IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

                           di concerto con

       IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

  Considerata  la necessita' di sanare le discrepanze sussistenti tra
la  normativa prevista dall'art. 229 del decreto legislativo 3 aprile
2006,  n.  152,  e  la  disciplina  tecnica  preesistente  in tema di
incentivazioni  all'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili, con
particolare   riferimento  all'art.  12,  comma 3,  del  decreto  del
Ministero delle attivita' produttive 24 ottobre 2005;
  Visto  il  contenzioso amministrativo pendente dinanzi al TAR Lazio
sull'art. 12 del sopra menzionato decreto ministeriale;
  Vista  la  legge 15 dicembre 2004, n. 308, ed in particolare l'art.
1,  comma 30, in base al quale il Governo e' autorizzato ad apportare
modifiche  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
8 marzo  2002,  conseguenti  a  quanto previsto all'art. 1, comma 29,
lettera b) della medesima legge;
  Visto l'art. 229 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che
disciplina  le  modalita'  per l'utilizzo del CDR di qualita' elevata
(CDR-Q) come definito dall'art. 183, comma 1, lettera s);
  Considerato che in data 29 aprile 2006, con l'entrata in vigore del
decreto   legislativo   3 aprile   2006,  n.  152,  si  e'  proceduto
all'abrogazione,  fra  le altre norme, del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002;
  Considerato  che il citato decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri  8 marzo  2002,  e'  espressamente  menzionato come norma da
modificare  tanto  dalla  legge n. 308/2004, art. 1, comma 30, quanto
dall'art. 229, commi 2 e 4, del decreto legislativo n. 152/2006;
  Ravvisata  la  necessita'  di  dover procedere con tempestivita' ed
urgenza   all'attuazione   dell'art.  1,  comma 30,  della  legge  n.
308/2004,  anche  al  fine  di  fornire  una compiuta disciplina alle
modalita' di utilizzo del CDR-Q;
  Considerata la necessita' di fornire chiarezza giuridica e certezza
comportamentale  in  modo  uniforme sull'intero territorio nazionale,
tanto  alle  autorita'  deputate  al  controllo  che  agli  operatori
interessati;
  Premesso che l'art. 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
(richiamato  nel prosieguo come: il decreto legislativo n. 152/2006),
recante  norme  in materia ambientale, dispone criteri per l'adozione
dei  provvedimenti  successivi  aventi  ad oggetto le norme di cui al
medesimo decreto;
  Premesso  che  con  decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto
con   il  Ministro  della  salute  ed  il  Ministro  delle  attivita'
produttive, in attuazione dell'art. 12 del decreto del Presidente del
Consiglio   dei   Ministri  8 marzo  2002,  e'  stata  istituita  una
Commissione  interministeriale  (richiamata  nel  prosieguo  come: la
Commissione)   per   l'esame   delle   proposte  di  integrazione  ed
aggiornamento  al  citato  decreto  del  Presidente del Consiglio dei
Ministri  8 marzo  2002,  anche  in  riferimento  alle  condizioni di
utilizzo dei combustibili;
  Visti  i  lavori  della  Commissione  relativi  alle  problematiche
connesse  alla  produzione  e l'utilizzo del CDR-Q, che si e' avvalsa
delle  competenze  dell'APAT,  del CNR, dell'ENEA, dell'ISS e del CTI
(Comitato Termotecnico Italiano);
  Vista la nota tecnica, prodotta dal Comitato Termotecnico Italiano,
relativa   ad   una   possibile   regolamentazione   del  CDR-Q  come
combustibile consentito per alcuni usi industriali;
  Ritenuto  di  dover promuovere con urgenza l'utilizzo del CDR-Q che
costituisce    fonte    energetica    alternativa    e   rinnovabile,
particolarmente   rilevante   in   situazioni   di  carenze  e  crisi
energetiche  anche  al  fine  di  concorrere  al raggiungimento degli
obiettivi   derivanti   dal   Protocollo  di  Kyoto  cosi'  come,  in
particolare, previsto dall'art. 267, comma 4, del decreto legislativo
n. 152/2006;
  Considerato  che la Commissione e' decaduta con l'entrata in vigore
dell'art.  297  del  decreto  legislativo  n. 152/2006, che abroga il
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002;
  Verificato  che  non  e'  stato  portato  a  compimento il disposto
dell'art. 1, comma 30, della legge n. 308/2004;
  Ritenuto  di recepire con proprio decreto, gli elaborati tecnici ed
i  contributi  prodotti  dalla  Commissione ed in particolare la nota
tecnica  prodotta  dal  Comitato Termotecnico Italiano, relativamente
alle problematiche connesse alla produzione e all'utilizzo del CDR-Q;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'art.  12, comma 3, del decreto 24 ottobre 2005 del Ministro delle
attivita'  produttive  di  concerto  con  il Ministro dell'ambiente e
della  tutela  del territorio, recante «Aggiornamento delle direttive
per   l'incentivazione   dell'energia  elettrica  prodotta  da  fonti
rinnovabili  ai  sensi dell'art. 11, comma 5, del decreto legislativo
16 marzo  1999, n. 79», e' cosi' modificato: «In attuazione dell'art.
229,  comma 6,  del  decreto  legislativo  3 aprile  2006,  n. 152, e
dell'art.  17,  comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.
387,  ha  diritto  ai  certificati  verdi  la  produzione  di energia
elettrica  degli  impianti  che utilizzano combustibile da rifiuti di
qualita'  elevata  (CDR-Q)  come  descritto  dalle norme tecniche UNI
9903-1 (RDF di qualita' elevata).».