IL DIRETTORE GENERALE
     del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione
  Visto  l'art.  9 della legge 16 maggio 1978, n. 281, istitutivo del
Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;
  Visto  l'art.  3,  comma 1  della  legge n. 158/1990, con il quale,
viene   stabilito  che,  a  decorrere  dall'anno  1991,  il fondo  e'
costituito da una quota fissa ed una quota variabile;
  Vista  la  legge 24 marzo 1989, n. 122, recante norme in materia di
parcheggi  in  particolare  gli  articoli 3  e 6 che disciplinano gli
interventi,  rispettivamente,  per le generalita' dei comuni e quelli
ad alta tensione di traffico;
  Visto  l'art.  12  della  legge  finanziaria  n. 537/1993, il quale
stabilisce  che  gli  interventi in materia di parcheggi, di cui alla
legge  n.  122/1989  s'intendono  di competenza regionale, pertanto i
relativi finanziamenti confluiscono nella quota variabile di cui alla
legge n. 158/1990;
  Visto,  inoltre, il comma 3 del sopraccitato art. 12 della legge n.
537/1993,   con   il   quale   viene   stabilito  che  la  Conferenza
Stato-regioni   indica   i  criteri  di  riparto  degli  stanziamenti
confluiti nel fondo regionale di sviluppo;
  Visti  i  criteri  direttivi  della  Conferenza  permanente  per  i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano  emanati  nella  seduta  del 24 novembre 1994, in particolare
l'allegata  tabella 5) relativa alle quote del terzo limite d'impegno
da  devolvere  per  le  finalita'  di  cui all'art. 6 dell'ex lege n.
122/1989 per gli anni 2005 e 2006;
  Visto,  in  particolare,  il  punto  5)  dei  sopraccitati  criteri
direttivi,  il  quale  stabilisce che le delibere di approvazione dei
programmi   regionali   costituiscono   titolo   necessario   per  il
trasferimento  delle somme da ammettere a contributo entro il residuo
limite di stanziamento di competenza;
  Visto  l'art. 3, comma 1 della legge n. 549/1995, recante misure di
«razionalizzazione  della  finanza pubblica» il quale stabilisce, tra
l'altro,  che a decorrere dall'anno 1996 cessano i finanziamenti alle
regioni  a  statuto  ordinario previsti dalla tabella B allegata alla
sopracitata legge, fra i quali risultano quelli previsti dall'art. 12
della legge n. 537/1993;
  Vista  la  nota  n.  200/556/1.9.30  del  16 febbraio  1995,  della
Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri, con la quale si comunica il
venir  meno  del  congelamento  delle  quote spettanti alle regioni a
statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano;
  Vista  la  legge  di  bilancio  del 23 dicembre 2005, n. 267 per il
2006;
  Ritenuto  di  dover provvedere all'impegno dell'intero stanziamento
per  il 2006 a favore delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia
Giulia,  Sardegna  e  Sicilia,  ed autorizzare il trasferimento delle
quote  ammesse a contributo indicate nella sopracitata tabella 5) dei
criteri  direttivi, con eccezione della regione Friuli-Venezia Giulia
per  la  quale  si  e'  tenuto  conto  della  delibera  regionale  di
rimodulazione  del  programma  di  cui  alla  nota  1550  C.5.1.1 del
7 luglio 1995 della Conferenza Stato-regioni;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  impegnata  la  somma  complessiva  di Euro 8.582.222,52, per il
2006,  per le finalita' di cui alla premessa, a favore delle regioni,
per gli importi e sui conti di tesoreria di seguito indicati:

Friuli-Venezia Giulia     |c. 350-22714       |Euro 768.229,64;
Sardegna                  |c. 350-22709       |Euro 1.492.560,44;
Sicilia                   |c. 350-22721       |Euro 6.321.432,44;
                          |Totale .......     |Euro 8.582.222,52