IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.  600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi;
  Visto  il  testo  unico  delle  imposte  sui redditi, approvato con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344;
  Visto  l'art.  62-bis  del  decreto-legge  30 agosto  1993, n. 331,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427,
il  quale  prevede  che gli uffici del Dipartimento delle entrate del
Ministero  delle  finanze  elaborino,  in  relazione  ai vari settori
economici, appositi studi di settore;
  Visto  il  medesimo art. 62-bis del citato decreto-legge n. 331 del
1993,  il  quale prevede che gli studi di settore siano approvati con
decreto del Ministro delle finanze;
  Visto  l'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, come modificato
dall'art.  1  della  legge 30 dicembre 2004, n. 311, che individua le
modalita'  di  utilizzazione  degli  studi  di  settore  in  sede  di
accertamento  nonche'  le cause di esclusione dall'applicazione degli
stessi;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n.
195,  recante  disposizioni  concernenti  i  tempi  e le modalita' di
applicazione degli studi di settore;
  Considerato  che,  a  seguito  delle  analisi  e  delle valutazioni
effettuate   allo   stato,   sulla   base   dei   dati   in  possesso
dell'Amministrazione   finanziaria,   sono   emerse   cause   di  non
applicabilita' degli studi di settore;
  Visto  il  decreto del Ministro delle finanze 10 novembre 1998, che
ha  istituito  la  Commissione  di  esperti  prevista  dall'art.  10,
comma 7,  della  legge  n.  146  del 1998, integrata e modificata con
successivi  decreti  del  5 febbraio  1999,  del 24 ottobre 2000, del
2 agosto 2002 e del 14 luglio 2004;
  Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che
ha  trasferito  le  funzioni dei Ministeri del bilancio, del tesoro e
della   programmazione   economica   e  delle  finanze  al  Ministero
dell'economia e delle finanze;
  Visto  l'art.  57 del medesimo decreto legislativo n. 300 del 1999,
che ha istituito le Agenzie fiscali;
  Visto  il  decreto  del  Direttore  generale del Dipartimento delle
Entrate  24 dicembre  1999,  concernente  le modalita' di annotazione
separata  dei  componenti  rilevanti  ai fini dell'applicazione degli
studi di settore;
  Visti  i  provvedimenti  del  Direttore  dell'Agenzia delle Entrate
15 aprile  2003  e  13 aprile  2004  concernenti  l'approvazione  dei
modelli   per   la   comunicazione   dei   dati   rilevanti  ai  fini
dell'applicazione  degli  studi  di  settore  relativi alle attivita'
economiche del commercio;
  Visti  i  provvedimenti  del  Direttore  dell'Agenzia delle Entrate
18 dicembre  2003  e  22 ottobre  2004, concernenti l'approvazione di
questionari per gli studi di settore;
  Visti i decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze 25 marzo
2002,  18 luglio 2003, 14 luglio 2004 e 19 maggio 2005, concernenti i
criteri per l'applicazione degli studi di settore ai contribuenti che
esercitano due o piu' attivita' d'impresa ovvero una o piu' attivita'
in diverse unita' di produzione o di vendita;
  Visto  il  provvedimento  del  Direttore dell'Agenzia delle Entrate
23 dicembre   2003,   concernente  l'approvazione  della  tabella  di
classificazione delle attivita' economiche;
  Acquisito  il  parere della predetta Commissione di esperti in data
6 dicembre 2005;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                 Approvazione degli studi di settore
  1.  Sono  approvate,  in  base  all'art.  62-bis  del decreto-legge
30 agosto  1993,  n.  331, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 ottobre  1993,  n.  427,  le  evoluzioni  degli  studi  di settore
relativi   alle   seguenti   attivita'  economiche  nel  settore  del
commercio:
    a) Studio  di settore TM11U (che sostituisce gli studi di settore
SM11A  e  SM11B)  - Commercio all'ingrosso di carte da parati, codice
attivita'  51.44.3;  commercio  al dettaglio di ferramenta, materiale
elettrico  e  termoidraulico, pitture e vetro piano, codice attivita'
52.46.1; commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari, codice
attivita'   52.46.2;   commercio   al   dettaglio   di  materiali  da
costruzione,  codice  attivita'  52.46.3;  commercio  al dettaglio di
carta  da  parati  e  di rivestimenti per pavimenti, codice attivita'
52.48.9;  commercio  all'ingrosso di legname, semilavorati in legno e
legno  artificiale,  codice attivita' 51.53.1; commercio all'ingrosso
di  materiali da costruzione (inclusi i materiali igienico-sanitari),
codice  attivita'  51.53.2;  commercio  all'ingrosso  di vetro piano,
codice attivita' 51.53.3; commercio all'ingrosso di vernici e colori,
codice attivita' 51.53.4; commercio all'ingrosso di articoli in ferro
e  in altri metalli (ferramenta), codice attivita' 51.54.1; commercio
all'ingrosso  di  apparecchi  e accessori per impianti idraulici e di
riscaldamento, codice attivita' 51.54.2;
    b) Studio  di settore TM12U (che sostituisce lo studio di settore
SM12U)  -  Commercio  al  dettaglio  di libri nuovi, codice attivita'
52.47.1;
    c) Studio  di settore TM15B (che sostituisce lo studio di settore
SM15B)  - Commercio al dettaglio di materiale per ottica, fotografia,
cinematografia, strumenti di precisione, codice attivita' 52.48.2;
    d) Studio  di settore TM17U (che sostituisce lo studio di settore
SM17U)  -  Commercio  all'ingrosso di cereali e legumi secchi, codice
attivita'  5 1.21.1; commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per
il bestiame, piante officinali, semi oleosi, patate da semina, codice
attivita' 51.21.2;
    e) Studio  di settore TM18B (che sostituisce lo studio di settore
SM18B)  -  Commercio all'ingrosso di animali vivi, codice attivita' 5
1.23.0;
    f) Studio  di settore TM21B (che sostituisce lo studio di settore
SM21B)   -   Commercio  all'ingrosso  di  bevande  alcoliche,  codice
attivita'  51.34.1;  commercio  all'ingrosso di altre bevande, codice
attivita' 5 1.34.2;
    g) Studio di settore TM22A (che sostituisce lo studio dio settore
SM22A)  -  Commercio  all'ingrosso di elettrodomestici, di apparecchi
radiotelevisivi  e  telefonici e altra elettronica di consumo, codice
attivita'  51.43.1;  commercio  all'ingrosso  di  supporti, vergini o
registrati,   audio,  video,  informatici  (dischi,  nastri  e  altri
supporti),   codice  attivita'  51.43.2;  commercio  all'ingrosso  di
materiali  radioelettrici,  telefonici e televisivi, codice attivita'
51.43.3;  commercio  all'ingrosso  di  articoli per  illuminazione  e
materiale   elettrico  vario  per  uso  domestico,  codice  attivita'
51.43.4;
    h) Studio  di settore TM25A (che sostituisce lo studio di settore
SM25A)  -  Commercio  all'ingrosso  di giochi e di giocattoli, codice
attivita' 5 1.47.6;
    i) Studio  di settore TM30U (che sostituisce lo studio di settore
SM30U)  -  Commercio  al  dettaglio  di  prodotti  surgelati,  codice
attivita' 52.11.5;
    i) Studio  di settore TM35U (che sostituisce lo studio di settore
SM35U) - Erboristerie, codice attivita' 52.33.1;
    k) Studio  di settore TM37U (che sostituisce lo studio di settore
SM37U) - Commercio all'ingrosso di saponi, detersivi e altri prodotti
per  la  pulizia, codice attivita' 51.44.4; commercio all'ingrosso di
profumi e cosmetici, codice attivita' 51.45.0.
  2.  Gli  elementi  necessari alla definizione presuntiva dei ricavi
relativi  agli studi di settore indicati nel comma 1 sono determinati
sulla  base  delle  note  tecniche e metodologiche, delle tabelle dei
coefficienti  nonche'  della lista delle variabili per l'applicazione
dello studio di cui agli allegati:
    -- 1, per lo studio di settore TM11U;
    -- 2, per lo studio di settore TM12U;
    -- 3, per lo studio di settore TM15B;
    -- 4, per lo studio di settore TM17U;
    -- 5, per lo studio si settore TM18B;
    -- 6, per lo studio si settore TM21B;
    -- 7, per lo studio di settore TM22A;
    -- 8, per lo studio di settore TM25A;
    -- 9, per lo studio di settore TM30U;
    -- 10, per lo studio di settore TM35U;
    -- 11, per lo studio di settore TM37U.
  3.  Il  programma per l'applicazione degli studi di settore segnala
anche, con riferimento ad indici significativi, la coerenza economica
rispetto  ai  valori  minimi  e  massimi assumibili con riferimento a
comportamenti normali degli operatori del settore.
  4.  Gli  studi di settore si applicano ai contribuenti che svolgono
in  maniera  prevalente le attivita' indicate nel comma 1, nonche' ai
contribuenti   che  svolgono,  in  maniera  secondaria,  le  predette
attivita'  per  le  quali abbiano tenuto contabilita' separata, fermo
restando  il  disposto  dell'art.  2.  In  caso  di esercizio di piu'
attivita' d'impresa, per le quali non e' stata tenuta la contabilita'
separata,  per  attivita'  prevalente si intende quella da cui deriva
nel periodo d'imposta la maggiore entita' dei ricavi.
  5.  Gli  studi  di  settore  approvati con il presente decreto sono
utilizzabili  a  partire  dagli  accertamenti  relativi al periodo di
imposta 2005.