IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
                              di Padova

    Visto   l'art.  4,  comma 1  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  18 aprile  1994,  n.  342, che attribuisce alle direzioni
provinciali  del  lavoro  la  funzione  amministrativa  in materia di
determinazione delle tariffe minime per le attivita' di facchinaggio;
    Vista  la  lettera circolare del Ministero del lavoro n. 25157/70
del  2 febbraio  1995,  inerente il regolamento sulla semplificazione
dei  procedimenti amministrativi in materia di lavori di facchinaggio
e di determinazione delle relative tariffe;
    Visto  il  decreto  direttoriale  n. 2 del 28 maggio 2004, con il
quale   si   e'  provveduto  a  fissare  le  tariffe  provinciali  di
facchinaggio a partire dal 1° giugno 2004 fino al 31 dicembre 2005, e
ritenuto doveroso procedere alla loro rideterminazione;
    Sentiti  i  rappresentanti  delle organizzazioni sociali operanti
nello  specifico  settore  nell'incontro  del  5 aprile 2006 e tenuto
conto degli orientamenti emersi in detta circostanza;
    Considerato   che   le   riforme  introdotte  nel  settore  della
cooperazione  con  la  legge  n. 142/2001 e il decreto legislativo n.
6/2003,  hanno,  tra  l'altro, equiparato il trattamento retributivo,
previdenziale  ed  assicurativo  del  lavoro  associato  a quello del
lavoro  dipendente  con conseguente incremento degli oneri diretti ed
indiretti;
    Considerati gli indicatori economici quali il tasso d'inflazione,
l'incremento   del   costo   previdenziale  del  lavoro  e  l'aumento
retributivo    nel   settore   autotrasporto   e   spedizioni   merci
(relativamente  all'operaio  facchino  di  5°  livello),  nonche'  la
contrattazione  nel  settore  pubblico  e  privato  per  il  recupero
salariale;
    Ritenuto  opportuno  limitare  il  periodo di vigenza delle nuove
tariffe    di   facchinaggio   al   31 dicembre   2007,   in   attesa
dell'assestamento  del  quadro  normativo di riferimento attinente il
settore  cooperativo  ed  in  via  generale  di  quello relativo alla
riforma  del  mercato  del  lavoro, conseguente all'entrata in vigore
della legge n. 30/2003 e del decreto legislativo n. 276/2003;

                               Decreta

l'incremento  delle  tariffe  per lavori di facchinaggio nella misura
del  10,01%, rispetto a quelle in vigore, a partire dal 1° marzo 2006
fino  al  31  dicembre  2006  e del 13,556% dal 1° gennaio 2007 al 31
dicembre 2007.
    Le   nuove  tariffe  risultano,  pertanto,  determinate  come  da
allegato  prospetto  che  costituisce  parte  integrante del presente
decreto,  che viene contestualmente trasmesso alla Gazzetta Ufficiale
per la sua pubblicazione.
    Avverso   il   provvedimento   potra'   essere  proposto  ricorso
straordinario  al  Capo  dello  Stato entro centoventi giorni, ovvero
ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto entro sessanta giorni.
    Nei   due  casi  i  termini  decorrono  comunque  dalla  data  di
pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.
      Padova, 19 aprile 2006
                                      Il direttore provinciale: Drago