IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la
«Riforma  dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n.
319,  recante  norme di organizzazione del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca;
  Visto  l'art. 252, comma 8, del decreto legislativo 16 aprile 1994,
n.  297,  per  il  quale  le commissioni di esame nei Conservatori di
musica  sono  composte da docenti dell'istituto e da uno o due membri
esterni;
  Vista  la  legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per
la  riforma  degli  esami  di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n.
323,  con  il quale e' stato emanato il regolamento applicativo della
legge 10 dicembre 1997, n. 425;
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  358  del  18 settembre  1998,
relativo  alla costituzione delle aree disciplinari, finalizzate alla
correzione  delle  prove  scritte  e  all'espletamento del colloquio,
negli  esami  di  Stato  conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
275  con  il quale, in applicazione dell'art. 21 della legge 15 marzo
1997, n. 59, e' stato emanato il regolamento recante norme in materia
di autonomia delle istituzioni scolastiche;
  Visto  il  decreto  ministeriale  in data 20 novembre 2000, n. 429,
concernente  le  caratteristiche  formali  generali della terza prova
scritta  negli  esami  di  Stato  conclusivi  dei  corsi di studio di
istruzione  secondaria  superiore  e le istruzioni per lo svolgimento
della prova medesima;
  Visto  il  decreto  ministeriale  in  data  26 giugno 2000, n. 234,
regolamento  recante  norme  in  materia  di curricoli nell'autonomia
delle  istituzioni  scolastiche, ai sensi dell'art. 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;
  Vista  la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante «Disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria  2002)»,  che  all'art.  22, comma 7, introduce modifiche
all'art. 4 della citata legge n. 425/1997;
  Visto il decreto ministeriale 23 aprile 2003, n. 41, concernente le
modalita'  di  svolgimento della 1ª e 2ª prova scritta degli esami di
Stato  conclusivi  dei  corsi  di  studio  di  istruzione  secondaria
superiore;
  Visto  il  decreto ministeriale 26 gennaio 2006, n. 6, con il quale
sono state indicate le materie oggetto della seconda prova scritta;
  Visto  il  decreto ministeriale 26 gennaio 2006, n. 7, con il quale
e' stato determinato il numero dei componenti le commissioni d'esame;
  Visto  il  decreto  ministeriale  26 gennaio  2006,  n.  9, recante
criteri  e  modalita'  di  nomina,  designazione  e  sostituzione dei
componenti  delle  commissioni  degli  esami  di Stato conclusivi dei
corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
  Visto il decreto del Presidente della provincia autonoma di Bolzano
n.  14  del 7 aprile 2005, concernente modalita' di svolgimento della
terza  prova  scritta,  «Modifica del regolamento di esecuzione sugli
esami   di  Stato  conclusivi  dei  corsi  di  studio  di  istruzione
secondaria superiore nelle scuole dell'Alto Adige»;
  Ravvisata  l'esigenza  di  dettare  disposizioni per lo svolgimento
degli  esami  di  Stato nelle classi sperimentali gia' autorizzate ai
sensi  dell'art. 278 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e
confermate  dal  primo  comma  dell'art.  1  del decreto ministeriale
26 giugno 2000, n. 234, per l'anno scolastico 2005-2006;
                              Decreta:
  Lo  svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio
di  istruzione  secondaria  superiore, nelle classi sperimentali gia'
autorizzate  ai sensi dell'art. 278 del decreto legislativo 16 aprile
1994,  n.  297  e  confermate dal primo comma dell'art. 1 del decreto
ministeriale  26 giugno  2000,  n.  234,  e' disciplinato, per l'anno
scolastico 2005-2006, come segue.
                               Art. 1.
                          Candidati esterni
  1.  I  candidati esterni possono chiedere di sostenere gli esami di
Stato  presso  istituti  statali  o paritari ove funzionano indirizzi
sperimentali  di  ordinamento e di struttura. In tal caso i candidati
medesimi devono sostenere gli esami, compresi quelli preliminari, sui
programmi  relativi  all'indirizzo  sperimentale prescelto e presente
nell'istituto scolastico sede d'esame.
  2. I candidati esterni che chiedono di sostenere gli esami di Stato
presso  gli  istituti  statali  o  paritari  ove funzionano indirizzi
sperimentali  linguistici  hanno  facolta'  di  sostenere  gli esami,
compresi  quelli  preliminari,  sui  programmi  approvati con decreto
Ministeriale  31 luglio  1973 oppure su quelli dei corsi sperimentali
ad indirizzo linguistico dell'istituzione scolastica sede di esami.
  3. I candidati esterni non possono sostenere gli esami di Stato nei
corsi   sperimentali   ove   e'  attivato  il  c.d.  «Progetto  Sino»
dell'istruzione tecnica. I candidati esterni, che siano stati ammessi
alla  classe  terminale  di  un corso del citato progetto, sostengono
l'esame  di  Stato  per  il corso ordinario. Gli stessi, se ammessi a
classe  precedente  l'ultima  di  un  corso  del  medesimo  progetto,
sostengono l'esame preliminare nella specie dell'esame di idoneita' e
non anche delle prove integrative.