IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  l'art.  107,  comma 1,  lettera c),  del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  del 7 settembre 2001, n. 343, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
23 dicembre  2003,  con  il  quale  e'  stato  dichiarato lo stato di
emergenza  in  relazione alla situazione determinatasi nel territorio
dell'isola di Lampedusa e nelle prospicienti aree marine;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
28 dicembre  2004 con il quale e' stato prorogato fino al 31 dicembre
2005 lo stato di emergenza in relazione alla situazione determinatasi
nel  territorio  dell'isola  di  Lampedusa  e nelle prospicienti aree
marine;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
17 febbraio  2006 con il quale e' stato prorogato fino al 31 dicembre
2006 lo stato di emergenza in relazione alla situazione determinatasi
nel  territorio  dell'isola  di  Lampedusa  e nelle prospicienti aree
marine;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
7 aprile  2006 con il quale e' stato esteso all'isola di Linosa, fino
al  31 dicembre  2006,  lo  stato  di  emergenza  in  relazione  alla
situazione  determinatasi  nel  territorio  dell'isola di Lampedusa e
nelle prospicienti aree marine;
  Vista l'ordinanza di protezione civile del 16 aprile 2004, n. 3350,
recante  «disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza derivante
dalla   grave   situazione  di  crisi  ambientale  determinatasi  nel
territorio   dell'isola   di  Lampedusa  e  nelle  prospicienti  aree
marittime»;
  Vista  l'ordinanza  di  protezione  civile del 18 novembre 2004, n.
3382 recante «Disposizioni urgenti di protezione civile» con la quale
il capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri  e'  nominato  Commissario  delegato  per la
realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a
fronteggiare  l'emergenza  derivante  dalla grave situazione di crisi
ambientale  determinatasi  nel  territorio  dell'isola di Lampedusa e
nelle prospicienti aree marittime;
  Vista  l'ordinanza  di protezione civile del 4 marzo 2005, n. 3410,
recante  «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza
determinatasi   nel   territorio  dell'isola  di  Lampedusa  e  nelle
prospicienti aree marittime»;
  Vista  la  nota del Presidente della regione Siciliana del 5 aprile
2006  nella  quale  viene  evidenziata sia la necessita' di apportare
ulteriori  integrazioni  alle  citate  ordinanze  del  Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  nn. 3350/2004 e 3410/2005 che l'esigenza di
prevedere   nuovi   interventi,   indispensabili  per  il  definitivo
superamento del contesto emergenziale;
  Considerata  la  condizione  di  sostanziale  inadeguatezza  in cui
versano  le  strutture portuali e aeroportuali dell'isola di Linosa e
l'urgente  necessita'  di realizzare opere di adeguamento, al fine di
rispondere  efficacemente  alle  necessita'  di  trasporto di merci e
persone,  nonche'  di  consentire  anche  attivita'  di soccorso e di
assistenza  alla  popolazione  ed in generale di protezione civile in
condizioni meteomarine avverse;
  Considerato  altresi',  che  la  situazione  di  costante emergenza
provocata  dal  rilevante  fenomeno dell'immigrazione clandestina che
interessa  particolarmente le isole Pelagie, e' resa ancor piu' grave
dalle  frequenti  e  prolungate  interruzioni dei collegamenti con la
terraferma  per  avverse  condizioni meteomarine, si' da far ritenere
oltremodo  necessario  garantire  almeno  i rifornimenti di generi di
prima necessita' e di materiale igienico-sanitario;
  Vista  la  direttiva  del Presidente del Consiglio dei Ministri del
22 ottobre  2004,  recante «Indirizzi in materia di protezione civile
in  relazione  all'attivita'  contrattuale  riguardante  gli  appalti
pubblici   di   lavori,   di   servizi  e  di  forniture  di  rilievo
comunitario»;
  Ravvisata,  quindi,  la necessita' di attuare tutte le procedure di
carattere straordinario ed urgente finalizzate sia alla rimozione, in
tempi  brevi,  delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata
incolumita' che al ritorno alle normali condizioni di vita;
  Acquisita l'intesa della regione Siciliana;
  Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri,
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  In relazione alla necessita' di fronteggiare l'emergenza di cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 aprile
2006,  in  un contesto di interventi di somma urgenza, il Commissario
delegato dispone l'adeguamento, l'ampliamento e la messa in sicurezza
dei  punti  di  attracco  di  Scalo  Vecchio,  Cala  Mannarazza, Cala
Pozzolana   di   Ponente  dell'isola  di  Linosa,  sulla  base  della
progettazione    esecutiva    predisposta    dal    Ministero   delle
infrastrutture  e  trasporti  -  SIIT  Sicilia  e  Calabria - Settore
infrastrutture.
  2.  Il  Commissario  delegato provvede, altresi', in considerazione
dell'accresciuto  numero  di  sbarchi  di  immigrati  extracomunitari
sull'isola  di Linosa, all'affidamento dei lavori di ristrutturazione
del  Centro  Polivalente locale da utilizzare per le necessita' della
comunita' isolana e per l'accoglienza degli immigrati.
  3.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione del precedente comma 1,
pari  a  euro 2.500.000,00  si  provvede  a carico del bilancio della
regione  Siciliana,  computando i relativi oneri sulle somme all'uopo
stanziate dall'Assessorato regionale lavori pubblici.
  4.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione del precedente comma 2,
stimati  in  complessivi  Euro 250.000,00, si provvede, quanto a euro
125.000,00  con  fondi  a  carico della regione Siciliana, e quanto a
euro  125.000,00  a carico del Fondo della protezione civile a titolo
di   anticipazione   rispetto  alle  risorse  che  potranno  rendersi
disponibili   per   lo  scopo  nell'ambito  del  Fondo  per  le  aree
sottoutilizzate.