IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, paragrafo 1 e l'art. 13; Visto il regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione dell'11 dicembre 1992, relativo alle disposizioni per l'attuazione della prima fase del programma di cui all'art. 8, par. 2, della direttiva 91/414/CEE, con il quale e' stabilito l'elenco delle sostanze attive, in cui figurano anche clorpirifos, clorpirifos metile, mancozeb, maneb e metiram, da valutare ai fini della loro eventuale inclusione nell'allegato I della direttiva; Visto il regolamento (CE) n. 933/94 della Commissione del 27 aprile 1994 che ha designato la Spagna quale Stato membro relatore per le sostanze attive clorpirifos, clorpirifos metile e l'Italia per le sostanze attive mancozeb, maneb e metiram; Vista la direttiva della Commissione 2005/72/CE del 21 ottobre 2005, concernente l'iscrizione delle sostanze attive clorpirifos, clorpirifos metile, mancozeb, maneb e metiram nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE; Considerato che dall'esame delle sostanze attive clorpirifos, clorpirifos metile, mancozeb, maneb e metiram non sono emersi problemi tali da richiedere la consultazione del Comitato Scientifico per le Piante o dell'Autorita' Europea per la Sicurezza Alimentare (AESA); Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva 2005/72/CE della Commissione, con l'inserimento delle sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE; Considerato che in fase di attuazione della direttiva 2005/72/CE si deve tenere conto delle prescrizioni riportate per le sostanze attive clorpirifos, clorpirifos metile, mancozeb, maneb e metiram nei relativi rapporti di riesame, messi a disposizione degli interessati; Considerato inoltre che la valutazione e l'autorizzazione o la ri-registrazione dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive clorpirifos, clorpirifos metile, mancozeb, maneb e metiram devono essere effettuate in conformita' dei principi uniformi previsti dall'allegato VI del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194; Visto il documento SANCO(1)/10796/2003-revisione 8.0 del settembre 2004, che definisce le linee guida per l'armonizzazione comunitaria del processo di ri-registrazione a seguito dell'inclusione di una sostanza attiva in allegato I della direttiva 91/414/CEE; Ritenuto pertanto di dover fissare in 12 mesi il periodo per l'utilizzazione delle scorte presenti in commercio dei prodotti fitosanitari non rispondenti ai requisiti del presente decreto, secondo le indicazioni del documento SANCO sopra citato; Decreta: Art. 1. 1. Le sostanze attive clorpirifos, clorpirifos metile, mancozeb, maneb e metiram sono iscritte, fino al 30 giugno 2016, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato al presente decreto.