli Istituti
musicali pareggiati.»;
    Visto  il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 «Modifiche
al  regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli
Atenei,  approvato  con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;
    Visto  il  decreto  legislativo  25 luglio  1998,  n.  286  e, in
particolare, l'art. 39, comma 5;
    Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004,
n.  334 «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del
Presidente  della  Repubblica  31 agosto  1999,  n. 394 in materia di
immigrazione»;
    Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 11 agosto
1998, n. 357;
    Vista  la  legge  5 febbraio  1992, n. 104, cosi' come modificata
dalla legge 28 gennaio 1999, n. 17;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686;
    Vista la legge 2 agosto 1990, n. 241;
    Considerato  che  a  tutt'oggi  e'  in  corso  di  definizione la
normativa  generale  in materia di formazione degli insegnanti di cui
all'art. 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53;
    Ritenuto  di  dover assicurare la formazione degli insegnanti per
le   classi   31A  e  32A  anche  nelle  scuole  di  specializzazione
universitarie  oltre che nei conservatori di musica ove sono attivati
corsi di didattica della musica;
    Ritenuta  la  necessita'  di  prevedere,  limitatamente  all'anno
accademico   2006-2007   la   prova  di  ammissione  alle  scuole  di
specializzazione  per l'insegnamento secondario presso le universita'
anche  per  l'indirizzo musica e spettacolo, afferente alle classi di
concorso 31A e 32A;
    Ritenuta   la  necessita'  di  definire,  per  l'anno  accademico
2006-2007, le modalita' ed i contenuti della prova di ammissione alle
Scuole  di  specializzazione  di  cui all'art. 1, comma 1, lettera b)
della suindicata legge n. 264/1999;
                              Decreta:
                               Art. 1.
    1.   Per   l'accesso   alle   scuole   di   specializzazione  per
l'insegnamento  secondario,  di  cui all'art. 4, comma 2, della legge
19 novembre  1990,  n. 341, per l'anno accademico 2006/2007, ciascuna
universita'  emana il relativo bando di ammissione per esami e titoli
in  base  al numero di posti definito per ogni classe di abilitazione
afferente a ciascun indirizzo.
    2.  I titoli validi per l'accesso alle scuole di specializzazione
di  cui al comma 1 consistono esclusivamente nel diploma di laurea ex
lege  n.  341/1990 o nella laurea specialistica/magistrale ex decreti
ministeriali  n.  509/1999  e  n.  270/2004,  nonche' i diplomi delle
Accademie  di  belle  arti, degli Istituti superiori per le industrie
artistiche  (ISIA),  dei  Conservatori  di  musica  e  degli Istituti
musicali pareggiati.
    3.  L'esame consiste in una prova scritta predisposta da ciascuna
universita',  integrata  da  una seconda prova. La prova scritta, per
ciascun  indirizzo, consiste in cinquanta quesiti a risposta multipla
di  cui una sola risposta esatta tra le cinque indicate. Dei suddetti
cinquanta  quesiti,  venti si riferiscono all'indirizzo prescelto dal
candidato   e  trenta  alla  classe  per  la  quale  viene  richiesta
l'abilitazione.  Per  ogni  indirizzo  il  candidato  puo' richiedere
l'iscrizione per una o piu' classi di abilitazione.
    4.  I  quesiti  vertono  sui  programmi  fissati  dal decreto del
Ministro della pubblica istruzione 11 agosto 1998, n. 357, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale 18 novembre 1998, n. 270, che ogni singola
scuola   affigge  al  proprio  albo,  nonche'  su  argomenti  atti  a
verificare  la  predisposizione dei candidati alle discipline oggetto
della  scuola  di  specializzazione,  discipline  il cui elenco viene
allegato al bando.
    5.  Per  lo  svolgimento  della  prova,  di  cui  al  comma 3, e'
assegnato  un  tempo di quaranta minuti per la soluzione dei predetti
venti  quesiti  e  un  tempo  di sessanta minuti per la soluzione dei
trenta  quesiti  relativi ad ogni classe per la quale viene richiesta
l'abilitazione.
    6.  La  prova  scritta  si  svolge  presso  le sedi universitarie
secondo il seguente calendario:

Indirizzo |Scienze motori                         |13 settembre 2006
Indirizzo |Economico giuridico                    |14 settembre 2006
Indirizzo |Sanitario e della prevenzione          |15 settembre 2006
Indirizzo |Lingue straniere                       |18 settembre 2006
Indirizzo |Scienze naturali                       |20 settembre 2006
Indirizzo |Fisico informatico matematico          |22 settembre 2006
Indirizzo |Linguistico letterario                 |25 settembre 2006
Indirizzo |Scienze umane                          |26 settembre 2006
Indirizzo |Tecnologico                            |27 settembre 2006
Indirizzo |Musica e Spettacolo (classi 31A e 32A) |28 settembre 2006
Indirizzo |Storia dell'Arte (classe 61/A)         |29 settembre 2006

    7.   Per   la  valutazione  del  candidato  ciascuna  commissione
giudicatrice,  nominata  dai competenti organi accademici, si attiene
ai seguenti criteri:
      cento  punti  per ciascuna classe di abilitazione, quaranta dei
quali  riservati  alla  prova scritta di cui al comma 3, trenta punti
per  la valutazione dei titoli e trenta punti per la seconda prova di
cui al successivo comma 8;
      i titoli valutabili ed i punteggi attribuibili sono i seguenti:
        a)  titoli  di  studio  e di ricerca fino ad un massimo di 10
punti:
dottorato di ricerca                                |       |3 punti;
secondo diploma di laurea o di laurea specialistica |       |2 punti;
diploma di scuola di specializzazione               |       |2 punti;
altri titoli di studio e di ricerca                 |fino a |3 punti;
  corso di perfezionamento                          |fino a |1 punto;
  assegno di ricerca                                |fino a |1 punto;
  borsa di studio post dottorato,                   |       |
  borsa di studio                                   |fino a |1 punto;

        b)    voto    di    diploma    di    laurea   o   di   laurea
specialistica/magistrale,  di cui rispettivamente all'art. 3, commi 1
e  4,  della  legge  19  novembre 1990, n. 341 e all'art. 3, comma 1,
lettera  b),  del  decreto  ministeriale  3 novembre  1999,  n.  509,
modificato  dal  decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 fino ad
un massimo di 10 punti:

voto di diploma di laurea o di laurea                      |
specialistica/magistrale fino a 90/110                     |0 punti;
---------------------------------------------------------------------
voto di diploma di laurea o di laurea                      |
specialistica/magistrale da 91 a 100/110                   |2 punti;
---------------------------------------------------------------------
voto di diploma di laurea o di laurea                      |
specialistica/magistrale da 101 a 105/110                  |4 punti;
---------------------------------------------------------------------
voto di diploma di laurea o di laurea                      |
specialistica/magistrale da 106 a 107/110                  |5 punti;
---------------------------------------------------------------------
voto di diploma di laurea o di laurea                      |
specialistica/magistrale di 108/110                        |6 punti;
---------------------------------------------------------------------
voto di diploma di laurea o di laurea                      |
specialistica/magistrale di 109/110                        |7 punti;
---------------------------------------------------------------------
voto di diploma di laurea o di laurea                      |
specialistica/magistrale di 110/110                        |8 punti;
---------------------------------------------------------------------
voto di diploma di laurea o di laurea                      |
specialistica/magistrale di 110 e lode/110                 |10 punti;

        c) votazione  media  degli esami di profitto sostenuti per il
conseguimento    del    diploma    di    laurea    o   della   laurea
specialistica/magistrale,  secondo  il  seguente  schema e fino ad un
massimo di 10 punti:

voto medio minore o uguale a 21                        |0 punti;
voto medio maggiore di 21 e minore o uguale a 24       |1 punto;
voto medio maggiore di 24 e minore o uguale a 27       |2 punti;
voto medio maggiore di 27 e minore o uguale a 27,5     |4 punti;
voto medio maggiore di 27,5 e minore o uguale a 28     |6 punti;
voto medio maggiore di 28 e minore o uguale a 28,5     |7 punti;
voto medio maggiore di 28,5 e minore o uguale a 29     |8 punti;
voto medio maggiore di 29 e minore o uguale a 29,5     |9 punti;
voto medio maggiore di 29,5 e minore o uguale a 30     |10 punti;

        d)  voto  di  diploma  delle  Accademie di belle arti e degli
Istituti  superiori  per  le  industrie  artistiche (ISIA) fino ad un
massimo di 10 punti:

voto di diploma fino a 90/110                 |0 punti;
voto di diploma da 91 a 100/110               |2 punti;
voto di diploma da 101 a 105/110              |4 punti;
voto di diploma da 106 a 107/110              |5 punti;
voto di diploma di 108/110                    |6 punti;
voto di diploma di 109/110                    |7 punti;
voto di diploma di 110/110                    |8 punti;
voto di diploma di 110 e lode/110             |10 punti;

        e) votazione  media  degli esami di profitto sostenuti per il
conseguimento  del  diploma  delle  Accademie  di  belle arti e degli
Istituti  superiori  per  le  industrie  artistiche (ISIA) secondo il
seguente schema e fino ad un massimo di 10 punti:

voto medio minore o uguale a 21                        |0 punti;
voto medio maggiore di 21 e minore o uguale a 24       |1 punto;
voto medio maggiore di 24 e minore o uguale a 27       |2 punti;
voto medio maggiore di 27 e minore o uguale a 27,5     |4 punti;
voto medio maggiore di 27,5 e minore o uguale a 28     |6 punti;
voto medio maggiore di 28 e minore o uguale a 28,5     |7 punti;
voto medio maggiore di 28,5 e minore o uguale a 29     |8 punti;
voto medio maggiore di 29 e minore o uguale a 29,5     |9 punti;
voto medio maggiore di 29,5 e minore o uguale a 30     |10 punti;

        f)  voto di diploma o del diploma accademico di primo livello
dei  conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati fino
ad un massimo di 10 punti:

votazione da 6 a 6,99       |votazione da 66 a 76       |0 punti;
votazione da 7 a 7,99       |votazione da 77 a 87       |2 punti;
votazione da 8 a 8,99       |votazione da 88 a 98       |4 punti;
votazione da 9 a 9,99       |votazione da 99 a 109      |6 punti;
votazione di 10             |votazione di 110           |8 punti;
votazione di 10 con lode    |votazione di 110 e lode    |10 punti;

        g) votazione  media  degli esami di profitto sostenuti per il
conseguimento  del  diploma o del diploma accademico di primo livello
dei  conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati fino
ad un massimo di 10 punti:

votazione media da 6 a 6,99 |votazione media da 18 a 20   |0 punti;
votazione media da 7 a 7,99 |votazione media da 21 a 23   |2 punti;
votazione media da 8 a 8,99 |votazione media da 24 a 26   |4 punti;
votazione media da 9 a 9,99 |votazione media da 27 a 29   |6 punti;
votazione di 10             |votazione media di 30        |8 punti;
votazione di 10 con lode    |votazione media di 30 e lode |10 punti.

    8.  La  seconda  prova  e' determinata dal bando e consiste in un
colloquio,  ovvero  in  un  elaborato scritto sui contenuti di cui al
comma 3  ed  e'  valutata  dalla  commissione in trentesimi. Per ogni
classe  di  abilitazione  e'  ammesso alla seconda prova un numero di
candidati  pari  al  doppio  dei  posti previsti nel bando sulla base
della  graduatoria  ottenuta dalla somma dei punteggi riportati dagli
stessi nella prova scritta e nella valutazione dei titoli.
    9.  Vengono ammessi alla scuola per ogni classe di abilitazione i
candidati  che risultino utilmente collocati nella graduatoria finale
formulata  dalla  commissione  e  ottenuta  dalla  somma dei punteggi
riportati  dai  candidati  nella prova scritta, nella valutazione dei
titoli e nella seconda prova.
    10.  Qualora  alcuni  candidati  si trovino in posizione utile in
piu'  di una graduatoria e, conseguentemente, il numero degli ammessi
per  un  indirizzo  risulti inferiore a quello dei posti previsti nel
bando,  per  la  copertura  dei  posti  residui  si procede, per ogni
indirizzo della Scuola, alla redazione di un'unica graduatoria. Detta
graduatoria  e'  formata  dai  candidati  che nelle singole classi di
abilitazione  comprese  nell'indirizzo  seguono  i gia' ammessi ed e'
utilizzata  fino a completare il numero dei posti previsti nel bando.
Qualora  nella parte utilizzata di detta graduatoria compaia, per una
classe  di  abilitazione, un candidato gia' ammesso per altra classe,
il candidato stesso viene ammesso anche per la nuova classe.