IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
    Visto  l'art. 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001,
n.  343,  convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001,
n.  401,  che  stabilisce che le disposizioni di cui all'art. 5 della
legge  24  febbraio  1992, n. 225, si applicano anche con riferimento
alla  dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella competenza del
Dipartimento  della  protezione civile della Presidenza del Consiglio
dei Ministri;
    Visto  il  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri in
data  17  marzo 2006, concernente la dichiarazione di «grande evento»
nel territorio della citta' di Roma in occasione dell'incontro tra il
Santo Padre e gli aderenti ai movimenti ed alle comunita' ecclesiali;
    Considerato  che  nella  giornata  del 3 giugno 2006 si svolgera'
nella  citta'  di  Roma,  presso Piazza San Pietro, l'incontro tra il
Santo  Padre  Benedetto  XVI  e  i  membri  di  numerosi  movimenti e
comunita'  ecclesiali  provenienti  da tutte le regioni d'Italia e da
tutto il mondo;
    Considerato   che   e'   prevista   la  partecipazione  di  oltre
trecentomila  persone provenienti da piu' parti del mondo, nonche' di
importanti  autorita'  civili  ed  ecclesiali  che  presenzieranno al
predetto  incontro,  e  che,  pertanto, le zone di Piazza San Pietro,
Piazza  S.  Pio  XII e via della Conciliazione saranno interessate da
una notevole affluenza di persone;
    Considerato  che  il  flusso  di persone che sara' presente nella
Capitale,   concentrato   in   pochi   giorni,   sara'  ulteriormente
incrementato dalla concomitante Festa della Repubblica;
    Tenuto conto, quindi, del carattere internazionale dell'evento in
questione  che  costituisce,  tra  l'altro,  il primo «grande evento»
presieduto da S.S. Benedetto XVI a Roma;
    Tenuto  conto  che  l'imminenza  e  la  complessita'  del «grande
evento»  comportano l'inderogabile necessita' del reperimento urgente
di   idonei   beni,   forniture   e  servizi,  da  impiegare  per  il
perseguimento delle finalita' in questione;
    Ritenuto,   quindi,  indispensabile  porre  in  essere  tutte  le
iniziative  di  carattere  straordinario  ed  urgente,  finalizzate a
consentire ed assicurare sia un regolare svolgimento in condizioni di
massima  sicurezza  della  manifestazione  religiosa, sia un'adeguata
ospitalita'  ai  soggetti  che  interverranno all'evento ecumenico in
rassegna,  altresi'  garantendo  condizioni  di funzionale mobilita',
nonche'  la  necessaria  accoglienza  ed  assistenza sanitaria, in un
contesto di pieno rispetto delle esigenze della cittadinanza;
    Vista  la direttiva del presidente del Consiglio dei Ministri del
22  ottobre 2004 recante indirizzi in materia di protezione civile in
relazione all'attivita' contrattuale riguardante gli appalti pubblici
di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario;
    D'intesa con la regione Lazio;
    Su  proposta  del  Capo  del Dipartimento della protezione civile
della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                              Dispone:
                               Art. 1.
    1.  Il  prefetto  di  Roma  Achille Serra e' nominato Commissario
delegato  per assicurare il regolare svolgimento dell'incontro tra il
Santo  Padre e gli aderenti ai movimenti ed alle comunita' ecclesiali
che  si  terra'  a  Roma  il  3  giugno  2006,  nonche' per garantire
condizioni  di  adeguata accoglienza e mobilita' ai partecipanti alla
predetta  Celebrazione  ed  alle  connesse manifestazioni; a tal fine
provvede  alla  definizione  ed all'attuazione di ogni indispensabile
iniziativa,  anche  mediante  l'acquisizione,  in  termini  di  somma
urgenza, della disponibilita' dei relativi beni, forniture e servizi.
    2.  Il  Commissario delegato, per l'espletamento delle iniziative
di  cui  al  comma 1, si avvale di uno o piu' soggetti attuatori, cui
affidare  specifici  settori  di  intervento sulla base di specifiche
direttive  commissariali.  I  soggetti  attuatori per le attivita' di
propria competenza potranno avvalersi della struttura di cui al comma
3.
    3.  Per il compimento delle attivita' da porre in essere ai sensi
della  presente  ordinanza,  il  Commissario delegato costituisce con
proprio  provvedimento  un'apposita  struttura  di  quindici  unita',
composta  da personale della prefettura di Roma, nonche' da personale
dipendente  da altre amministrazioni ed enti pubblici individuato dal
Commissario  delegato  medesimo, che sara' messo a disposizione dagli
uffici di appartenenza entro giorni cinque dalla richiesta.
    4.  Al personale, anche dirigenziale, individuato di cui al comma
3,  per lo svolgimento delle attivita' di cui alla presente ordinanza
e'  corrisposto,  a  decorrere  dalla  pubblicazione  della  presente
ordinanza  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e fino
alla conclusione dell'evento, settanta ore di straordinario.