IL DIRIGENTE
         della Direzione provinciale del lavoro di Grosseto

  Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, concernente la ristrutturazione
dell'INPS  e  dell'INAIL  modificativa ed integrativa del decreto del
Presidente della Repubblica n. 639/1970;
  Visto  l'art. 44 della legge n. 88/1989 sopracitata che sostituisce
l'art.  34,  comma 1  del  decreto del Presidente della Repubblica n.
639/1970 citato sulla composizione dei comitati provinciali INPS;
  Visti  gli  articoli 27  e  29  della legge 30 aprile 1969, n. 153,
recante norme in materia di revisione degli ordinamenti pensionistici
e di sicurezza sociale;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n.
639,  di  attuazione  delle  deleghe  conferite  al  Governo  con gli
articoli 27 e 29 della legge n. 153/1969 citata;
  Vista  la  circolare  del  Ministero  del lavoro e della previdenza
sociale - Dir. gen.le previdenza e assistenza sociale - Div. III - n.
31 del 14 aprile 1989, prot. n. 2/3PS95838 avente per oggetto: «Legge
n.  88/1989  - Ristrutturazione dell'INPS e dell'INAIL - Costituzione
dei comitati regionali e provinciali dell'INPS»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n.
748,    sulla    disciplina   delle   funzioni   dirigenziali   nelle
amministrazioni dello Stato;
  Esperiti gli atti istruttori finalizzati all'accertamento del grado
di  rappresentativita'  a  livello  provinciale, delle organizzazioni
sindacali dei lavoratori dipendenti, delle associazioni dei datori di
lavoro  nonche'  dei lavoratori autonomi di cui all'art. 44, comma 1,
numeri 1-2-3  della  legge  n.  88/1989  cit.  sulla base dei criteri
richiamati  dalla  nota  del  Ministero del lavoro e della previdenza
sociale - Direzione gen.le previdenza e assistenza sociale - Div. III
-  prot.  n.  6/3PS/95521  del  17 marzo  1989  ed indicati anche dal
consolidato indirizzo giurisprudenziale;
  Che detti criteri vengono individuati nei seguenti:
    1)  consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole
organizzazioni sindacali;
    2) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;
    3)  partecipazione  alla  formazione e stipulazione dei contratti
collettivi di lavoro;
    4)  partecipazione  alla  risoluzione  di  vertenze  individuali,
plurime e collettive di lavoro;
    5)  numero dei verbali di conciliazione redatti in sede sindacale
e depositati presso la Direzione provinciale del lavoro - ex art. 411
c.p.c.;
  Considerato  che  sono  state  interpellate tutte le organizzazioni
sindacali ed associazioni provinciali interessate;
  Valutati  le  notizie  e  i  dati  pervenuti  dalle  organizzazioni
sindacali dei lavoratori dipendenti, dalle associazioni dei datori di
lavoro nonche' dei lavoratori autonomi;
  Considerato  che sulla base delle comunicazioni di parte pervenute,
nonche'  dei  dati  acquisiti  d'ufficio  (art.  35  del  decreto del
Presidente   della  Repubblica  n.  639/70),  risultano  maggiormente
rappresentative, a livello provinciale, le seguenti organizzazioni ed
associazioni provinciali:
    per i lavoratori dipendenti:
      C.G.I.L.;
      C.I.S.L.;
      U.I.L.;
      U.G.L.;
      C.I.D.A.;
    per i datori di lavoro:
      Associazione degli industriali;
      Confcommercio;
      U.P.A.;
    per i lavoratori autonomi:
      C.N.A.;
      Confcommercio;
      Coldiretti;
  Ritenuto  che  la  ripartizione  dei  seggi  tra  le organizzazioni
sindacali  dei lavoratori dipendenti e tra le associazioni dei datori
di lavoro nonche' dei lavoratori autonomi di cui al successivo art. 2
garantisce,  in  seno  al  consesso,  il  principio  del  «pluralismo
partecipativo»,     confermato    dal    piu'    recente    indirizzo
giurisprudenziale,   per  cui  gli  interessi  di  organizzazioni  ed
associazioni   minoritarie   sul   piano   locale,   che  sono  state
interpellate,  possono  ritenersi  ugualmente  tutelate e soddisfatte
della  presenza, nel consesso stesso, delle diverse organizzazioni ed
associazioni che risultano esponenziali di categorie composite;
  Preso atto delle designazioni pervenute;
  Ritenuto  necessario  procedere alla costituzione del Comitato INPS
della  provincia  di  Grosseto  di  cui  all'art.  44  delle legge n.
88/1989;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il  Comitato  INPS  della  provincia di Grosseto, e' costituito, ai
sensi   dell'art.  44  della  legge  9 marzo  1989,  n.  88,  per  il
quadriennio  2006-2010  con  i  componenti  in  rappresentanza  delle
organizzazioni  dei  lavoratori  dipendenti,  delle  associazioni dei
datori   di   lavoro   nonche'   dei   lavoratori  autonomi  e  delle
amministrazioni  pubbliche  di  cui al successivo art. 2, lettere A),
B), C), D).