IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n. 319, recante norme di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, con il quale e' stato emanato il Regolamento applicativo della legge 10 dicembre 1997, n. 425; Visto il decreto ministeriale 25 gennaio 2001, n. 104, recante le modalita' e i termini per l'affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e le modalita' di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore; Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», che all'art. 22, comma 7, introduce modifiche all'art. 4 della citata legge n. 425 in materia di composizione delle commissioni di esami operanti presso le scuole statali e paritarie; Atteso che le disposizioni di cui al citato decreto ministeriale 25 gennaio 2001, n. 104 sono ancora in vigore limitatamente alle scuole legalmente riconosciute e pareggiate; Decreta: Art. 1. Nomina e formazione delle commissioni 1. Nelle scuole statali e paritarie le commissioni di esami sono composte da un presidente esterno all'Istituto e dai docenti designati dai competenti consigli di classe, nel numero fissato per ciascun indirizzo di studio e con le modalita' previste dal decreto ministeriale con il quale e' determinato, per l'anno scolastico 2005/2006, il numero dei componenti delle commissioni di esami. 2. Nelle scuole legalmente riconosciute e pareggiate le commissioni, costituite nel rispetto del numero fissato dal succitato decreto ministeriale, sono composte, oltre che da un presidente esterno all'istituto, per il 50 per cento da docenti delle classi medesime, designati dai competenti consigli di classe e, per il restante 50 per cento, da docenti appartenenti alla classe della scuola statale o paritaria alla quale la classe legalmente riconosciuta o pareggiata e' stata abbinata. 3. Il presidente e i commissari sono nominati dal direttore generale dell'ufficio scolastico regionale. 4. E' nominato un presidente per ogni sede di esame.