IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE Visto l'art. 1, comma 198, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005); Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, recante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato; Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, concernente il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato; Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, concernente la riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni, recante «Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 241»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, e successive modificazioni, concernente il regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili; Visto il decreto del Ministro del tesoro in data 4 aprile 1995 recante «Disposizioni per il pagamento di stipendi ed altri assegni fissi e continuativi a carico del bilancio dello Stato»; Visto il decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254, recante il regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato; Visto il decreto del Ministro del tesoro in data 31 ottobre 2002 recante «Pagamento degli stipendi e degli altri assegni fissi e continuativi amministrati con ruolo di spesa fissa, mediante ordini collettivi di pagamento emessi in forma dematerializzata»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, l'art. 34, relativo al trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici e alle relative misure minime; Vista la direttiva del 27 novembre 2003 del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, relativa all'impiego della posta elettronica nelle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 gennaio 2004 recante «Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici»; Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42, recante «Istituzione del sistema pubblico di connettivita' e della rete internazionale della pubblica amministrazione»; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005, recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di innovazione e tecnologie al Ministro senza portafoglio, dott. Lucio Stanca; Decreta: Art. 1. Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «Carta d'identita' elettronica» (CIE): il documento d'identita' munito di fotografia del titolare, rilasciato su supporto informatico, con la prevalente finalita' di dimostrare l'identita' anagrafica del titolare stesso; b) «Carta nazionale dei servizi» (CNS): il documento rilasciato su supporto informatico per consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni; c) «Cassiere»: agente amministrativo che provvede alla cura dei valori ricevuti in affidamento e al pagamento delle spese di cui agli articoli 34 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254; d) «Funzionario delegato»: funzionario a favore del quale l'amministrazione centrale o periferica mette a disposizione fondi, con ordine di accreditamento sulla tesoreria statale, da prelevare o mediante ordinativi a favore dei creditori ovvero attraverso prelevamenti diretti in contanti da effettuarsi con buoni emessi a proprio favore; e) «Rubrica della P.A.»: indirizzario elettronico dei singoli dipendenti della pubblica amministrazione, ad uso esclusivamente interno alla stessa pubblica amministrazione, tenuto dal Centro nazionale per l'informatica presso la pubblica amministrazione (CNIPA); f) SICOGE: Sistema di contabilita' finanziaria gestionale, con cui e' consentito alle amministrazioni che lo adottano di gestire il bilancio in sintonia con il sistema informativo della ragioneria generale dello Stato.