IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
  Vista  la  legge  10 dicembre  1997,  n.  425,  avente  ad  oggetto
«Disposizioni  per  la  riforma  degli  esami di Stato conclusivi dei
corsi di studio di istruzione secondaria superiore»;
  Visto  il  Regolamento  applicativo della citata legge, emanato con
decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  13  del  richiamato  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  23 luglio 1998, n. 323, concernente la
predisposizione   delle   certificazioni   e   dei  relativi  modelli
integrativi  del  diploma da rilasciare in esito al superamento degli
esami di Stato;
  Considerato   che   dette  certificazioni,  ai  sensi  del  comma 1
dell'art.  13  del  suddetto  decreto del Presidente della Repubblica
23 luglio  1998,  n.  323,  che  fa  riferimento  anche alle esigenze
connesse  con  la  circolazione  dei  titoli  di  studio  nell'ambito
dell'Unione  Europea,  devono  attestare: l'indirizzo e la durata del
corso  di  studi,  la  votazione  complessiva ottenuta, le materie di
insegnamento  comprese  nel  curricolo  degli studi con l'indicazione
della  durata  oraria  complessiva  a  ciascuna destinata, nonche' le
conoscenze,   le   competenze  e  le  capacita'  anche  professionali
acquisite e i crediti formativi documentati in sede d'esame;
  Visto  l'art.  12  del  sopra indicato decreto del Presidente della
Repubblica  23 luglio  1998,  n.  323,  avente  ad  oggetto i crediti
formativi;
  Visto   il   proprio  decreto  in  data  9 febbraio  2005,  n.  13,
concernente  le certificazioni ed i relativi modelli da rilasciare in
esito  al  superamento  degli  esami di Stato conclusivi dei corsi di
studio di istruzione secondaria superiore;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
275,   recante  norme  in  materia  di  autonomia  delle  istituzioni
scolastiche,  ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
e, in particolare, l'art. 8, che prevede la definizione, da parte del
Ministro  della  pubblica  istruzione,  degli  obiettivi generali del
processo  formativo  e  degli  obiettivi  specifici  di apprendimento
relativi alle competenze degli alunni;
  Valutata l'opportunita' di confermare i modelli del diploma e delle
relative certificazioni integrative;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Le certificazioni di cui all'art. 13 del decreto del Presidente
della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323 attestano:
    a) l'indirizzo  e  la  durata  del  corso di studi, le materie di
insegnamento  comprese  nel  curricolo  degli studi con l'indicazione
della durata oraria complessiva a ciascuna destinata;
    b) la   votazione  complessiva  assegnata,  la  somma  dei  punti
attribuiti  alle  tre  prove scritte, il voto assegnato al colloquio,
l'eventuale  punteggio  aggiuntivo,  il credito scolastico, i crediti
formativi documentati;
    c) le  ulteriori specificazioni valutative della commissione, con
riguardo anche a prove sostenute con esito particolarmente positivo.