IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la
«Riforma  dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n.
319,  con  il quale e' stato adottato il regolamento recante norme di
organizzazione  del  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca;
  Visto  il  Protocollo  culturale  tra l'Italia e la Germania del 24
aprile 2002;
  Visto  l'Accordo  tra  l'Italia  e  la  Germania,  concluso in data
14 ottobre 2004, per l'istituzione di sezioni bilingui in Italia e in
Germania;
  Vista  la  legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per
la  riforma  degli  esami  di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n.
323,  con  il  quale e' stato emanato il regolamento sulla disciplina
degli esami di Stato, previsto dall'art. 1 della legge sopra citata;
  Visto  il  decreto ministeriale 23 aprile 2003, n. 41, con il quale
e'   stato   emanato  il  regolamento  concernente  le  modalita'  di
svolgimento  della prima e della seconda prova scritta degli esami di
Stato  conclusivi  dei  corsi  di  studio  di  istruzione  secondaria
superiore;
  Visto  il  decreto  ministeriale  20 novembre  2000, n. 429, con il
quale  e' stato emanato il regolamento concernente le caratteristiche
formali  generali della terza prova scritta degli esami di Stato e le
istruzioni per lo svolgimento della prova medesima;
  Visto  il  decreto  ministeriale  18 settembre 1998, n. 358, con il
quale  e'  stato  emanato  il regolamento concernente la costituzione
delle  aree  disciplinari  finalizzate  alla  correzione  delle prove
scritte e all'espletamento del colloquio negli esami di Stato;
  Visto  il decreto ministeriale 24 febbraio 2000, n. 49, concernente
l'individuazione  delle  tipologie  di  esperienze che danno luogo ai
crediti formativi;
  Vista  la nota prot. n. 2781/C29 del 28 aprile 2003 dell'Ambasciata
della  Repubblica Federale di Germania, concernente i contenuti della
quarta  prova  e  la  durata  di essa, nonche' le materie oggetto del
colloquio;
  Vista  la  legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per
la  formazione  del  bilancio  annuale e pluriennale dello Stato, che
all'art.  22,  comma 7,  introduce  modifiche all'art. 4 della citata
legge n. 425/1997;
  Visto  il  decreto  ministeriale  26 gennaio  2006,  n. 6, relativo
all'individuazione  delle materie oggetto della seconda prova scritta
negli  esami  di  Stato  conclusivi  dei  corsi  di studio ordinari e
sperimentali di istruzione secondaria superiore;
  Visto  il  decreto ministeriale 26 gennaio 2006, n. 7, con il quale
e' stato determinato il numero dei componenti le commissioni d'esame;
  Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 2006, n. 8, concernente le
certificazioni  ed  i  relativi  modelli  da  rilasciare  in esito al
superamento  degli  esami  di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore;
  Visto  il  decreto  ministeriale  26 gennaio  2006,  n.  9, recante
criteri  e  modalita'  di  nomina,  designazione  e  sostituzione dei
componenti  delle  commissioni  degli  esami  di Stato conclusivi dei
corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
  Visto  il decreto ministeriale 20 febbraio 2006, n. 16, concernente
le  norme  per  lo  svolgimento  nell'anno scolastico 2005-2006 degli
esami   di  Stato  conclusivi  dei  corsi  di  studio  di  istruzione
secondaria superiore nelle classi sperimentali;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                        Validita' del diploma
  Il  diploma, rilasciato in esito al superamento dell'esame di Stato
conclusivo   del   corso   di   studio   delle   sezioni  ad  opzione
internazionale   tedesca  ad  indirizzo  linguistico,  scientifico  e
classico,  consente l'accesso agli istituti di insegnamento superiore
tedeschi  senza obbligo, per gli alunni interessati, di sottoporsi ad
un esame di idoneita' linguistica.