IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.  600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi;
  Visto  il  testo  unico  delle  imposte  sui redditi, approvato con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344;
  Visto  l'art.  62-bis  del  decreto-legge  30 agosto  1993, n. 331,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427,
il  quale  prevede  che gli uffici del Dipartimento delle entrate del
Ministero  delle  finanze  elaborino,  in  relazione  ai vari settori
economici, appositi studi di settore;
  Visto  il  medesimo art. 62-bis del citato decreto-legge n. 331 del
1993,  il  quale prevede che gli studi di settore siano approvati con
decreto del Ministro delle finanze;
  Visto  l'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, come modificato
dall'art.  1  della  legge 30 dicembre 2004, n. 311, che individua le
modalita'  di  utilizzazione  degli  studi  di  settore  in  sede  di
accertamento  nonche'  le cause di esclusione dall'applicazione degli
stessi;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n.
195,  recante  disposizioni  concernenti  i  tempi  e le modalita' di
applicazione degli studi di settore;
  Considerato  che,  a  seguito  delle  analisi  e  delle valutazioni
effettuate   allo   stato,   sulla   base   dei   dati   in  possesso
dell'Amministrazione   finanziaria,   sono   emerse   cause   di  non
applicabilita' degli studi di settore;
  Visto  il  decreto del Ministro delle finanze 10 novembre 1998, che
ha  istituito  la  Commissione  di  esperti  prevista  dall'art.  10,
comma 7,  della  legge  n.  146  del 1998, integrata e modificata con
successivi  decreti  del  5 febbraio  1999,  del 24 ottobre 2000, del
2 agosto 2002 e del 14 luglio 2004;
  Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che
ha  trasferito  le  funzioni dei Ministeri del bilancio, del tesoro e
della   programmazione   economica   e  delle  finanze  al  Ministero
dell'economia e delle finanze;
  Visto  l'art.  57 del medesimo decreto legislativo n. 300 del 1999,
che ha istituito le Agenzie fiscali;
  Visto  il  decreto  del  Direttore  generale del Dipartimento delle
Entrate  24 dicembre  1999,  concernente  le modalita' di annotazione
separata  dei  componenti  rilevanti  ai fini dell'applicazione degli
studi di settore;
  Visto  i  provvedimenti  del  Direttore  dell'Agenzia delle Entrate
15 aprile  2003  e  13 aprile  2004,  concernenti  l'approvazione dei
modelli   per   la   comunicazione   dei   dati   rilevanti  ai  fini
dell'applicazione degli studi di settore;
    Visto  i  provvedimenti  del Direttore dell'Agenzia delle Entrate
21 ottobre  2003  e  16 marzo  2004,  concernenti  l'approvazione  di
questionari per gli studi di settore;
  Visto  il  provvedimento  del  Direttore dell'Agenzia delle Entrate
23 dicembre   2003,   concernente  l'approvazione  della  tabella  di
classificazione delle attivita' economiche;
  Acquisito  il  parere della predetta Commissione di esperti in data
6 dicembre 2005;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                 Approvazione degli studi di settore
  1.  Sono  approvati,  in  base  all'art.  62-bis  del decreto-legge
30 agosto  1993,  n.  331, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 ottobre  1993,  n.  427,  le  evoluzione  degli  studi  di settore
relativi alle seguenti attivita' professionali:
    a) Studio  di settore TK02U (che sostituisce lo studio di settore
SK02U) - Studi di ingegneria, codice attivita' 74.20.F;
    b) Studio  di settore TK17U (che sostituisce lo studio di settore
SK17U)  -  Attivita'  tecniche  svolte  da periti industriali, codice
attivita' 74.20.B;
    c) Studio  di settore TK56U (che sostituisce lo studio di settore
SG56U) - Laboratori di analisi cliniche, codice attivita' 85.14.A.
  2.  Gli elementi necessari alla definizione presuntiva dei compensi
relativi  agli studi di settore indicati nel comma 1 sono determinati
sulla  base  della  nota  tecnica  e  metodologica, delle tabelle dei
coefficienti  nonche'  della lista delle variabili per l'applicazione
dello studio di cui agli allegati:
    -- 1, per lo studio di settore TK02U;
    -- 2, per lo studio di settore TK17U;
    -- 3, per lo studio di settore TK56U.
  3.  Il  programma per l'applicazione degli studi di settore segnala
anche, con riferimento ad indici significativi, la coerenza economica
rispetto  ai  valori  minimi  e  massimi assumibili con riferimento a
comportamenti normali degli operatori del settore.
  4. Gli studi di settore si applicano ai contribuenti esercenti arti
e  professioni  che  svolgono  in  maniera  prevalente  le  attivita'
indicate  nel  comma 1.  In caso di piu' attivita' professionali, per
attivita'  prevalente  si  intende  quella da cui deriva, nel periodo
d'imposta, la maggiore entita' dei compensi.