IL MINISTRO DELLA SALUTE
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  194, relativo
all'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE  del  15 luglio 1991, in
materia  di  immissione  in  commercio di prodotti fitosanitari ed in
particolare l'art. 6, paragrafo 1 e l'art. 13;
  Visto   il   regolamento   (CEE)   n.   3600/92  della  Commissione
dell'11 dicembre  1992,  relativo  alle disposizioni per l'attuazione
della  prima  fase  del  programma  di  cui all'art. 8, par. 2, della
direttiva  91/414/CEE,  con  il  quale  e'  stabilito  l'elenco delle
sostanze  attive,  in  cui  figurano  anche  clorpirifos, clorpirifos
metile,  mancozeb,  maneb  e  metiram, da valutare ai fini della loro
eventuale inclusione nell'allegato I della direttiva;
  Visto il regolamento (CE) n. 933/94 della Commissione del 27 aprile
1994  che  ha  designato la Spagna quale Stato membro relatore per le
sostanze  attive  clorpirifos,  clorpirifos  metile e l'Italia per le
sostanze attive mancozeb, maneb e metiram;
  Vista  la  direttiva  della  Commissione  2005/72/CE del 21 ottobre
2005,  concernente  l'iscrizione  delle  sostanze attive clorpirifos,
clorpirifos  metile,  mancozeb, maneb e metiram nell'allegato I della
direttiva 91/414/CEE;
  Considerato  che  dall'esame  delle  sostanze  attive  clorpirifos,
clorpirifos  metile,  mancozeb,  maneb  e  metiram  non  sono  emersi
problemi tali da richiedere la consultazione del Comitato Scientifico
per  le  Piante  o dell'Autorita' Europea per la Sicurezza Alimentare
(AESA);
  Ritenuto   di   dover  procedere  al  recepimento  della  direttiva
2005/72/CE della Commissione, con l'inserimento delle sostanze attive
nell'allegato  I  del  decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194,
che ha recepito la direttiva 91/414/CEE;
  Considerato che in fase di attuazione della direttiva 2005/72/CE si
deve tenere conto delle prescrizioni riportate per le sostanze attive
clorpirifos,  clorpirifos  metile,  mancozeb,  maneb  e  metiram  nei
relativi rapporti di riesame, messi a disposizione degli interessati;
  Considerato  inoltre  che  la  valutazione  e l'autorizzazione o la
ri-registrazione  dei  prodotti  fitosanitari  contenenti le sostanze
attive  clorpirifos,  clorpirifos  metile,  mancozeb, maneb e metiram
devono   essere  effettuate  in  conformita'  dei  principi  uniformi
previsti  dall'allegato VI del decreto legislativo del 17 marzo 1995,
n. 194;
  Visto  il documento SANCO(1)/10796/2003-revisione 8.0 del settembre
2004,  che  definisce le linee guida per l'armonizzazione comunitaria
del  processo  di  ri-registrazione  a seguito dell'inclusione di una
sostanza attiva in allegato I della direttiva 91/414/CEE;
  Ritenuto  pertanto  di  dover  fissare  in  12  mesi il periodo per
l'utilizzazione  delle  scorte  presenti  in  commercio  dei prodotti
fitosanitari  non  rispondenti  ai  requisiti  del  presente decreto,
secondo le indicazioni del documento SANCO sopra citato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Le  sostanze  attive clorpirifos, clorpirifos metile, mancozeb,
maneb  e metiram sono iscritte, fino al 30 giugno 2016, nell'allegato
I  del  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la definizione
chimica  ed  alle  condizioni  riportate  nell'allegato  al  presente
decreto.