IL VICE MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

  Visto  l'art.  125 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia
popolare  ed economica approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n.
1165,  che  riserva  al  Ministero  dei  lavori  pubblici,  ora delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  direzione generale per l'edilizia
residenziale  e  le politiche urbane ed abitative, la vigilanza sulle
cooperative edilizie fruenti di contributo erariale;
  Visto  l'art.  127  del  richiamato  testo unico 28 aprile 1938, n.
1165,  che  consente  al predetto Ministero di addivenire alla revoca
degli  organi  statutari  delle cooperative vigilate e alla nomina di
commissari  governativi  per  la  gestione  delle  stesse, in caso di
inconvenienti che ne compromettano il regolare funzionamento;
  Considerato  che  l'indennita'  di  carica  spettante  ai  predetti
commissari  e' tuttora determinata sulla base di un appunto informale
datato  29 ottobre  1991,  concordato  col  Ministro  pro-tempore,  e
fissata  in lire un milione al mese (Euro 516,46), per le cooperative
composte da piu' di venti soci;
  Tenuto   conto   della  necessita'  di  procedere,  ai  fini  della
trasparenza   dell'azione   amministrativa,   alla   formalizzazione,
revisione  ed  aggiornamento  delle  indennita' spettanti ai predetti
commissari  governativi,  in funzione del numero dei soci costituenti
il sodalizio;
  Ai  sensi della legge e del regolamento sulla contabilita' generale
dello Stato;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  L'indennita'  economica  mensile  da  corrispondere  ai  commissari
governativi  nominati  da questo Ministero ai sensi e per gli effetti
dell'art.  127  del  testo  unico  28 aprile  1938,  n.  1165, per la
temporanea  gestione  delle societa' cooperative edilizie fruenti del
contributo statale, e' determinata come segue:
    Euro 600,00 per sodalizi aventi un numero di soci fino a 18;
    Euro  1.200,00 per sodalizi aventi un numero di soci compresi tra
19 e 40;
    Euro  2.000,00 per sodalizi aventi un numero di soci compresi tra
41 e 120;
    Euro  2.500,00 per sodalizi aventi un numero di soci compresi tra
121 e 300;
    Euro  2.800,00 per sodalizi aventi un numero di soci compresi tra
301 e 500;
    Euro  25,00  per  ogni socio oltre i 500 con il limite massimo di
Euro 4.000,00.