IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la
«Riforma  dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n.
319,  recante  norme di organizzazione del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca;
  Vista  la  legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per
la  riforma  degli  esami  di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n.
323,  con  il quale e' stato emanato il Regolamento applicativo della
legge 10 dicembre 1997, n. 425;
  Visto  il  decreto ministeriale 25 gennaio 2001, n. 104, recante le
modalita'  e  i termini per l'affidamento delle materie oggetto degli
esami  di  Stato  ai  commissari  esterni  e  le modalita' di nomina,
designazione  e  sostituzione  dei componenti delle commissioni degli
esami   di  Stato  conclusivi  dei  corsi  di  studio  di  istruzione
secondaria superiore;
  Vista  la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante «Disposizioni per
la  formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato», che
all'art.  22,  comma 7,  introduce  modifiche all'art. 4 della citata
legge  n.  425  in materia di composizione delle commissioni di esami
operanti presso le scuole statali e paritarie;
  Atteso  che  le  disposizioni di cui al citato decreto ministeriale
25 gennaio  2001,  n.  104  sono  ancora in vigore limitatamente alle
scuole legalmente riconosciute e pareggiate;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                Nomina e formazione delle commissioni
  1.  Nelle  scuole  statali e paritarie le commissioni di esami sono
composte   da  un  presidente  esterno  all'Istituto  e  dai  docenti
designati  dai  competenti consigli di classe, nel numero fissato per
ciascun  indirizzo  di studio e con le modalita' previste dal decreto
ministeriale  con  il  quale  e'  determinato,  per l'anno scolastico
2005/2006, il numero dei componenti delle commissioni di esami.
  2.   Nelle   scuole   legalmente   riconosciute   e  pareggiate  le
commissioni, costituite nel rispetto del numero fissato dal succitato
decreto  ministeriale,  sono  composte,  oltre  che  da un presidente
esterno  all'istituto,  per  il  50 per cento da docenti delle classi
medesime,  designati  dai  competenti  consigli  di  classe e, per il
restante  50  per  cento,  da  docenti appartenenti alla classe della
scuola   statale   o   paritaria  alla  quale  la  classe  legalmente
riconosciuta o pareggiata e' stata abbinata.
  3.  Il  presidente  e  i  commissari  sono  nominati  dal direttore
generale dell'ufficio scolastico regionale.
  4. E' nominato un presidente per ogni sede di esame.