IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

  Visto  il  decreto  legislativo  23 maggio  2000,  n.  164,  ed  in
particolare l'art. 9, che stabilisce che il Ministero dell'industria,
del  commercio  e  dell'artigianato  individua, sentita la Conferenza
unificata  e  l'Autorita'  per l'energia elettrica e il gas, l'ambito
della Rete Nazionale dei Gasdotti;
  Vista  la  legge 12 dicembre 2002, n. 273, ed in particolare l'art.
30,  che stabilisce che per i gasdotti sottomarini di importazione di
gas  naturale  non  appartenenti  all'Unione europea ubicati nel mare
territoriale  e nella piattaforma continentale italiana, le modalita'
di  applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 23 maggio
2000,  n.  164, sono demandate ad accordi tra lo Stato italiano e gli
altri  Stati  interessati,  comunque  nel  rispetto  della  direttiva
98/30/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998,
sentite le imprese di trasporto interessate;
  Vista  la  direttiva  2003/55/CE  del 26 giugno 2003 del Parlamento
europeo  e  del  Consiglio  relativa  a  norme  comuni per il mercato
interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE;
  Vista  la  legge 23 agosto 2004, n. 239, e in particolare l'art. 1,
comma 7, lettera h), che stabilisce che la funzione di programmazione
di  grandi  reti infrastrutturali energetiche dichiarate di interesse
nazionale  ai  sensi  delle leggi vigenti sia effettuata dallo Stato,
avvalendosi dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas;
  Visto   l'art.   52-quinquies  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica   8 giugno   2001,  n.  327,  come  aggiunto  dal  decreto
legislativo 27 dicembre 2004, n. 330;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato   22 dicembre   2000,   pubblicato   nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 18 del 23 gennaio 2001, con il
quale e' stata individuata la Rete Nazionale dei Gasdotti su conforme
parere  dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, espresso con
deliberazione   12 ottobre   2000,   n.  186/00  e  della  Conferenza
unificata, espresso nella riunione del 21 dicembre 2000;
  Visto  l'art.  3  del  decreto  ministeriale 22 dicembre 2000 sopra
citato,  che dispone che il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato  provvede,  su richiesta di una impresa di trasporto
del  gas,  all'inclusione  nella Rete Nazionale dei Gasdotti di nuovi
gasdotti  rispondenti  ai requisiti di legge, sentite l'Autorita' per
l'energia  elettrica  e  il  gas,  le  regioni e le province autonome
interessate,  e  provvede  in  funzione  delle modifiche intervenute,
all'aggiornamento   degli   allegati  al  predetto  decreto,  dandone
comunicazione  all'Autorita'  per  l'energia elettrica e il gas, alle
regioni   interessate  ed  ai  soggetti  che  svolgono  attivita'  di
trasporto e dispacciamento sulla rete nazionale di trasporto;
  Visti  i  decreti del Ministro delle attivita' produttive 30 giugno
2004  e  4 agosto  2005  con  i  quali  sono stati inclusi nella Rete
Nazionale  dei  Gasdotti nuovi metanodotti ed aggiornati gli allegati
al predetto decreto ministeriale 22 dicembre 2000;
  Visto  l'accordo  tra  il  Governo  della  Repubblica italiana e il
Governo  della Repubblica greca per lo sviluppo dell'interconnessione
Italia-Grecia denominato «Progetto IGI», stipulato in data 4 novembre
2005;
  Vista  l'istanza  in  data  14 novembre  2005 della societa' Edison
S.p.a.  per  l'inserimento  nella  Rete  Nazionale  dei  Gasdotti del
suddetto metanodotto;
  Acquisito  il  parere  dell'Autorita'  per l'energia elettrica e il
gas,   espresso   con  deliberazione  22 febbraio  2006  n.  36/2006,
favorevole   in  merito  all'inserimento  nella  Rete  Nazionale  dei
Gasdotti del suddetto metanodotto;
  Acquisito  inoltre  il  parere  favorevole della regione Puglia per
intervenuto  silenzio-assenso,  essendo  trascorsi i termini previsti
per  la  formulazione  del  parere  richiesto senza che sia pervenuta
dalla Regione stessa alcuna manifestazione di dissenso;
  Considerato  che il gasdotto «Progetto IGI» rientra nella categoria
degli  «interconnector»,  come definita dalla direttiva n. 2003/55/CE
all'art.  2, punto 17, e dall'art. 1, comma 17, della legge 23 agosto
2004,  n.  239, e come stabilito dall'art. 2, punto 2.4, dell'accordo
intergovernativo primacitato;
  Considerato  che lo stesso gasdotto rientra anche nella fattispecie
prevista  dall'art.  30,  della  legge  12 dicembre  2002, n. 273, in
quanto  gasdotto  sottomarino  per  l'importazione in Italia, tramite
transito  attraverso  le  reti  di  trasporto  greca  e turca, di gas
prodotto da paesi non appartenenti all'Unione europea;
  Ritenuto  opportuno  indicare  il  presente  gasdotto  per  le  sue
caratteristiche in un distinto elenco;

                              Decreta:

                               Art. 1.

           Aggiornamento della Rete Nazionale dei Gasdotti

  1. All'elenco  dei  gasdotti facenti parte della Rete Nazionale dei
Gasdotti  allegato al decreto del Ministro delle attivita' produttive
4 agosto  2005,  e'  aggiunto  in  allegato 3  -  «Interconnector» il
gasdotto «IGI» avente le seguenti caratteristiche:
    lunghezza complessiva = 210 km;
    punto di approdo alla costa in prossimita' del porto di Otranto;
    diametro pari a 32" (DN800);
    pressione  di  progettazione  pari  a  150  barg (1° specie) e di
esercizio pari a circa 75 barg;
    lunghezza entro il mare territoriale pari a circa 28 km;
    lunghezza  del  tratto in terraferma fino alla cabina di misura e
al  punto di entrata nella Rete Nazionale dei Gasdotti pari a circa 3
km.