IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
  Visto  il  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Visto  l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006
che  stabilisce  che  le  denominazioni  che  alla data di entrata in
vigore  del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento
(CE)  n.  1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento
(CE)  n.  2400/96,  sono automaticamente iscritte nel «registro delle
denominazioni  di  origine  protette  e delle indicazioni geografiche
protette»;
  Visti  i  regolamenti  (CE)  con  i quali, sono state registrate le
D.O.P.  e  la  I.G.P.  per  gli  oli di oliva vergini ed extravergini
italiani;
  Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o
a  I.G.P.,  per poter rivendicare la denominazione registrata, devono
possedere  le  caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna
denominazione,  nei relativi disciplinari di produzione approvati dai
competenti organi;
  Considerato  che  tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di
oliva  vergini  ed  extravergini  a  denominazione  di origine devono
essere accertate da laboratori autorizzati;
  Visto  il  decreto  legislativo  26  maggio  1997,  n. 156, recante
attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari
in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;
  Vista  la  circolare  ministeriale  13  gennaio 2000, n. 1, recante
modalita'  per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti
al  controllo  ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad
indicazione  geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata
nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo
2000;
  Visto  il  decreto  ministeriale  7  luglio  2005, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana - serie generale - n.
170  del  23  luglio  2005,  con il quale il laboratorio «Ippocratica
diagnostica  Sas  Centro ricerche Cavallo», ubicato in Salerno, corso
Garibaldi  n.  130,  e'  stato  autorizzato  per  l'intero territorio
nazionale,  al  rilascio  dei  certificati  di  analisi  nel  settore
oleicolo, aventi valore ufficiale;
  Considerato  che  il  laboratorio  sopra  indicato, con nota del 18
aprile  2006,  comunica  di aver revisionato i metodi prova e di aver
variato la ragione sociale in «Laboratorio Cavallo Srl»;
  Considerato  che  il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle
prescrizioni  indicate  al  punto  c)  della  predetta circolare e in
particolare  ha  dimostrato  di avere ottenuto in data 10 maggio 2005
l'accreditamento  relativamente  alle prove indicate nell'allegato al
presente  decreto  e  del  suo  sistema qualita', in conformita' alle
prescrizioni  della  norma  UNI  CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un
organismo  conforme  alla  norma  UNI  CEI EN 45003 ed accreditato in
ambito EA - European Cooperation for Accreditation;
  Ritenuta  la  necessita'  di  dover variare la ragione sociale e di
sostituire  le  prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 7
luglio 2005, sopra citato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Nel  decreto  ministeriale 7 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  della Repubblica italiana - serie generale - n. 170 del 23
luglio  2005,  il  laboratorio  «Ippocratica diagnostica Sas - Centro
ricerche  Cavallo»,  ubicato  in  Salerno,  corso  Garibaldi  n. 130,
autorizzato  per  l'intero  territorio  nazionale,  al  rilascio  dei
certificati di analisi nel settore oleicolo, varia la ragione sociale
in «Laboratorio Cavallo Srl».