IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Visto  il  decreto  legge  22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni,   nella   legge  19 dicembre  1992,  n.  488,  recante
modifiche  alla  legge  1° marzo  1986,  n. 64, in tema di disciplina
organica dell'intervento nel Mezzogiorno;
  Visto  il  decreto  legislativo  3 aprile 1993, n. 96, e successive
integrazioni   e   modificazioni,  relativo  al  trasferimento  delle
competenze   gia'   attribuite   ai  soppressi  Dipartimento  per  il
Mezzogiorno   e   Agenzia   per  la  promozione  dello  sviluppo  del
Mezzogiorno,  in  attuazione  dell'art.  3  della suindicata legge n.
488/1992
  Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;
  Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modifiche,  sulla  riforma  dell'organizzazione  del  Governo  e,  in
particolare,  l'art.  27  che istituisce il Ministero delle attivita'
produttive, nonche' l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001,
n.  175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle
attivita' produttive;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
10 aprile  2001,  recante  adempimenti necessari per il completamento
della riforma dell'organizzazione del Governo;
  Visto  il  decreto-legge  12 giugno  2001,  n. 217, convertito, con
modificazioni,  nella  legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche
al  decreto  legislativo  n.  300/1999,  nonche' alla legge 23 agosto
1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;
  Visto  il  decreto-legge  14 marzo  2005,  n.  35,  convertito, con
modificazioni,  nella  legge  14 maggio  2005, n. 80, che all'art. 8,
punto  3  stabilisce  che  la  riforma degli incentivi introdotta dai
punti  1  e  2  dello stesso articolo, non si applichi a contratti di
programma  per  i quali il Ministero delle attivita' produttive, alla
stessa  data di entrata in vigore del decreto-legge, abbia presentato
a  questo Comitato la proposta di adozione della relativa delibera di
approvazione;
  Visto  il  decreto-legge  30 giugno  2005,  n. 115, che all'art. 10
dispone una modifica dell'art. 8, punto 3 del succitato decreto-legge
n.  35/2005,  sostituendo  le parole «alla stessa data» con le parole
«alla  data  di  entrata  in  vigore del decreto di cui al comma 2 e,
comunque,  non  oltre  il  31 luglio  e  per un importo di contributi
statali  non  superiore  a  200  milioni  di  euro,  che  determinino
erogazioni nell'anno solare 2005 non superiori a 40 milioni di euro»;
  Vista  la  nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n.
SG(2000)  D/102347  (G.U.C.E. n. C175/11 del 24 giugno 2000) che, con
riferimento  alla  Carta  degli  aiuti  a  finalita' regionale per il
periodo  2000-2006,  comunica  gli  esiti favorevoli dell'esame sulla
compatibilita'  rispetto  alla  parte  della  Carta  che  riguarda le
regioni  italiane  ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87.3.a)
del Trattato C.E.;
  Vista  la  nota  della  Commissione  europea  del 2 agosto 2000, n.
SG(2000)   D/105754,   con   la  quale  la  Commissione  medesima  ha
autorizzato  la  proroga  del  regime  di aiuto della citata legge n.
488/1992,  per  il  periodo 2000-2006, nonche' l'applicabilita' dello
stesso   regime  nel  quadro  degli  strumenti  della  programmazione
negoziata;
  Vista  la  comunicazione della Commissione europea sulla disciplina
intersettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di
investimento  (G.U.C.E. n. C70 del 19 marzo 2002), in particolare per
quanto riguarda gli obblighi di notifica;
  Visto   il  testo  unico  delle  direttive  per  la  concessione  e
l'erogazione  delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree
depresse,  ai  sensi  dell'art.  1,  comma 2,  del  decreto-legge  n.
415/1992,  convertito,  con  modificazioni,  nella legge n. 488/1992,
approvato  con  decreto  del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato   in  data  3 luglio  2000  (Gazzetta  Ufficiale  n.
163/2000) e successive modificazioni;
  Visto   il   regolamento,   approvato   con  decreto  del  Ministro
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato 9 marzo 2000, n.
133,  recante  modificazioni  e  integrazioni al decreto ministeriale
20 ottobre  1995,  n.  527,  gia' modificato ed integrato con decreto
ministeriale n. 319 del 31 luglio 1997, concernente le modalita' e le
procedure  per  la  concessione  ed  erogazione delle agevolazioni in
favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese;
  Vista  la  circolare  esplicativa  n. 900315 del 14 luglio 2000 del
Ministro    dell'industria,   del   commercio   e   dell'artigianato,
concernente   le   sopra   indicate  modalita'  e  procedure  per  la
concessione   ed   erogazione   delle   agevolazioni  alle  attivita'
produttive nelle aree depresse del Paese e successivi aggiornamenti;
  Vista  la  propria delibera 25 febbraio 1994 (Gazzetta Ufficiale n.
92/1  994), riguardante la disciplina dei contratti di programma e le
successive  modifiche  introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo
1997,  n.  29 (Gazzetta Ufficiale n. 105/1997) e dal punto 2, lettera
B)  della  delibera  11  novembre1998,  n. 127 (Gazzetta Ufficiale n.
4/1999);
  Vista la propria delibera 25 luglio 2003, n. 26 (Gazzetta Ufficiale
n. 215/2003), riguardante la regionalizzazione dei patti territoriali
e  il  coordinamento  Governo,  regioni  e  province  autonome  per i
contratti di programma;
  Visto  il  decreto  12 novembre  2003  del Ministro delle attivita'
produttive,  recante  modalita'  di  presentazione  della  domanda di
accesso  alla  contrattazione programmata e disposizioni in merito ai
successivi adempimenti amministrativi;
  Visto  il  decreto 19 novembre 2003, con il quale il Ministro delle
attivita'  produttive  individua i requisiti e fornisce le specifiche
riferite sia ai soggetti proponenti che ai programmi di investimento,
nonche'  l'oggetto  di  detti  programmi ed i criteri di priorita' ai
fini della concessione delle agevolazioni;
  Vista  la propria delibera, assunta in pari data, con la quale sono
accertate   risorse   rivenienti   da   economie  e  revoche  per  il
finanziamento  di  contratti  di programma per un importo complessivo
pari a 162.315.649 euro;
  Vista  la  nota  n.  1.237.049  del 15 luglio 2005, con la quale il
Ministero  delle attivita' produttive ha sottoposto a questo Comitato
la   proposta  di  contratto  di  programma  con  il  relativo  piano
progettuale dalla «Genesis S.c. a r.l.», concernente la realizzazione
di  un  polo  industriale  per  la produzione di elettrodomestici, in
particolare lavatrici, ubicato nel comune di Napoli;
  Vista  la  nota  n.  1.237.053  del 19 luglio 2005, con la quale il
Ministero  delle  attivita'  produttive ha proposto una rimodulazione
dei contributi statali per il contratto di programma sopraccitato;
  Considerate  le  caratteristiche  innovative  del  prodotto  e  del
processo    produttivo   e   le   ricadute   occupazionali   attivate
dall'iniziativa;
  Considerato  che  la  regione  Campania  con  delibera  n.  935 del
19 luglio  2005  ha  espresso  parere  favorevole  agli  investimenti
previsti  dal  contratto  di  programma e sulla compatibilita' con la
propria  programmazione  regionale  e  si e' impegnata ad un concorso
partecipativo  nella misura del 50% dei contributi pubblici giudicati
ammissibili,  fermi  restando  i  limiti  dei massimali di intensita'
degli aiuti di Stato previsti dalla vigente normativa comunitaria;
  Considerato  che  il contratto di programma proposto dalla «Genesis
S.c.  a  r.l.»  rientra  nella  deroga all'applicazione della riforma
degli   incentivi   prevista   dall'art.  8,  punto  3  della  citato
decreto-legge n. 35/2005;
  Considerato  che  in  sede  di  conversione  in legge del succitato
decreto-legge n. 115/2005, e' stata proposta una modifica riguardante
l'innalzamento  del  limite  finanziario  di  cui all'art. 10, da 200
milioni  di  euro  a  400  milioni di euro, cosi' come risultante dal
testo del disegno di legge approvato in Senato in data 28 luglio 2005
(A.S. n. 3523-B);
  Su proposta del Ministro delle attivita' produttive;

                              Delibera:

  1.  Il  Ministero  delle  attivita'  produttive  e'  autorizzato  a
stipulare,  entro  quattro  mesi  dalla  data  di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della presente delibera, con il consorzio «Genesis
S.c.  a  r.l.»,  il  contratto  di  programma  avente  ad  oggetto la
realizzazione   di   un   polo   industriale  per  la  produzione  di
elettrodomestici nella regione Campania, nel territorio del comune di
Napoli,  area  compresa  nell'obiettivo 1. Il contratto, sottoscritto
nei  termini  di  seguito indicati e con le necessarie precisazioni e
prescrizioni   attuative   nel  rispetto  delle  limitazioni  imposte
dall'Unione  europea,  verra'  trasmesso  in copia alla segreteria di
questo Comitato entro trenta giorni dalla stipula:
    1.1. gli investimenti ammessi sono pari a 77.660.300 euro.
  Gli  investimenti  saranno  realizzati  dalle  societa'  presso  le
diverse  unita' produttive, come dettagliato nell'allegata tabella 1,
che fa parte integrante della presente delibera;
    1.2.   le  agevolazioni  finanziarie,  in  conformita'  a  quanto
previsto   dalle   decisioni  della  Commissione  europea  citate  in
premessa,  consistono  in  un contributo in c/capitale calcolato come
dettagliato nell'allegata tabella 1;
    1.3.  l'onere  massimo  a  carico  della  finanza pubblica per la
concessione   delle   agevolazioni   finanziarie  e'  determinato  in
37.519.590  euro. L'onere massimo a carico dello Stato e' determinato
in  18.759.795  euro;  la  restante  somma di 18.759.795 euro sara' a
carico della regione Campania;
    1.4.  il  contributo in conto capitale sara' erogato in due quote
annuali  di  pari  importo  a decorrere dal 2005. Al fine del calcolo
delle   agevolazioni   si  terra'  conto  del  predetto  piano  delle
disponibilita'    indipendentemente    dagli   effettivi   tempi   di
realizzazione degli investimenti;
    1.5.  eventuali  variazioni  dell'importo  degli investimenti non
potranno  comportare  aumenti  degli  oneri  a  carico  della finanza
pubblica indicati nel precedente punto 1.2.;
    1.6. il termine ultimo per completare gli investimenti e' fissato
in 24 mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto;
    1.7.  le  iniziative,  a  regime,  dovranno  realizzare una nuova
occupazione  diretta non inferiore a n. 245 U.L.A. (Unita' lavorative
annue);
    1.8.   il  Ministero  delle  attivita'  produttive  curera',  ove
necessari, i conseguenti adempimenti comunitari.
  2.  Per la realizzazione del contratto di programma di cui al punto
1,  e'  approvato  il finanziamento di 18.759.795 euro a valere sulle
risorse  evidenziate  nella  delibera, assunta in pari data da questo
Comitato,  di  ricognizione  delle  risorse  derivanti  da economie e
revoche di contratti di programma.
  3.  La  stipula  del  contratto  di  programma  e' subordinata alla
definitiva  approvazione  della  legge  di  conversione del succitato
decreto-legge  n.  115/2005, con la quale viene disposta una modifica
riguardante l'innalzamento del limite finanziario di cui all'art. 10,
da 200 milioni di euro a 400 milioni di euro.
    Roma, 29 luglio 2005
                                            Il Presidente: Berlusconi
Il segretario del CIPE: Baldassarri

Registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 2006
Ufficio  di  controllo  Ministeri economico-finanziari, registro n. 2
Economia e finanze, foglio n. 272