IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni; Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 4, comma 1; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»; Visti i decreti ministeriali in data 4 agosto e 28 novembre 2000, con i quali sono state determinate, rispettivamente, le classi delle lauree e delle lauree specialistiche universitarie; Visto il decreto ministeriale 2 aprile 2001, con il quale sono state determinate le classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie; Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189 «Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo» ed in particolare l'art. 26; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 in materia di immigrazione»; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, cosi' come modificata dalla legge 28 gennaio 1999, n. 17; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686; Vista la legge 2 agosto 1990, n. 241; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia di dati personali» ed in particolare l'art. 154; Visto il parere reso dal Garante per la protezione dei dati personali in data 6 aprile 2006; Ritenuta la necessita' di definire, per l'anno accademico 2006-2007, le modalita' ed i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b) della predetta legge n. 264/1999; Decreta: Art. 1. Disposizioni generali 1. Per l'anno accademico 2006-2007 l'ammissione degli studenti ai corsi di laurea di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b) della legge 2 agosto 1999, n. 264 avviene previo superamento di apposita prova sulla base delle disposizioni di cui al presente decreto.