IL MINISTRO DELLE POLITICHE
                        AGRICOLE E FORESTALI
  Vista   la   legge   25 novembre  1971,  n.  1096,  che  disciplina
l'attivita'  sementiera  ed  in  particolare gli articoli 19 e 24 che
prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura,
dei   registri   di   varieta'   aventi   lo   scopo   di  permettere
l'identificazione delle varieta' stesse;
  Vista  la  legge 20 aprile 1976, n. 195 recante la disciplina della
produzione delle sementi per le colture erbacee, ortive e i materiali
di moltiplicazione da fiore e da orto;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44
del  17 febbraio  1973,  con il quale sono stati istituiti i registri
delle  varieta'  di  cereali, patata, specie oleaginose e da fibra al
fine di permettere l'identificazione delle varieta' stesse;
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle
norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle dipendenze delle
amministrazioni  pubbliche,  in  particolare  l'art. 4, commi 1 e 2 e
l'art. 16 comma 1;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell'organizzazione  di  governo  a norma dell'art. 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59;
  Visto  il  decreto  ministeriale  14 gennaio 2004, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 27 del 3 febbraio
2004,  relativo ai caratteri e condizioni da osservarsi ai fini della
iscrizione  delle varieta' nel registro nazionale in attuazione delle
direttive  2003/90/CE  e  2003/91/CE  della Commissione del 6 ottobre
2003;
  Vista  la  direttiva  2005/91/CE della Commissione, del 16 dicembre
2005,  che  modifica  la  direttiva  2003/90/CE per quanto riguarda i
caratteri  minimi  sui  quali  deve  vertere  l'esame e le condizioni
minime per l'esame delle varieta' delle specie di piante agricole;
  Considerata la necessita' di recepire la direttiva 2005/91/CE;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  All'art.  1  del  decreto 14 gennaio 2004, di cui alle premesse, e'
aggiunta la seguente frase:
    «Per  l'iscrizione,  nel  registro  nazionale  delle  varieta' di
specie  di  piante  agrarie,  i  caratteri  e le condizioni minime da
osservarsi,  per  l'esame delle varieta', devono essere conformi alle
linee  direttrici  di  cui  agli  allegati  I  e  II  della direttiva
2005/91/CE.».
  Il  presente  decreto  entrera'  in  vigore  il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
    Roma, 12 aprile 2006
                                                Il Ministro: Alemanno
Avvertenza:      Il  presente  atto  non  e'  soggetto  al  visto  di
controllo  preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti,
art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, ne' alla registrazione da parte
dell'Ufficio  centrale  del  bilancio  del  Ministero dell'economia e
delle  finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n.
38/1998.