IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n. 319, con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Visto il Protocollo culturale tra l'Italia e la Germania del 24 aprile 2002; Visto l'Accordo tra l'Italia e la Germania, concluso in data 14 ottobre 2004, per l'istituzione di sezioni bilingui in Italia e in Germania; Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, con il quale e' stato emanato il regolamento sulla disciplina degli esami di Stato, previsto dall'art. 1 della legge sopra citata; Visto il decreto ministeriale 23 aprile 2003, n. 41, con il quale e' stato emanato il regolamento concernente le modalita' di svolgimento della prima e della seconda prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore; Visto il decreto ministeriale 20 novembre 2000, n. 429, con il quale e' stato emanato il regolamento concernente le caratteristiche formali generali della terza prova scritta degli esami di Stato e le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima; Visto il decreto ministeriale 18 settembre 1998, n. 358, con il quale e' stato emanato il regolamento concernente la costituzione delle aree disciplinari finalizzate alla correzione delle prove scritte e all'espletamento del colloquio negli esami di Stato; Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 2000, n. 49, concernente l'individuazione delle tipologie di esperienze che danno luogo ai crediti formativi; Vista la nota prot. n. 2781/C29 del 28 aprile 2003 dell'Ambasciata della Repubblica Federale di Germania, concernente i contenuti della quarta prova e la durata di essa, nonche' le materie oggetto del colloquio; Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, che all'art. 22, comma 7, introduce modifiche all'art. 4 della citata legge n. 425/1997; Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 2006, n. 6, relativo all'individuazione delle materie oggetto della seconda prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio ordinari e sperimentali di istruzione secondaria superiore; Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 2006, n. 7, con il quale e' stato determinato il numero dei componenti le commissioni d'esame; Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 2006, n. 8, concernente le certificazioni ed i relativi modelli da rilasciare in esito al superamento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore; Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 2006, n. 9, recante criteri e modalita' di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore; Visto il decreto ministeriale 20 febbraio 2006, n. 16, concernente le norme per lo svolgimento nell'anno scolastico 2005-2006 degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle classi sperimentali; Decreta: Art. 1. Validita' del diploma Il diploma, rilasciato in esito al superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio delle sezioni ad opzione internazionale tedesca ad indirizzo linguistico, scientifico e classico, consente l'accesso agli istituti di insegnamento superiore tedeschi senza obbligo, per gli alunni interessati, di sottoporsi ad un esame di idoneita' linguistica.