IL DIRETTORE GENERALE
                sviluppo produttivo e competitivita'
  Vista  la  domanda  con  la quale il sig. Samir Bougoffa, cittadino
marocchino, ha chiesto, il riconoscimento del diploma di parrucchiere
per  uomo  e  donna  conseguito  in  data  7 luglio 2000 a seguito di
apposito  corso  professionale  presso  la scuola «Institut Prive' de
Coiffure et Estetique Miami» di Mohammedia, al fine dell'esercizio in
Italia  dell'attivita'  di parrucchiere cosi' come disciplinata dalla
legge 23 dicembre 1970, n. 1142;
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e  norme  sulla  condizione  dello  straniero», come modificato dalla
legge 30 luglio 2002, n. 189;
  Visto,  in  particolare, l'art. 49 del decreto n. 394 del 1999, che
disciplina  le  procedure  di riconoscimento dei titoli professionali
abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese
non  appartenente  all'Unione  europea  da  parte  di  cittadini  non
comunitari,  stabilendo  che alle stesse si applicano le disposizioni
del  decreto  legislativo  27 gennaio  1992,  n.  115,  e del decreto
legislativo  2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la natura, la
composizione e la durata della formazione professionale conseguita;
  Visto  il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art.
14  del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella riunione del
14 febbraio  2006,  che ha ritenuto il titolo dell'interessato, per i
suoi  contenuti formativi, riconducibile ai titoli di cui all'art. 3,
comma 1,  lettera c),  del  citato decreto legislativo n. 319/1994, e
cioe'  ai  titoli  «specificamente  orientati  all'esercizio  di  una
professione»,  e  pertanto  idoneo  all'esercizio  dell'attivita'  di
parrucchiere, senza alcuna misura compensativa;
  Considerata  l'attivita'  svolta come parrucchiere presso il salone
di barbieri e parrucchieri di Milano;
  Visto   il   conforme   parere   dell'Associazione   di   categoria
CNA-Federacconciatori;
                              Decreta:
  1. Al sig. Samir Bougoffa, cittadino marocchino, e' riconosciuto il
titolo  di  studio  di  cui  in  premessa  quale titolo valido per lo
svolgimento  in  Italia dell'attivita' di parrucchiere ai sensi della
legge  25 dicembre  1970,  n.  1142,  e  non  si  ritiene  necessario
applicare  alcuna  misura compensativa in virtu' della specificita' e
completezza del titolo di studio prodotto.
  2.  Lo  svolgimento  delle attivita' in base ai titoli riconosciuti
con  il  presente  decreto  e'  consentito esclusivamente nell'ambito
delle  quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del
Presidente  della  Repubblica  25 luglio 1998 n. 286, come modificato
dalla legge 30 luglio 2002, n. 189.
  3. Per il periodo di validita' del permesso o carta di soggiorno.
  4.  Il  presente  decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 30 marzo 2006
                                          Il direttore generale: Goti