IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto l'art. 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), e successive modificazioni, che istituisce l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sulle aeromobili; Considerato che la stessa disposizione prevede che le somme a tale titolo versate al bilancio dello Stato sono riassegnate, per la parte eccedente 30 milioni di euro, ad apposito fondo, istituito presso il Ministero dell'interno, per la successiva ripartizione tra gli enti interessati; Considerato che, ai sensi della lettera a) dello stesso comma 11, il 40 per cento delle somme affluite al fondo in argomento deve essere ripartito, sulla base del rispettivo traffico aeroportuale, in favore dei comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti secondo la media delle seguenti percentuali: percentuale di superficie del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul totale del sedime; percentuale della superficie totale del comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati; Ritenuto indispensabile individuare anche i tempi e le modalita' di attribuzione, ai comuni interessati, delle somme spettanti a titolo di addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sulle aeromobili; Preso atto dei dati fisici delle aree aeroportuali, comunicati dal Ministero delle infrastrutture e dall'ANCI; Sentita l'ANCI; Decreta: Art. 1. Finalita' del provvedimento 1. Il presente provvedimento disciplina le modalita' di ripartizione della quota del 40 per cento del fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'interno (cap. 1374) alimentato dalle somme versate a titolo di addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sulle aeromobili, a favore dei comuni nel cui territorio insista o risulti confinante un sedime aeroportuale, ai sensi dell'art. 2, comma 11, lettera a), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni.