IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

  Visto  il  decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante «Norme
in materia ambientale»;
  Visto l'art. 190 del predetto decreto legislativo, che disciplina i
registri  di  carico  e  scarico  dei  rifiuti e individua i soggetti
obbligati alla tenuta degli stessi;
  Visto  l'art.  195,  commi 2  lettera n),  e 4 del predetto decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  1. Sono  approvati  i  modelli  di registro di carico e scarico dei
rifiuti, riportati negli allegati A e B, utilizzabili dai soggetti di
cui  all'art. 189, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, nonche' dai soggetti che producono rifiuti non pericolosi di cui
all'art.  184,  comma 3,  lettere c), d)  e g),  con  esclusione  dei
piccoli  produttori  artigiani di cui all'art. 2083 del codice civile
che  non  hanno  piu'  di  tre  dipendenti.  Il  modello  di registro
utilizzabile  dai  piccoli  produttori  artigiani  di cui al presente
comma sara' approvato con successivo decreto.
  2.  La  vidimazione  e  la  numerazione,  dei  registri  seguono le
procedure  e  le  modalita'  fissate  dall'art.  39  del  decreto del
Presidente  della  Repubblica  26 ottobre  1972,  n. 633, concernente
l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto (IVA),
e  successive modificazioni ed integrazioni. Per l'applicazione delle
predette   norme   valgono,  per  quanto  applicabili,  le  circolari
dell'Amministrazione  finanziaria  e,  in  particolare,  dell'Agenzia
delle  entrate. Considerato che l'art. 8 della legge 18 ottobre 2001,
n.  203,  ha modificato l'art. 39 sopra richiamato abolendo l'obbligo
di  vidimazione per i registri IVA, tale obbligo si intende soppresso
anche per i registri di carico e scarico dei rifiuti;
  3. La  stampa  dei  registri  tenuti mediante strumenti informatici
segue  le  disposizioni  applicabili  ai  registri  IVA. E' possibile
utilizzare carta di formato A4, regolarmente numerata.
  4.  In  sostituzione dei modelli di cui al comma 1, i produttori di
rifiuti  non  pericolosi,  hanno la facolta' di adempiere all'obbligo
della  tenuta  del  registro di carico e scarico anche con i seguenti
registri, scritture e documentazione contabili:
    a) registri IVA di acquisto e vendite;
    b) scritture  ausiliarie  di  magazzino  di  cui  all'art. 14 del
decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni;
    c) altri  registri  o  documentazione contabile la cui tenuta sia
prevista da disposizioni di legge.
  5.  I  registri,  la documentazione e le scritture contabili di cui
alle lettere a), b) e c) del comma 4 possono sostituire i registri di
carico  e  scarico  a  condizione  che  siano conformi alla normativa
applicabile  ai  registri  IVA, siano integrati dal formulario di cui
all'art.  193  del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n. 152, e
contengano i seguenti elementi, da annotarsi con la cadenza stabilita
dall'art.  190,  comma 1, del citato decreto legislativo e secondo le
modalita' indicate nell'allegato C:
    a) data  di  produzione  o  di  presa  in carico e di scarico del
rifiuto,  il  numero progressivo della registrazione e la data in cui
il movimento viene effettuato;
    b) le  caratteristiche del rifiuto e per i rifiuti pericolosi, le
caratteristiche  di  pericolo proprie del rifiuto prodotto o preso in
carico;
    c) le  quantita'  dei  rifiuti  prodotti  all'interno dell'unita'
locale o presi in carico;
    d) l'eventuale ulteriore descrizione del rifiuto;
    e) il  numero  del  formulario  che  accompagna  il trasporto dei
rifiuti  presi  in  carico  o  avviati ad operazioni di recupero o di
smaltimento;
    f) l'eventuale intermediario o commerciante di cui ci si avvale;
    g) il  metodo  di  trattamento  impiegato  con  riferimento  alle
operazioni  indicate  negli  allegati  B  e C del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152.