Alle  Direzioni  reg.li  e  prov.li del
                              lavoro
                              All'INPS - Direzione centrale vigilanza
                              sulle entrate e economia sommersa
                              All'INAIL - Direzione centrale rischi
                              All'ENPALS   -   Direzione  generale  -
                              Servizio contributi e vigilanza
                              All'INPGI    -    Direzione    per   la
                              riscossione dei contributi e vigilanza
                              All'IPSEMA    -    Direzione   per   la
                              riscossione dei contributi e vigilanza
                              All'ENASARCO   -  Unita'  organizzativa
                              vigilanza e coordinamento sedi
                              Al   Comando   Carabinieri  Ispettorato
                              lavoro
                              Al  Comando  generale  della Guardia di
                              Finanza
                                e, per conoscenza:
                              Alla  Direzione  generale per la tutela
                              delle condizioni di lavoro
                              Alla provincia autonoma di Bolzano
                              Alla provincia autonoma di Trento
                              Alla Regione Siciliana
                              Assessorato lavoro e previdenza sociale
                              Ispettorato reg.le del lavoro - Palermo
                              Ispettorato reg.le del lavoro - Catania
  Nella  prima  fase di applicazione della disciplina di cui all'art.
13  del decreto legislativo n. 124/2004 sono emersi alcuni profili di
incertezza   operativa,   sui  quali  si  ritiene  opportuno  fornire
ulteriori  chiarimenti  rispetto a quelli gia' forniti con precedente
circolare n. 24/2004.
  Quanto  al  carattere  obbligatorio del provvedimento di diffida si
ribadisce   che   la   stessa,   stante  il  tenore  letterale  della
disposizione normativa, riveste carattere obbligatorio, nel senso che
costituisce    una    condizione    di   procedibilita'   dell'azione
sanzionatoria degli illeciti amministrativi in materia di lavoro e di
legislazione sociale.
  Pertanto,      l'adozione      di      un      provvedimento     di
contestazione/notificazione  di  una violazione ritenuta sanabile non
preceduta  dalla  diffida ex art. 13 cit. e' inficiata da un vizio di
carattere  procedimentale,  che  si ripercuote sulla legittimita' del
provvedimento stesso.
  Relativamente  alla  sanabilita' delle violazioni, si ribadisce che
tale  requisito  sussiste in tutti i casi di inosservanze consistenti
in comportamenti materialmente realizzabili, indipendentemente quindi
dalla  istantaneita'  omeno  della condotta oggetto della fattispecie
sanzionatoria,  purche'  non si tratti di violazione di norme poste a
diretta tutela dell'integrita' psicofisica del lavoratore.
  Peraltro,  tutte  le  violazioni  i  cui adempimenti possono essere
considerati   astrattamente   sanabili   non   consentono,  tuttavia,
l'applicazione  dell'istituto in esame qualora la regolarizzazione da
parte  del  datore  di  lavoro  non sia materialmente possibile. Cio'
accade,  ad  esempio, per la fattispecie di omessa consegna, all'atto
dell'assunzione,   della   dichiarazione   contenente   gli   estremi
dell'iscrizione  nel  libro  matricola, nel caso in cui il lavoratore
interessato,  al  momento  della  diffida,  non  sia  piu'  in  forza
all'azienda,   ovvero   nell'ipotesi   in  cui  l'impresa,  possibile
destinataria della diffida, sia gia' cessata al momento dell'adozione
del provvedimento.
  Il  potere  di diffida si applica, non essendovi alcuna limitazione
al  riguardo,  a  tutte  le materie di competenza degli ispettori del
lavoro  e, pertanto, anche in materie - quale, in particolare, quella
della  sicurezza  del  lavoro  - ove residuano competenze accertative
dello  Stato.  D'altra  parte nell'art. 13 del decreto legislativo n.
124/2004  si  fa  espresso  riferimento  alle  norme  in  materia  di
«legislazione  sociale» ed e' da ritenersi che in tale ambito rientri
anche  la  disciplina  prevenzionistica.  Anche  in tal caso, e' bene
ribadirlo,  la  regolarizzazione  dell'inosservanza sara' ammissibile
soltanto   nelle  ipotesi  in  cui  la  condotta  omessa  sia  ancora
materialmente  realizzabile  e  sempre che si tratti di violazione di
adempimenti formali di natura documentale o burocratica.
  Al  fine  di  uniformare  l'attivita'  del  personale ispettivo, si
allega   un   elenco,   ancorche'  non  esaustivo,  delle  principali
violazioni amministrative suscettibili di diffida.
    Roma, 23 marzo 2006
                       Il Ministro del lavoro
                      e delle politiche sociali
                               Maroni