Alle Direzioni reg.li e prov.li del lavoro All'INPS - Direzione centrale vigilanza sulle entrate e economia sommersa All'INAIL - Direzione centrale rischi All'ENPALS - Direzione generale - Servizio contributi e vigilanza All'INPGI - Direzione per la riscossione dei contributi e vigilanza All'IPSEMA - Direzione per la riscossione dei contributi e vigilanza All'ENASARCO - Unita' organizzativa vigilanza e coordinamento sedi Al Comando Carabinieri Ispettorato lavoro Al Comando generale della Guardia di Finanza e, per conoscenza: Alla Direzione generale per la tutela delle condizioni di lavoro Alla provincia autonoma di Bolzano Alla provincia autonoma di Trento Alla Regione Siciliana Assessorato lavoro e previdenza sociale Ispettorato reg.le del lavoro - Palermo Ispettorato reg.le del lavoro - Catania Nella prima fase di applicazione della disciplina di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 124/2004 sono emersi alcuni profili di incertezza operativa, sui quali si ritiene opportuno fornire ulteriori chiarimenti rispetto a quelli gia' forniti con precedente circolare n. 24/2004. Quanto al carattere obbligatorio del provvedimento di diffida si ribadisce che la stessa, stante il tenore letterale della disposizione normativa, riveste carattere obbligatorio, nel senso che costituisce una condizione di procedibilita' dell'azione sanzionatoria degli illeciti amministrativi in materia di lavoro e di legislazione sociale. Pertanto, l'adozione di un provvedimento di contestazione/notificazione di una violazione ritenuta sanabile non preceduta dalla diffida ex art. 13 cit. e' inficiata da un vizio di carattere procedimentale, che si ripercuote sulla legittimita' del provvedimento stesso. Relativamente alla sanabilita' delle violazioni, si ribadisce che tale requisito sussiste in tutti i casi di inosservanze consistenti in comportamenti materialmente realizzabili, indipendentemente quindi dalla istantaneita' omeno della condotta oggetto della fattispecie sanzionatoria, purche' non si tratti di violazione di norme poste a diretta tutela dell'integrita' psicofisica del lavoratore. Peraltro, tutte le violazioni i cui adempimenti possono essere considerati astrattamente sanabili non consentono, tuttavia, l'applicazione dell'istituto in esame qualora la regolarizzazione da parte del datore di lavoro non sia materialmente possibile. Cio' accade, ad esempio, per la fattispecie di omessa consegna, all'atto dell'assunzione, della dichiarazione contenente gli estremi dell'iscrizione nel libro matricola, nel caso in cui il lavoratore interessato, al momento della diffida, non sia piu' in forza all'azienda, ovvero nell'ipotesi in cui l'impresa, possibile destinataria della diffida, sia gia' cessata al momento dell'adozione del provvedimento. Il potere di diffida si applica, non essendovi alcuna limitazione al riguardo, a tutte le materie di competenza degli ispettori del lavoro e, pertanto, anche in materie - quale, in particolare, quella della sicurezza del lavoro - ove residuano competenze accertative dello Stato. D'altra parte nell'art. 13 del decreto legislativo n. 124/2004 si fa espresso riferimento alle norme in materia di «legislazione sociale» ed e' da ritenersi che in tale ambito rientri anche la disciplina prevenzionistica. Anche in tal caso, e' bene ribadirlo, la regolarizzazione dell'inosservanza sara' ammissibile soltanto nelle ipotesi in cui la condotta omessa sia ancora materialmente realizzabile e sempre che si tratti di violazione di adempimenti formali di natura documentale o burocratica. Al fine di uniformare l'attivita' del personale ispettivo, si allega un elenco, ancorche' non esaustivo, delle principali violazioni amministrative suscettibili di diffida. Roma, 23 marzo 2006 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni