IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Vista   la   legge  23 agosto  1988,  n.  400,  recante  disciplina
dell'attivita'   di   Governo  e  ordinamento  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  303, recante
ordinamento  della  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri, a norma
dell'art.   11   della  legge  15 marzo  1997,  n.  59  e  successive
modificazioni   ed   integrazioni,   ed   in  particolare  l'art.  7,
concernente l'autonomia organizzativa della Presidenza;
  Visto  l'art. 9-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,
e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  ed  in particolare i
commi 2  e  4  i  quali  prevedono  rispettivamente che «le dotazioni
organiche  del  personale dirigenziale della Presidenza del Consiglio
dei  Ministri  sono  determinate in misura corrispondente ai posti di
funzione  di  prima e di seconda fascia istituiti con i provvedimenti
di  organizzazione  delle  strutture,  emanati  ai sensi dell'art. 7,
commi 1  e  2»  e  che  «i  posti  funzione  e  le relative dotazioni
organiche  possono  essere  rideterminati  con  i decreti adottati ai
sensi dell'art. 7»;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
23 luglio  2002,  recante «Ordinamento delle strutture generali della
Presidenza   del   Consiglio   dei   Ministri»,  come  modificato  in
particolare  dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in
data  30 aprile 2004, 3 dicembre 2004 e 11 luglio 2005 e da ultimo in
data 19 dicembre 2005;
  Visti  i  decreti  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri del
26 luglio  2004  con  cui,  in attuazione dell'art. 9-bis del decreto
legislativo  30 luglio  1999,  n.  303,  le  dotazioni  organiche del
personale  dirigenziale  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri
sono  state  determinate  in  complessivi ottantaquattro unita' per i
dirigenti  di  prima  fascia  ed  in complessivi duecentoquarantanove
unita' per i dirigenti di seconda fascia;
  Vista  la  legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005),
ed in particolare l'art. 1, comma 93, che prevede la rideterminazione
delle  dotazioni organiche delle amministrazioni pubbliche sulla base
dei  principi  di  cui  all'art.  1, comma 1, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio
2005 con cui, terminata la fase di prima attuazione di cui al comma 6
dell'art.  9-bis  del  decreto  legislativo n. 303/1999, e successive
modificazioni  ed  integrazioni,  sono  state rideterminate, ai sensi
dell'art.  1, comma 93, della suddetta legge n. 311/2004 le dotazioni
organiche  del  personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri
ed  in  particolare gli articoli 2 e 3 e le tabelle B e C allegate al
medesimo  decreto  concernenti  le  dotazioni organiche del personale
dirigenziale rispettivamente di prima fascia e di seconda fascia;
  Considerato  che  il  suddetto decreto del Presidente del Consiglio
dei  Ministri  4 luglio  2005 ha rideterminato le dotazioni organiche
dei  dirigenti  di  prima  e  di  seconda  fascia  rispettivamente in
ottantatre unita' e in duecentotrentanove unita';
  Ravvisata  la necessita', in conformita' all'art. 9-bis del decreto
legislativo  30 luglio  1999,  n. 303, di apportare al citato decreto
del   Presidente   del  Consiglio  dei  Ministri  23 luglio  2002,  e
successive  modificazioni  ed integrazioni, le modifiche necessarie a
rendere  corrispondente  il  numero  dei posti di funzione di prima e
seconda  fascia  ivi  previsti  alle  nuove  dotazioni  organiche del
personale dirigenziale;
  Ritenuto  che,  ai  suddetti  fini,  per  effetto  delle  modifiche
nell'ordinamento   delle  strutture  generali  della  Presidenza  del
Consiglio  dei  Ministri  disposte  con  i decreti del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  in  data  30 aprile 2004, 3 dicembre 2004 e
11 luglio  2005,  risultano  gia'  soppressi,  rispetto al previgente
assetto organizzativo, tre posti di funzione di seconda fascia;
  Considerato che, pertanto, allo stato si rende necessario procedere
alla  soppressione  di  ulteriori  sette posti di funzione di seconda
fascia;
  Considerato    altresi'    che,   per   effetto   delle   modifiche
nell'ordinamento   delle  strutture  generali  della  Presidenza  del
Consiglio  dei  Ministri  disposte  con il decreto del Presidente del
Consiglio   dei   Ministri   11 luglio   2005,  si  rende  necessario
rideterminare  le dotazioni organiche dei dirigenti di prima fascia e
dei  dirigenti  di  seconda  fascia,  gia'  stabilite dal decreto del
Presidente  del  Consiglio dei Ministri 4 luglio 2005 rispettivamente
in   ottantatre   unita'   e   in   duecentotrentanove   unita',   in
ottantaquattro  unita'  e  in  duecentotrentasette  unita' garantendo
l'invarianza della spesa;
  Considerato che in ossequio al principio di autonomia organizzativa
della  Presidenza  del Consiglio dei Ministri resta fermo lo speciale
procedimento,   gia'  previsto  dagli  articoli 7  e  9  del  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
  Vista,  altresi',  la  legge  6 luglio  2002,  n.  137,  istitutiva
dell'Ufficio   per   l'attivita'   normativa   ed  amministrativa  di
semplificazione delle norme e delle procedure alle dirette dipendenze
del Ministro per la funzione pubblica;
  Visto  l'art.  21  del  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei
Ministri  23 luglio  2002, concernente il Dipartimento della funzione
pubblica;
  Visto  il  decreto del Ministro per la funzione pubblica 5 novembre
2004  recante  organizzazione interna del Dipartimento della funzione
pubblica;
  Ravvisata   l'esigenza  di  potenziare  l'Ufficio  per  l'attivita'
normativa  ed  amministrativa  di semplificazione delle norme e delle
procedure,  istituendo  nel  suo  ambito  un  ulteriore servizio, con
contestuale  riduzione  del  numero  degli  altri  servizi  istituiti
nell'ambito del Dipartimento della funzione pubblica;
  Ritenuto  opportuno,  altresi', ampliare di un'unita' il numero dei
posti  di  funzione  di  prima  fascia previsti dall'art. 5, comma 5,
secondo periodo del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
23 luglio   2002   e  successive  modificazioni,  fermo  restando  il
principio dell'invarianza della spesa;
  Considerato,  pertanto,  che  si  rende  necessario  ridurre di due
unita'  il  numero  di  posti di funzione di seconda fascia di cui al
medesimo  art.  5,  comma 5,  con  conseguente rideterminazione delle
dotazioni  organiche dei dirigenti di prima fascia e dei dirigenti di
seconda  fascia  rispettivamente  in  ottantacinque  unita'  di prima
fascia e duecentotrentacinque unita' di seconda fascia;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
3 dicembre   2002,  recante  istituzione  del  Dipartimento  per  gli
italiani  nel  mondo  nell'ambito  della Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
  Vista,  altresi',  la  legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata
dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476, di autorizzazione alla ratifica
e  di  esecuzione  della  Convenzione  per  la tutela dei minori e la
cooperazione  in materia di adozione internazionale, fatta a l'Aja il
29 maggio  1993,  ed in particolare l'art. 38 in base al quale presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri e' costituita la Commissione
per le adozioni internazionali;
  Visto, altresi', il decreto del Presidente della Repubblica in data
1° dicembre  1999,  n. 492, recante «Regolamento per la costituzione,
l'organizzazione e il funzionamento della Commissione per le adozioni
internazionali  a  norma  dell'art.  7,  commi 1  e  2,  della  legge
31 dicembre  1998,  n. 476, ed in particolare l'art. 6 che istituisce
la   segreteria   tecnica   della   Commissione   per   le   adozioni
internazionali;
  Ritenuto,  pertanto,  di  inserire  nel  decreto del Presidente del
Consiglio   dei   Ministri   23 luglio   2002,  come  successivamente
modificato,  esplicite previsioni concernenti il dipartimento per gli
italiani  nel  mondo e la segreteria tecnica della Commissione per le
adozioni  internazionali,  per esigenze di coerenza sistematica ed in
via meramente ricognitiva;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo
2006 con cui e' stato istituito l'albo speciale dei Consiglieri della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  Sentiti  i  Ministri senza portafoglio interessati ed il Segretario
generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  Sentite le organizzazioni sindacali;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Ai  sensi  dell'art.  9-bis,  comma 2,  del decreto legislativo
30 luglio  1999,  n. 303, in conseguenza della rideterminazione delle
dotazioni  organiche  del personale dirigenziale della Presidenza del
Consiglio  dei Ministri operata, in attuazione dell'art. 1, comma 93,
della  legge  30 dicembre 2004, n. 311, con il decreto del Presidente
del   Consiglio  dei  Ministri  4 luglio  2005  citato  in  premessa,
nell'ambito  delle  strutture generali della Presidenza del Consiglio
dei Ministri sono soppressi sette posti di funzione di seconda fascia
cosi'  come  individuati nella tabella A allegata al presente decreto
di cui costituisce parte integrante.