IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, paragrafo 1 e l'art. 13; Visto il regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione dell'11 dicembre 1992, relativo alle disposizioni per l'attuazione della prima fase del programma di cui all'art. 8, par. 2, della direttiva 91/414/CEE, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2266/2000, con il quale e' stabilito l'elenco delle sostanze attive, in cui figurano anche clorotalonil, clorotoluron, cipermetrina, daminozide e tiofanato metile, da valutare ai fini della loro eventuale inclusione nell'allegato I della direttiva; Visto il regolamento (CE) n. 933/94 della Commissione del 27 aprile 1994 che ha designato quale Stato membro relatore i Paesi Bassi per le sostanze attive clorotanil e daminozide, la Spagna per la sostanza attiva clorotoluron, il Belgio per la sostanza attiva cipermetrina e la Germania per la sostanza attiva tiofanato metile; Vista la direttiva della Commissione 2005/53/CE del 16 settembre 2005, concernente l'iscrizione delle sostanze attive clorotalonil, clorotoluron, cipermetrina, daminozide e tiofanato metile nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE; Considerato che dall'esame delle sostanze attive clorotalonil, clorotoluron e cipermetrina non sono emersi problemi tali da richiedere la consultazione del Comitato Scientifico per le Piante o dell'Autorita' Europea per la Sicurezza Alimentare (AESA); Considerato che dall'esame della sostanza attiva daminozide sono emersi problemi che hanno richiesto la consultazione dell'Autorita' Europea per la Sicurezza Alimentare (AESA) e del Comitato Scientifico sulla Salute delle Piante, i Prodotti Fitosanitari e loro Residui (PPR) riguardo al meccanismo d'azione relativo alla risposta carcinogena esibita dai roditori verso l'1,1- dimetilidrazide (UDMH); Visto il parere del PPR secondo il quale detti effetti cancerogeni non sono dovuti ad un meccanismo genotossico e che, pertanto, e' possibile stabilire valori soglia di non effetto pari a 0,09 mg/Kg p.c.(1)/die per il ratto e 1,41 mg/Kg p.c.(1)/die per il topo; (1) Peso corporeo Considerato inoltre, che nel citato parere, il PPR ha raccomandato che i suddetti valori soglia fossero adoperati con la dovuta cautela nella valutazione del rischio in considerazione dell'eventualita' che, in serra, l'UDMH possa dare luogo a prodotti di ossidazione che potrebbero essere genotossici; Considerato che il Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali ha tenuto in debita considerazione l'opinione del PPR ed ha concluso che l'uso della sostanza attiva daminozide e' accettabile ed e' nel rispetto delle condizioni specificate nel relativo rapporto di valutazione; Considerato che dall'esame della sostanza attiva tiofanato metile sono emersi problemi che hanno richiesto la consultazione del Comitato scientifico per le piante il quale ha concluso che e' possibile stabilire per tale sostanza attiva un valore soglia sia per la Dose Giornaliera Ammissibile (DGA) che per il Livello Ammissibile di Esposizione degli Operatori (AOEL) e che, pertanto, l'uso della sostanza attiva tiofanato metile e' nel rispetto delle condizioni specificate nel relativo rapporto di valutazione; Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva 2005/53/CE della Commissione, con l'inserimento delle sostanze attive clorotalonil, clorotoluron, cipermetrina, daminozide e tiofanato metile nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE; Considerato che in fase di attuazione della direttiva 2005/53/CE si deve tenere conto delle prescrizioni riportate per le sostanze attive clorotalonil, clorotoluron, cipermetrina, daminozide e tiofanato metile nei relativi rapporti di riesame, messi a disposizione degli interessati; Considerato inoltre che la valutazione e l'autorizzazione o la ri-registrazione dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive clorotalonil, clorotoluron. cipermetrina, daminozide e tiofanato metile devono essere effettuate in conformita' dei principi uniformi previsti dall'allegato VI del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194; Visto il documento SANCO(2)/10796/2003-revisione 8.0 del settembre 2004, che definisce le linee guida per l'armonizzazione comunitaria del processo di ri-registrazione a seguito dell'inclusione di una sostanza attiva in allegato I della direttiva 91/414/CEE; Ritenuto pertanto di dover fissare in 12 mesi il periodo per l'utilizzazione delle scorte presenti in commercio dei prodotti fitosanitari non rispondenti ai requisiti del presente decreto, secondo le indicazioni del documento SANCO sopra citato; Decreta: Art. 1. 1. Le sostanze attive clorotalonil, clorotoluron, cipermetrina, daminozide e tiofanato metile, sono iscritte, fino al 28 febbraio 2016, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato al presente decreto. (2)DG SANCO: Direzione generale della salute e tutela dei consumatori, presso la Commissione UE.